Imu

Per l’esenzione IMU degli immobili merce serve la dichiarazione

L’esenzione dall’imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati, spetta a condizione che entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazioni relative all’imposta municipale propria, sia presentata apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale con la quale attesta il possesso dei requisiti ed indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio di applica. Il mancato rispetto dell’obbligo dichiarativo, preciso e specifico onere formale, non può essere sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l’esenzione dal pagamento dell’imposta, essendo espressamente previsto a pena di decadenza, determina la non spettanza del beneficio, utilizzando il modello ministeriale con la quale attesta il possesso dei requisiti ed indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio di applica. Il mancato rispetto dell’obbligo dichiarativo, preciso e specifico onere formale, non può essere sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l’esenzione dal pagamento dell’imposta, essendo espressamente previsto a pena di decadenza, determina la non spettanza del beneficio. (G.T.).

Riferimenti normativi: d.l. 31 agosto 2013, n. 102l. 28 ottobre 2013, n. 124.

Riferimenti giurisprudenziali. Cass. nn. 21465/20; 15407/2017; 4333/2016; 2925/2013; 5933/2013.

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IMU – Assegnazione casa coniugale al coniuge e diritto di abitazione

L’appello è fondato, erroneamente la CTP ha ritenuto che la norma in questione abbia natura di agevolazione tributaria essa si limita a precisare quali siano i soggetti passivi di imposta, infatti ove si esprime “l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione” assimila espressamente ai soli fini IMU tale assegnazione (che è pacificamente un diritto personale di godimento) a un diritto reale (diritto di abitazione) ampliando quindi la platea dei soggetti legittimati passivi.

IMU/ICI – Accertamento sulla base delle risultanze catastali – Vendita dell’immobile – Esibizione del rogito – Rileva – Annullamento

Massima:

In materia di Imu non è dovuta l’imposta richiesta dal Comune che ha tenuto conto unicamente delle risultanze catastali che hanno un rilievo esclusivamente fiscale e non una portata civilistica che si rinviene invece nei registri immobiliari e negli atti notarili di trasferimento delle proprietà, ove il contribuente dimostri con atto notarile la previa avvenuta vendita dell’immobile oggetto dell’imposta. (G.T.).

Riferimenti normativi: artt, 1, 2, 3 d.lgs. 504/1992.

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In caso di locazione parziale della prima casa non è dovuta l’IMU

Al fine di non perdere le agevolazioni prima casa, occorre mantenere, seppur parzialmente, il possesso del bene. Secondo l’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 1 del 1994), la locazione dell’immobile acquistato con l’agevolazione in parola non comporta la decadenza, in quanto non si ha la perdita del possesso. È quindi possibile affittare parzialmente, non integralmente, l’immobile poiché ciò significherebbe perderne completamente il possesso a favore del conduttore. La locazione parziale della prima casa è sempre possibile, tanto è vero che nei modelli di dichiarazione fiscale è previsto un codice ad hoc proprio per indicare questa situazione. In questo caso continuano ad essere riconosciute tutte le agevolazioni Irpef, compresa la detrazione del mutuo, e non è dovuta l’Imu. Peraltro, con sentenza n. 19989 del 2018 la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che non impedisce la richiesta di agevolazioni la circostanza che l’immobile sia concesso in locazione con regolare contratto a terzi.

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IMU comunque dovuta dal proprietario per il terreno occupato abusivamente

La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi laddove – affermando che nella specie
l’occupazione abusiva del terreno e quindi il non possesso dello stesso da parte della contribuente non può essere assoggettato ad IMU in quanto privo dell’effettivo possesso dell’immobile che è il presupposto dell’imposta; difatti il terreno di proprietà della contribuente in realtà è stato abusivamente occupato e recintato da due società proprietarie di terreni confinanti, tanto che la contribuente ha dovuto agire con una azione di rivendicazione – ha erroneamente ritenuto che la parte contribuente non fosse tenuta al pagamento dell’IMU pur essendo proprietaria del terreno.