ICI – Dichiarazione – Violazione ultra annuale e continuazione – Cassazione – Sentenza 13068 del 30/6/2020

Conferma l’invocabilità della continuazione in materia la più recente giurisprudenza, per la quale, in tema di ICI, l’omessa denuncia dell’immobile deve essere sanzionata per tutte le annualità per cui si protrae in quanto, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992, a ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione che rimane inadempiuta non solo per il versamento dell’imposta, ma anche per l’adempimento dichiarativo, fermo restando che, trattandosi di violazioni della stessa indole commesse in periodi d’imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo, secondo l’istituto della continuazione ex articolo 12, comma 5, del d. Igs. n. 472 del 1997 (Cass., Sez. 5, n. 13391 del 30 giugno 2016).
Pertanto, deve ritenersi che, in generale, la continuazione possa trovare spazio con riguardo all’ICI e che, in presenza di più violazioni della stessa indole reiterate negli anni (come l’omessa dichiarazione), si applichi l’articolo 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – TRIBUTI IN GENERE – Sanzioni – Cumulo e Recidiva – Distinzione – Cassazione – Sentenza 11833 del 18/6/2020

Consegue che, per giustificare la recidiva, nel sistema delineato dal D.Lgs. n. 472 del 1992, art. 7, comma 3, e art. 12, comma 5, è necessario, quanto alla azione amministrativa e dunque al rilevo fiscale, che la violazione sia stata definitivamente accertata dal Giudice Tributario, ovvero sia divenuta definitiva per la mancata impugnazione della contestazione della violazione.

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TOSAP – Cassazione SS.UU. – Sentenza 8628 del 6/5/2020 – Soggetto passivo il titolare della concessione

… Sulla base di tali premesse, va fissato il seguente principio di diritto: «In tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), la legittimazione passiva del rapporto tributario, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall’ente locale, spetta, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto, e solo in mancanza di questo, all’occupante di fatto, rimanendo irrilevante, ai fini passivi di imposta, l’utilizzazione del suolo pubblico consentita a soggetti terzi in virtù di atto di natura privatistica».

TARSU – Edifici di culto – Esenzione – Condizioni – Cassazione – Sentenza 8087 del 23/4/2020

…”Per cui, va data continuità all’indirizzo di questa Corte, secondo cui le norme regolamentari che escludono gli edifici di culto dal calcolo delle superfici per la determinazione della T.A.R.S.U., lo fanno sempre perché ritenuti «incapaci di produrre rifiuti, per loro natura e caratteristiche e per il particolare uso cui sono adibiti», non in quanto la destinazione al culto, in assenza di specifica previsione normativa, possa di per sé giustificare l’esenzione dalla tassa (ex plurimis: Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2012, n. 4027; Cass., Sez. 5^, 31 maggio 2017, n. 13740; Cass., Sez. 6″, 19 dicembre 2018, n. 32789; Cass., Sez. 5″, 13 marzo 2019, n. 7153; Cass., Sez. 5″, 3 maggio 2019, n. 11679; Cass., Sez. 5^, 1 agosto 2019, n. 20752).”…

IMU/TASI – Cassazione – Ordinanza 7227 del 13/3/2020 – Leasing – Tasi – Dovuta dall’utilizzatore

L’Imu, imposta di natura prettamente patrimoniale, ha riguardo, nell’individuare il soggetto passivo ad una nozione di << possesso»civilistica per cui quello che conta è il titolo contrattuale che giustifica il possesso del bene (proprietà, diritto reale di godimento, contratto di leasing vigente) e non la disponibilità di fatto dello stesso. A conferma di ciò l’art-9 del d.lvo citato stabilisce la titolarità passiva dell’imposta in capo al locatario anche nel caso di beni «non costruiti» o in corso di costruzione»che , come tali non possono essere detenuti ; in tale ipotesi la stipula del contratto e non la materiale consegna del bene rileva ad individuare il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta. La Tasi è invece un imposta destinata al finanziamento dei servizi indivisibili resi dal Comune che possono essere utilizzati anche da chi solo materialmente dispone dell’immobile .