IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Ordinanza 16875 del 15/6/2021 – Cabine per foto tessera – Esenzione – Esclusa

La Suprema Corte, con numerose pronunce, mette fine ad un vasto contenzioso che aveva a lungo coinvolto operatori commerciali ed uffici. La giustizia tributaria di primo e secondo grado, non di rado, aveva manifestato, nel merito, orientamenti difformi e a volte persino contraddittori. Oggi la Cassazione, accogliendo le tesi degli Enti impositori, ribadisce l’inapplicabilità dell’esenzione dall’imposta per le fattispecie oggetto della vertenza.

“Ciò posto, nella fattispecie in esame, in cui pacificamente si discorre di pannelli apposti su distributori automatici (cabine per foto, foto per documenti, fototessera, ecc.), ai fini della applicazione dell’esenzione ai sensi della norma invocata dalla ricorrente, correttamente la sentenza impugnata ha in primo luogo valutato se le postazioni di distribuzione automatica possano essere configurate quali “sedi” di svolgimento dell’attività commerciale, giungendo correttamente ad escludere tale possibilità.

Invero, la sentenza impugnata impropriamente afferma che l’art. 47 del d.P.R. n. 495/1992 indichi la “sede della società”, posto che l’espressione effettivamente inserita nella norma citata è “sede dell’attività”, ma ciò non incide sulla necessità di individuare il concetto di “sede” in senso giuridico e non, come sostenuto dalla ricorrente, in senso atecnico, ossia quale “luogo” genericamente inteso.

In proposito, va richiamato il precedente di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, che, in un analogo caso, ha escluso la riconducibilità dei distributori automatici al concetto di “sede” (cfr. Cass., sez. 5, 30/12/2014, n. 27497, Rv. 634248 -01). 

Tanto premesso, risulta di intuitiva evidenza che le cabine per fototessera e/ o le postazione automatiche di distribuzione di cibi o bevande non possono essere ricondotte nè al concetto di sede legale né a quello di sede effettiva di esercizio dell’attività sociale come sopra richiamati, e neppure può ipotizzarsi un rapporto pertinenziale con la sedé della società, in ragione dell’ampia diffusione territoriale che impedisce a monte la stessa configurabilità di un rapporto durevole di servizio del singolo distributore alla sede sociale.”

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

 

ICI – Imprese in Amministrazione Straordinaria – Inesigibilità – Non sussiste – Cassazione – Ordinanza 7397 del 15/3/2019

“Dalla piana lettura della norma si evince chiaramente che il regime agevolativo è esclusivamente riferito agli immobili compresi nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa, atteso che nessun riferimento viene fatto alla procedura dell’amministrazione straordinaria. La disciplina, integrando una deroga al regime impositivo generale, è da ritenersi di stretta interpretazione, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi, e quindi non suscettibile di applicazione analogica. Ne consegue che nessuna censura può essere espressa nei confronti della sentenza impugnata, avendo il giudice del merito correttamente escluso l’applicabilità dell’art. 10, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1992 alla fattispecie in esame, evidenziando le diverse finalità della procedura dell’amministrazione straordinaria rispetto a quella fallimentare. Nella fattispecie, in ogni caso, si controverte di accertamento del dovuto e non di riscossione ex art. 10, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1992. “

ICI/IMU – Immobili associazioni sportive – Esenzione – Condizioni – Cassazione – Ordinanza 7418 del 15/3/2019

Le condizioni dell’esenzione sono cumulative: devono sussistere tanto il requisito soggettivo e cioè la natura non commerciale dell’ente quanto il requisito oggettivo e cioè che l’attività svolta nell’immobile rientri tra quelle previste dall’art. 7 citato (cfr. Cass. civ. sez. V n.13966/2016, cit.). Non rileva quindi, al fine di ritenere la sussistenza del requisito oggettivo, la destinazione degli utili eventualmente ricavati al perseguimento di fini sociali, che costituisce un momento successivo alla loro produzione e non fa venir meno il carattere commerciale dell’attività (Cass. sez. V, n. 24500/2009).”

ICI – Cassazione – Ordinanza 7398 del 15/3/2019 – Esenzione – Utilizzazione diretta – Requisito indispensabile

“Le Sezioni Unite di questa Corte suprema di cassazione, componendo il contrasto di giurisprudenza e dopo aver ribadito che le disposizioni in materia di esenzione sono di stretta interpretazione, hanno fissato — per vero da tempo — il principio di diritto che la esenzione dalla imposta comunale sugli immobili esige la condizione della « utilizzazione diretta » dell’immobile per lo svolgimento delle attività previste dall’art. 7 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, da parte dello stesso possessore contribuente [sentenza n. 28160 del 26/11/2008, Rv. 605542-01, esattamente in termini proprio riguardo alla esenzione di cui alla lettera i) del citato art. 7, comma i].”

CONFORMI:

Civile Ord. Sez. 6 Num. 8073 Anno 2019

NOTIFICHE – Raccomandata a.r. – Compiuta giacenza – Notifica – Modalità – Cassazione – Ordinanza 6857 del 8/3/2019

“con riguardo alla data della avvenuta notifica, questa Corte ha già avuto modo di precisare che “in applicazione —non diretta ma analogica— della regola dettata nell’articolo 8, quarto comma, I. 890/02 secondo cui “la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”, ed atteso che il regolamento 655/82 non prevede la spedizione di una raccomandata contenete l’avviso di giacenza, ma soltanto, all’articolo 25, il “rilascio dell’avviso di giacenza”, la data di perfezionamento della notifica, in caso di mancato recapito della raccomandata all’indirizzo del destinatario, è quella del decimo giorno dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore” (Cass. 2047/2016) e da ciò consegue, alla luce della attestazione prodotta dal Comune che nel caso di specie la data è quella del 23 ottobre 2010…”

CONFORMI:

Si ritiene quindi (Cass., Sez. VI, 2 febbraio 2016, ord. 2047) che il suddetto bilanciamento debba rinvenirsi facendo applicazione – non diretta ma analogica – della regola dettata nell’articolo 8, quarto comma, Legge n. 890/82 secondo cui “La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore“; peraltro, poiché il citato regolamento del servizio di recapito adottato non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l’avviso di giacenza, ma soltanto, all’art. 25, il “rilascio dell’avviso di giacenza”, la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica ex art. 14 Legge n. 890/82, in caso di mancato recapito della raccomandata all’indirizzo del destinatario, è quella che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza (o, nei caso o in cui l’agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l’avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest’ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.