IMU – Cassazione – Sentenza 24540 del 4/11/2020 – IACP – Circolari Mef – Incertezza della norma – Sanzioni non applicabili

La incertezza sulla portata e sull’abito di applicazione della disposizione contenuta nell’art. 13, comma 11, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, cit., è resa palese dalle istruzioni impartite dalla Amministrazione finanziaria colla circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, prot. n. 9485/2012, che pare accreditare la tesi del contribuente là dove (a p. 35), con riferimento alla quota del tributo riservata allo Stato, si legge: « La quota di imposta risultante è versata dal contribuente contestualmente a quella di competenza comunale. Non appare superfluo, in questa sede riassumere le seguenti fattispecie […] per le quali non è dovuta la quota IMU riservata allo Stato: L.] alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati ». Ricorre, pertanto, la invocata causa di non punibilità del contribuente.

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TOSAP – Occupazione per conto di IACP – Esenzione – Non dovuta – Cassazione – Ordinanza 24618 del 4/11/2020

“A nulla, pertanto, rileva il fatto che gli alloggi da costruire siano di proprietà dello IACP e che, al termine dell’appalto, anche la gestione di essi tornerà in capo al predetto ente, poiché, nel periodo di durata dell’appalto, il bene, che pure è funzionale all’esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito da una società che agisce in piena autonomia, con finalità di lucro, e non quale mero sostituto dell’Ente stesso. Ne deriva che l’esenzione prevista dall’art. 49, lett. a, del citato decreto non spetta in quanto non si configura l’occupazione da parte dell’Ente pubblico. Si veda anche Cass. 11689/17; 11886/17; Cass. 19693/18; e da ultimo Cass. 28341/19).”

NOTIFICHE – Pec – Cartella già cartacea – Firma digitale – Non necessita – Cassazione – Sentenza 27181 del 27/11/2020

E’ principio condiviso che, in caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso (Cass., Sez. V, 27 novembre 2019, n. 30948). Ciò in quanto la cartella di pagamento non deve essere necessariamente sottoscritta da parte del funzionario competente, posto che l’esistenza dell’atto non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo.

TRIBUTI IN GENERE – Accertamento – Motivazione e presupposto effettivo – Cassazione – Ordinanza 27135 del 27/11/2020

“La questione relativa alla esistenza della motivazione, quale requisito formale di validità dell’avviso di accertamento deve, infatti, essere nettarfiente distinta da quella attinente alla dimostrazione della effettiva esistenza dei presupposti per far valere la pretesa tributaria, che non è richiesta quale elemento costitutivo della validità formale dell’atto, ma rimane disciplinata dalle regole proprie del giudizio di impugnazione eventualmente introdotto dal contribuente (cfr. da ultimo Cass., Sez. 5, n. 4639 del 2020). Una cosa è, infatti, la regolarità formale dell’avviso di accertamento ed altra cosa è l’effettiva indicazione degli elementi sui quali l’amministrazione tributaria fonda la propriapretesa. L’esplicitazione di tali elementi (o del criterio astratto che si riferisca ad essi) può essere sufficiente a sorreggere la motivazione dell’avviso, mettendo il contribuente in condizione di conoscere i termini e le ragioni della pretesa fiscale e, al contempo,circoscrivendo i termini del futuro eventuale giudizio contenzioso, ma non esonera l’Amministrazione dal compito di fornire in tale giudizio, ove esso abbia luogo, la dimostrazione delle concrete circostanze sulle quali la medesima pretesa si sorregge.”

 

 

 

 

NOTIFICHE – Pec – Indirizzo pec non da registri ufficiali – Notifica inesistente – CTP ROMA – Sentenza 9274 del 24/11/2020

“La cartella di pagamento impugnata deve considerarsi inesistente, essendo stata notificata – comedimostrato dalla documentazione prodotta dalla società ricorrente , attraverso una casella pec spedita da un indirizzo di posta certificata (“notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it”) non risultante dai registri ufficiali Reginde o Indice P A, né riferibile ali’ agente della riscossione neanche attraverso il ricorso al sito web de li’ Agenzia. . Come già ritenuto da altra recentissima sentenza di questa Commissione (sent. 601/38/20), dalla sentenza della CTP Perugia 379/19 e dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 17346/19, “la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”; nel caso concreto, essendosi fornita la dimostrazione” che la cartella è stata spedita da un .indirizzo mail diverso da quelli contenuti nei pubblici elenchi, deriva che la notificazione dell’atto impugnato deve considerarsi inesistente.”