IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Ordinanza n.27353 del 17/11/2017 – Locali di commercializzazione diversi da sede d’esercizio – Esenzione – Non spetta

Sconta l’imposta il marchio apposto su locali di commercializzazione del prodotto diversi da quelli sede di produzione e dalle sue pertinenze accessorie. Non possono, tali ultime ubicazioni, essere considerate sedi dell’attività esercitata dall’azienda reclamizzata nel logo.

“Posto che l’art. 17, comma 1 bis del d. lgs. n. 507/1993 stabilisce che <<l’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati>>, deve ritenersi pertinente il richiamo, da parte della decisione impugnata, ai precedenti di questa Corte in essa citati (Cass. sez. 5, 6 dicembre 2011, n. 26174; Cass. sez. 5, 30 dicembre 2014, n. 27497) al fine di escludere che le insegne per le quali la ricorrente rivendica l’esenzione dall’imposta fossero afferenti alla sede della società ricorrente. In particolare la ricorrente rileva, nella memoria depositata in atti, come nella pronuncia Cass. n. 26174/11 succitata fosse stata riconosciuta la legittimità dell’esenzione in relazione a «tre insegne ubicate in tre distinte vie in corrispondenza di altrettanti esercizi». Tuttavia parte ricorrente trascura di evidenziare come a tale conclusione si giungesse avuto riguardo all’accertamento di fatto compiuto in sede di merito in ordine alla circostanza che le insegne  non fossero installate nella sede dell’attività a cui ineriscono ma fossero poste nelle «pertinenze accessorie » della medesima (si veda l’art. 47, comma 1, del d.P.R. n. 495/1992), così da «avere la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell’attività”

ICI – Immobili di interesse storico-artistico – Cassazione – Ordinanza 27077 del 15/11/2017

per gli immobili qualificati d’interesse storico-artistico, vi è necessità di contemperare l’entità del tributo con le ingenti spese che i proprietari sono tenuti ad affrontare per preservare le caratteristiche degli immobili stessi; essa, pertanto, è applicabile esclusivamente agli immobili sottoposti al vincolo ‘diretto’

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ICI – Cassazione – Ordinanza n.26644 del 10/11/2017 – Accertamento – Motivazione – Allegazione delibere – Non necessita

“Così quanto, in particolare, alla destinazione urbanistica del terreno; all’indice di fabbricabilità; alla superficie concretamente edificativa e, pi in Ric.n.27238/13 rg. – Ud.del 3 ottobre 2017 st. generale, a tutti gli elementi incidenti sulla determinazione della base imponibile. La stessa ricorrente cita giurisprudenza di questa corte di legittimità in materia di Ici (Cass. 13105/12), secondo cui non necessitano di materiale allegazione all’avviso di accertamento gli atti a contenuto normativo (anche secondari, quali le delibere ed i regolamenti comunali) che debbono reputarsi giuridicamente noti per effetto dell’adozione delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione.”

“in materia tributaria, l’obbligo di motivazione dell’atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa, in modo da poter valutare sia l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'”an” ed il “quantum debeatur”

TARI – Impossibilità di produrre rifiuti – Desumibile solo da elementi oggettivi e permanenti – Cassazione – Ordinanza n.26637 del 10/11/2017

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la esenzione o riduzione delle superfici tassabili deve intendersi limitata a quella parte di esse su cui insiste l’opificio vero e proprio, perché solo in tali locali possono formarsi rifiuti speciali, per le specifiche caratteristiche strutturali relative allo svolgimento dell’attività produttiva, mentre in tutti gli altri locali destinati ad attività diverse, i rifiuti devono considerarsi urbani per esclusione, salvo che non siano classificati rifiuti tossici o nocivi, e la superficie di tali locali va ricompresa per interno nell’ambito della superficie tassabile (uffici, depositi, servizi ecc. ), inoltre tale classificazione costituisce accertamento di fatto, riservato al giudice del merito” (Cass. n. 26725 del 2016). Al riguardo, questa Corte, con sentenza n. 2814 del 2005 ha esplicitamente affermato che «i magazzini, qualora siano destinati al ricovero di beni strumentali o delle scorte da impiegare nella produzione o nello scambio, concorrono all’esercizio dell’impresa e vanno perciò riguardati come aree operative, al pari degli stabilimenti o dei locali destinati alla vendita».