TOSAP – Ambulanti – Riduzione per convenzione – Mancato rispetto – Decadenza

In linea di diritto , è sufficiente osservare che nella convenzione stipulata con il Comune di Quartu, ai sensi dell’art. 45, comma 8, del D.Lgs. n. 503 del 1993, riportata nell’ avviso di scadenza” emesso dalla concessionaria il 2 gennaio 2017, era previsto che la riduzione della tariffa del 50% sarebbe stata applicata solo se il versamento fosse stato effettuato entro i termini indicati nel medesimo avviso (che articolava il versamento della TOSAP 2017 in quattro rate).
Considerato che, come si è veduto, il ricorrente non ha provveduto al pagamento del dovuto entro i termini indicati, ne deriva come conseguenza che la riduzione invocata non è applicabile. Ne deriva, altresì, che sono dovuti anche sanzioni e interessi, come per legge.”

COSAP – Difformità – Pagamenti da considerare – Tribunale Milano – Sez.I – Sentenza 14/7/2020

“Ne consegue che, potendosi considerare nell’accezione ampia di difformità prevista nel regolamento, l’occupazione abusiva quella occupazione che non rispetta le caratteristiche della occupazione originaria, il canone/indennità richiedibile in sede di avviso conseguente al rilievo di una difformità debba tenere conto anche di quanto originariamente versato in un’ottica unitaria della pretesa creditoria della Amministrazione. Ritenere viceversa che il canone, una volta effettivamente versato per l’annualità in relazione alla quale venga rideterminata l’indennità per l’occupazione abusiva, sia corrispettivo del tutto differente dal canone poi applicato in sede di avviso di liquidazione per l’occupazione difforme porterebbe ad una indebita duplicazione delle somme incamerate dalla Amministrazione per lo stesso titolo occupativo.”

 

 

 

IMPOSTA SOGGIORNO – CTR Piemonte – Sentenza 631 del 27/10/2020 – Giurisdizione – Tributaria

“D’altronde, la generale giurisdizione del giudice tributario discende , anche nella specie, dall’art. 2 D.Lgs. 546/1992 ,per il quale «appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio» facendosi salva e impregiudicata ogni altra attività della Procura della Corte dei Conti rivolta ad altri fini , dovendosi a parere della Commissione ritenere la giurisdizione della Commissione tributaria in ordine all’avviso de quo, in quanto «quella delle Commissioni Tributarie costituisce una giurisdizione di carattere generale, che si radica in base alla materia indipendentemente dal contenuto dei motivi opposti all’atto impositivo» (Corte di Cassazione, Sez.Unite, sentenza del 27 gennaio 2011 n. 1865 ), considerandosi che la controversia non concerne presunte irregolarità nella condotta posta in essere in ordine al riversamento dell’imposta assolta dai clienti, ovvero la mera gestione del denaro spettante al Comune, ma l’esistenza dell’obbligazione tributaria nei confronti dei soggetti che hanno pernottato nell’albergo, nei termini di cui alle difese di parte appellante.”

IMU – CTR Lazio – Sentenza 3290 del 2/11/2020 – Fondi di investimento e soggettività passiva

“…- più volte la Corte di Cassazione ha affermato che ai fondi comuni di investimento non può essere riconosciuta una autonoma soggettività giuridica, in quanto privi di una struttura organizzativa idonea a consentire di agire senza la società di gestione del risparmio (in tal senso di recente Cass. 12062/2019, in esplicito richiamo a Cass. 16605/2010).

– la stessa Corte ha ulteriormente chiarito che, attesa l’esistenza di un patrimonio separato della società di gestione del risparmio, esclusivamente tale SGR può stare in giudizio al fine di tutelare gli interessi del fondo di investimento (così anche Cass. 15319/2013 e CTR Campania 150/21/2020).”

COSAP – Ingiunzione fiscale – Funzione – Legittimità – Tribunale Milano – Sez.I – Sentenza del 11/11/2020

L’ingiunzione di cui al citato regio decreto, perduta la funzione di precetto e di titolo esecutivo, a seguito dell’art. 130, comma 2, del D.P.R. n. 43 del 1988, ha conservato la residuale funzione di atto impositivo con efficacia accertativa della pretesa erariale, come tale idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza dell’imposta per cui, nel giudizio di opposizione all’ingiunzione, l’Amministrazione, che sul piano dell’onere della prova assume la posizione di attore in senso sostanziale, ove ne chieda la conferma, avanza una domanda consistente nel veder riconosciuto, in tutto o in parte, il diritto di recupero così azionato; ne consegue che la cognizione del giudice non può limitarsi alla verifica dei presupposti formali di validità dell’atto impositivo, ma deve estendersi al merito della pretesa erariale in esso espressa, sulla cui fondatezza egli è comunque tenuto a statuire, anche a prescindere da una specifica richiesta in tal senso, e sulla base degli elementi di prova addotti dall’ente creditore e contrastati dal soggetto ingiunto (Cass. civ., sez. 1, n. 22792/2011).