Il Collegio condivide la decisione dei giudici di prime cure, laddove ha ritenuto non superata la prova presuntiva della residenza anagrafica, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione prevista dall’art. 8 del D. Lgs n. 504/1992 per l’abitazione principale, stante che l’esiguità dei consumi dell’energia elettrica appariva giustificata dallo stile di vita del c o n t r i b u e n t e .
