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ICI/IMU – Società in house – Esenzione – Non spetta – Cassazione – Ordinanza 6842 del 8/3/2019

Da questa premessa le S.U. hanno dedotto che la società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché il Comune ne possegga, in tutto o in parte, le azioni, in quanto il rapporto tra società ed ente locale è di assoluta autonomia, al Comune non essendo consentito incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull’attività della società per azioni mediante l’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, ma solo avvalendosi degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri di nomina comunale presenti negli organi della società (v. anche Cass., nn. 19340 del 2016; Sez. U, n. 7759/ 2017; S.U. n. 22406/2018).

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Accertamento con adesione e successivo ricorso – Sospensione termine impugnazione – Cassazione – Sentenza 5920 del 28/2/2019

“…In questo senso, la redazione del verbale di mancato accordo pur risolvendosi in una presa d’atto del mancato raggiungimento dell’accordo, non può essere equiparato ne’ a una definitiva rinuncia del contribuente all’istanza di accertamento con adesione, ne’ a un epilogo comunque definitivamente conclusivo del procedimento, espressivo della volontà di escludere, anche per il futuro, la composizione della controversia in via amministrativa. Conseguenza logica è che al medesimo verbale, proprio in quanto privo dì attitudine definitoria rispetto alla sorte del procedimento amministrativo di adesione, non può attribuirsi alcuna funzione ostativa rispetto alla ratio della perdurante sospensione del termine di impugnazione dell’avviso di accertamento…”

COSAP – Corte D’Appello Genova – Sentenza 271 del 21/2/2019 – Occupazione permanente abusiva – Sanzione per ogni annualità

“Riguardo alla prima doglianza, secondo cui nulla sarebbe dovuto a titolo di maggiorazione del 50% e a titolo di sanzioni in quanto sussisterebbe un titolo che giustifica l’occupazione, si richiama quanto già sopra esposto circa il fatto che l’occupazione debba ritenersi abusiva.

Quanto alla restante doglianza, essa integra un motivo di opposizione nuovo, in quanto mai proposto in primo grado. In ogni caso esso è anche infondato. Infatti l’art. 13 del Regolamento prevede che ” il canone per le occupazioni permanenti è applicato ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio nell’arco dell’anno” (1 comma); prosegue, inoltre, statuendo che ” Le occupazioni abusive rendono applicabile una indennità di occupazione pari al canone che risulterebbe dovuto maggiorato del 50% e sono altresì assoggettate ad una sanzione amministrativa determinata dal Comune in misura non inferiore all’ammontare dell’indennità, né superiore al doppio della stessa ..” (2 comma). Ora, se il canone è dovuto ” ad anno solare “(1 c) , è evidente che in caso di occupazione abusiva ” il canone che risulterebbe dovuto ” (2c) è appunto il canone annuale , cui si aggiunge la maggiorazione del 50% , la quale, quindi, risulta dovuta per ogni annualità.

Inoltre il fatto che si preveda che il limite minimo della sanzione amministrativa non possa essere inferiore all’ammontare dell’indennità di occupazione rende altresì evidente che la sanzione amministrativa vada applicata con riferimento alla indennità di occupazione complessivamente dovuta .”

ICI – Cassazione – Ordinanza 5095 del 21/2/2019 – Dichiarazione priva di un immobile – Sanzione – Omessa e non infedele denuncia

“non trova ostacolo nel rilievo secondo cui decreto ICI non opera alcuna parificazione, quoad effectum, tra l’omessa presentazione della dichiarazione (come documento materiale) ed omessa dichiarazione quanto al suo contenuto’, atteso che siffatta parificazione è insita natura/iter nel concetto giuridico di ‘omessa presentazione’ della dichiarazione perché lo stesso involge sempre e comunque la individuazione di quanto effettivamente ‘dichiarato’, per cui lo stesso non è riducibile alla ipotesi della sola mancanza ‘materiale’ del ‘documento’, a prescindere, cioè, dall’esame del concreto contenuto della dichiarazione presentata: …”

CONFORME:

COSAP – Caratteristiche del prelievo temporaneo – Assenza di previsione regolamentare – Prescrizione – Decennale – Cassazione – Ordinanza 3710 del 8/2/2019

“Non fondato è anche il secondo motivo, concernente il termine di prescrizione del diritto al canone Osap. Invero, la Corte territoriale ha escluso che detto diritto di credito fosse nella specie estinto per effetto di prescrizione quinquennale (p. 9); argomentando sul fatto che le Sezioni Unite, già da alcuni anni (e, precisamente, con sentenza n. Civile Sent. Sez. U Num. 11026 Anno 2014_presc_temp) hanno affermato che: “l’art. 24 del Regolamento del COSAP del Comune di Milano prevede la prescrizione quinquennale del diritto dell’utente al rimborso di quanto indebitamente pagato per il titolo considerato, ma nulla dispone in merito alla prescrizione  delle pretese del comune”, con la conseguenza che “del tutto arbitraria si rileva, perché priva di qualsiasi referente logico o normativo” l’assimilazione della prescrizione quinquennale alla prescrizione del diritto al canone Osap; dunque, il Supremo Collegio, in assenza di un preciso riferimento normativo ha escluso la prescrizione breve (sulla base dell’interpretazione a contrario dell’art. 24 del Regolamento del Comune di Milano); ed ha ritenuto il canone Osap non assimilabile ad un canone locatizio. A detto riguardo si osserva che il canone Osap, a differenza del canone locatizio, trova titolo in diversi e specifici provvedimenti autorizzativi (e non in un unico provvedimento, fonte dell’obbligazione, assimilabile al contratto di locazione).”

CONFORMI: