ICI – Cassazione – Ordinanza 27448 del 1/12/2020 – Immobili Enti religiosi – Utilizzo indiretto – Esenzione – Non si applica

“Si tratta di un assunto che si pone in contrasto con il diritto vivente costituito da un consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo il quale condizione per poter usufruire dell’esonero è l’utilizzo «diretto» dell’immobile da parte dell’ente possessore…”

 

Tax Vectors by Vecteezy

COSAP – Rimborso – Interessi – Rivalutazione monetaria – Non si applica – Tribunale Roma – Sentenza del 1/12/2020

“La somma di Euro 33.204,00 deve essere maggiorata degli interessi al saggio legale ex art. 1284 c.c., decorrenti dalla data di presentazione della domanda amministrativa di rimborso (04.12.2017), e non dalle date dei singoli pagamenti, dovendo presumersi la buona fede di Roma Capitale in difetto di prova contraria. Non può riconoscersi, infine, la rivalutazione monetaria in considerazione della natura del debito (di valuta).” 

ICI/IMU – Area edificabile – Mera potenzialità – Sufficiente – Cassazione – Ordinanza 29083 del 18/12/2020

“Richiamati i concetti relativi alla nozione di edificabilità di un’area, da desumersi secondo l’insegnamento della giurisprudenza, nei termini più ampi, ispirati alla mera potenzialità edificatoria (Cass. n. 4952 del 2018)…”

Work illustrations by Storyset

ICI – Pertinenza – Non è area accessibile

«In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), al contribuente che non abbia evidenziato nella dichiarazione l’esistenza di una pertinenza non è consentito contestare l’atto con cui l’area asseritamente pertinenziale viene assoggettata a tassazione, deducendo solo nel giudizio la sussistenza del vincolo di pertinenzialità»; v. anche Cass. n. 13017 del 2012). Peraltro il fatto che il terreno fosse accessibile da parte dei terzi per parcheggiare l’auto ne esclude la natura di pertinenza.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Notifica a mezzo posta – Scissione dei termini – Cassazione Ordinanza 29077 del 18/12/2020

“Deve dunque ritenersi tempestiva la notifica del relativo avviso a mezzo del servizio postale, quando l’atto sia stato spedito prima dello spirare del termine a tal fine fissato dalla legge, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia avvenuta successivamente, poiché il principio secondo cui gli effetti della notificazione si producono per il notificante al momento della consegna del piego all’ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e per il destinatario al momento della ricezione dell’atto, ha carattere generale e trova applicazione non soltanto con riferimento agli atti processuali, ma anche in relazione agli atti di imposizione tributaria( Cass. n. 33277 del 17/12/2019).