ici

ICI – Locali di Onlus a fini non istituzionali – Esenzione – Non spetta – CTR TOSCANA – Sentenza 1889 del 17/12/2019

“Ciò posto si osserva che l’articolo 7 co. l lettera i) del d.lgs. 504/92 stabilisce che l’esenzione dall’imposta locale richiede contemporaneamente il rispetto di tre requisiti: vi dev’essere un utilizzo diretto da parte di un ente non-profit riconducibile alla definizione data dall’articolo 73 lettera C del Tuir; l’attività effettivamente svolta nell’immobile deve rientrare nell’ambito di quelle individuate dalla norma sopra citata (attività previdenziali e assistenziali, sanitarie, didattiche, sportive e ricreative eccetera); essa deve essere esercitata con modalità non commerciali prive di scopo di lucro, attuative di principi di solidarietà e sussidiarietà e, per loro natura, non in concorrenza con altri operatori del medesimo settore.”

ICI/IMU -Immobili inagibili – Esclusione dall’imposta – Non spetta – Cassazione – Ordinanza 31496 del 3/12/2019

“Dall’interpretazione letterale e sistematica degli artt. 1, comma 2, e 8 comma 1, del dlgs. n. 504 del 1992 emerge, infatti, l’irrilevanza, ai fini dell’assoggettamento all’imposta, della idoneità dell’immobile a produrre reddito (e di conseguenza del rilascio del certificato di abitabilità), atteso che l’art. 8, comma 1, consente solo di ridurre l’imposta del 50%, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili o di fatto non utilizzati, ma non di escludere dall’imposta un fabbricato inagibile od inabitabile (sempre che di fatto non sia utilizzato). Da ciò si evince l’assoggettamento, comunque, all’imposta di fabbricati presumibilmente non idonei a produrre reddito.”

ICI/IMU – Cassazione – Sentenza 16550 del 20/6/2019 – Trustee – Soggetto passivo – Condizioni

“Conclusivamente, può dirsi che l’ICI (oggi IMU), è un tributo di natura patrimoniale, che considera come base imponibile il valore del bene immobile, a prescindere, in linea generale, da qualsivoglia condizione personale del titolare del diritto e dall’uso che si faccia del bene. Di conseguenza individuarne il soggetto passivo nel trustee, al quale sia stato trasferito il bene dal disponente, e che pertanto riveste la qualità di proprietario, ai sensi dell’art. 3 del D.Igs. 504/1992, non viola di per sé il principio della segregazione patrimoniale, non comportando aggressione dei beni in trust da parte dei creditori personali del trustee e gravando l’imposta sullo specifico bene di cui il trustee ha il possesso ed alla cui amministrazione e gestione egli è tenuto, il che comporta anche dovere di assolvere agli oneri gravanti sulla proprietà.”

IMU/ICI – Ente senza scopo di lucro che svolge attività commerciale – Nessuna esenzione – Cassazione – Sentenza 10123 del 11/4/2019

rientra nella nozione di attività svolta con modalità commerciali  ovvero nella nozione di attività economica, secondo il linguaggio della Commissione UE: – qualunque attività organizzata per la prestazione di servizi a terzi dietro pagamento  da parte dell’utente o di altri, compresi lo Stato, le regioni o altre pubbliche amministrazioni – di un corrispettivo funzionale ed adeguato alla copertura dei costi e alla remunerazione dei fattori della produzione (ivi compresi i capitali investiti). Di converso non è commerciale l’attività di prestazione di servizi che vengano offerti gratuitamente. ovvero dietro pagamento di corrispettivi o contributi meramente simbolici o comunque radicalmente inferiori ai costi di produzione

ICI – Imprese in Amministrazione Straordinaria – Inesigibilità – Non sussiste – Cassazione – Ordinanza 7397 del 15/3/2019

“Dalla piana lettura della norma si evince chiaramente che il regime agevolativo è esclusivamente riferito agli immobili compresi nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa, atteso che nessun riferimento viene fatto alla procedura dell’amministrazione straordinaria. La disciplina, integrando una deroga al regime impositivo generale, è da ritenersi di stretta interpretazione, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi, e quindi non suscettibile di applicazione analogica. Ne consegue che nessuna censura può essere espressa nei confronti della sentenza impugnata, avendo il giudice del merito correttamente escluso l’applicabilità dell’art. 10, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1992 alla fattispecie in esame, evidenziando le diverse finalità della procedura dell’amministrazione straordinaria rispetto a quella fallimentare. Nella fattispecie, in ogni caso, si controverte di accertamento del dovuto e non di riscossione ex art. 10, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1992. “