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TOSAP dovuta per i viadotti autostradali – CTR Toscana – Sentenza 1034 del 24/9/2021

TOSAP dovuta in caso di lavori in concessione pubblica

E’ soggetta al pagamento della TOSAP l’occupazione di suolo pubblico effettuata da una impresa che realizza l’opera in forza di una concessione conferita dallo Stato. A tale conclusione sono giunti i giudici toscani nel pronunciarsi sull’appello proposto da Autostrade per l’Italia in merito al pagamento della TOSAP per occupazione di alcune strade comunali. Sulla scorta di una recente pronuncia della Corte di Cassazione in una fattispecie analoga (Cass. n. 20974/2020), i giudici toscani hanno concluso che, nel caso in esame, il suolo occupato era gestito in regime di concessione da un ente che agiva in piena autonomia e non quale sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni.

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

Dovuta l’agevolazione IMU anche se non è stata presentata apposita dichiarazione ma lo stato di degrado è già a conoscenza dell’Ente

Quindi, in definitiva, l’orientamento giurisprudenziale consolidato permette l’applicazione della riduzione per inagibilità anche senza che tale situazione sia stata oggetto di dichiarazione IMU nel passato; questo vale nel caso in cui vi sia una documentata conoscenza da parte dell’ente di tale degrado dell’immobile e la prova di tale conoscenza non può intendersi presunta ma, al contrario deve essere resa dal contribuente.

Legittimo il diniego se l’occupazione di suolo pubblico crea intralcio al traffico pedonale o genera assembramenti

non appaiono censurabili, in primoluogo, gli accertamenti e le valutazioni compiuti dalla Polizia locale, in ordine
alla situazione problematica della “zona” in contestazione, laddove, a causa dell’alto flusso pedonale (confermato, come detto, da quanto previsto dalla delibera della Giunta Comunale n. 151 del 04/04/2014), un ingombro del sedime pubblico, finalizzato al consumo da parte degli avventori, reca il pericolo, da un lato, di determinare o aggravare situazioni di potenziale assembramento, e, dall’altro lato, di ostacolare in modo rilevante il corretto flusso pedonale, in una situazione sanitaria generale in cui è opportuno, se non necessario, nell’ottica anche del principio di precauzione, evitare il rischio
di creare possibili fonti di ripresa del pericolo pandemico

Gli impianti pubblicitari inutilizzati pagano la TOSAP

MASSIMA: Tosap – Impianti pubblicitari non utilizzati – Occupazione di spazi ed aree pubbliche • Tassabilità – Sussistenza – Mancato utilizzo del- l’impianto a scopo pubblicitario – Irrilevanza – Cartelloni pubblicitari – Superficie del cartelloni – Irrilevanza – Occupazione del suolo proporzionale al perimetro della “faccia” – Tassabilità” – Artt. 23, 42 e 50 del d 15 novembre 1993, n. 507.