ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Notifiche – Perfezionamento – Sentenza del 13/05/2021 n. 1792/21 – Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

In tema di notifica di un atto impositivo o processuale tramite il servizio postale, qualora lo stesso non venga consegnato al destinatario, per rifiuto a riceverlo, per temporanea assenza, o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata, che comunica l’ avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale (c.d. CAD) A tal fine non è, infatti, sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima. Alla luce di tale insegnamento della Suprema Corte (SS. UU. 10012/2021) la CTR lombarda ha confermato le ragioni del contribuente allineandosi alla decisione dei giudici di prime cure. Nel caso di specie, infatti, a fronte della specifica contestazione da parte del ricorrente, dell’assenza di prova dell’avvenuta ricezione della CAD da parte del destinatario, l’Ufficio ha del tutto omesso di dedurre e di allegare il documento attestante l’avvenuta ricezione.

IMPOSTA SOGGIORNO – Albergatore – Agente contabile e responsabile di imposta – Corte Conti Calabria – Sentenza 195 del 11/6/2021

Soltanto successivamente all’entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 il gestore di una struttura ricettiva non riveste più la qualifica di agente contabile, bensì di responsabile di imposta, con la conseguenza che permane la qualifica di agente contabile per gli esercizi finanziari e per le somme riscosse anteriormente al 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020.

TARI e TOSAP – Aree di sosta – Presupposti differenti – Cassazione – Ordinanza 17618 del 21/6/2021

Cade in errore la CTR nell’affermare che il presupposto impositivo (n.d. r. di TOSAP e TARI) è identico, essendo costituito dalla occupazione e detenzione di uno spazio…

RIFIUTI – TARSU – Rimessa pubblica/Garage – Tassabilità – Condizioni – Cassazione – Ordinanza 18123 del 24/6/2021

La sentenza impugnata, nel riconoscere il diritto all’esenzione dalla TARSU dell’area coperta destinata ad “autorimessa pubblica”, in forza della sola allegazione di parte circa la equiparabilità di detta destinazione a quella dei “box -locali di sgombero”, superando attraverso l’art. 7, co. 5, d.lgs. n. 546 del 1992, l’esercizio legittimo, da parte del Comune, della discrezionalità riservata dalla legge all’ente impositore, nella fissazione delle tariffe, e comunque nel proporre per gli immobili di cui sopra un sostanzialmente identico trattamento tariffario, si è posta dunque in contrasto con i principi di diritto affermati in materia da questa Corte (Cass. n. 17622/2016, 17623/2016 e 1711/2017) e, quindi, va cassata.

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IMU – Abitazione principale – Esenzione – Condizioni e requisiti

Ciò comporta la necessità che, in riferimento alla stessa unità immobiliare, tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare dimorino ivi stabilmente e vi risiedano anagraficamente. Il contribuente non può, quindi, applicare le agevolazioni per più di una unità immobiliare, a meno che non abbia preventivamente proceduto al loro accatastamento unitario.