2021

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IMU – Per contestare la ruralità dell’immobile il Comune deve impugnare l’attribuzione catastale

Ai fini impositivi il Comune deve, dunque, attenersi a quanto autodichiarato dal contribuente. Diversamente, il Comune, qualora volesse assoggettare ad ICI (oggi IMU) un immobile classificato catastalmente come “rurale”, per far valere la propria pretesa, deve necessariamente impugnare l’attribuzione catastale vigente che tale assoggettamento esclude e dimostrare l’assenza dei requisiti di ruralità, assolvendo all’onere della prova, ex art. 2697 c.c., tramite idonea documentazione che provi la mancanza dei requisiti.

SULL’ARGOMENTO:

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IMPOSTA SOGGIORNO – Del danno erariale per omesso riversamento risponde la curatela fallimentare e non l’amministratore della società fallita

Così come formulato, l’atto di citazione è inammissibile nei confronti della convenuta, nella qualità di amministratore unico della società fallita, in quanto “l’effetto principale della dichiarazione di  fallimento per il debitore, ai sensi dell’art. 42 della L. n. 267/1942, è rappresentato dallo spossessamento dei suoi beni. Tale disposizione, peraltro non modificata dall’art. 40 del D. Lgs. n. 5/2006, recita che “la sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dall’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla
data della dichiarazione”.

Ne consegue che, in linea di principio, alle occupazioni (come quella oggetto di controversia) finalizzate all’interramento di condutture per l’esercizio di pubblici servizi non si applica il canone ricognitorio; si tratta infatti di una modalità di utilizzo della sede stradale che non preclude ordinariamente la generale fruizione della risorsa pubblica, limitandosi alla presenza nel sottosuolo dell’infrastruttura di servizio a rete

Niente CANONE NON RICOGNITORIO per le occupazioni permanenti interrate dei servizi di pubblica utilità

Ne consegue che, in linea di principio, alle occupazioni (come quella oggetto di controversia) finalizzate all’interramento di condutture per l’esercizio di pubblici servizi non si applica il canone ricognitorio; si tratta infatti di una modalità di utilizzo della sede stradale che non preclude ordinariamente la generale fruizione della risorsa pubblica, limitandosi alla presenza nel sottosuolo dell’infrastruttura di servizio a rete

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ICI – Anche la notifica per “compiuta giacenza” salva prescrizione e decadenza

Infondata è anche la censura di parte ricorrente relativa alla eccepita prescrizione delle somme iscritte a ruolo e decadenza dell’ente impositore dal potere di accertamento, posto che nel caso di specie nessuna prescrizione e decadenza può ritenersi intervenuta, avendo l’ente impositore regolarmente notificato l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008 entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati così come previsto dall’art. 1, comma 161, legge 27.12.2006 n. 296.

Ringrazio l’ Avvocato Alessandro Gravina per la preziosa segnalazione

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La notifica del pdf della cartella è valida se eseguita tramite pec

la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell’atto originario (il c.d. “atto nativo digitale“), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica“), come è avvenuto pacificamente nel caso di specie, dove il concessionario della  riscossione ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF
(portable document format) – cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta. Va esclusa, allora, la denunciata illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico>>.( cfr Cass. 30948/2019 vedi anche Cass 6417/2019 )