ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Obiettiva incertezza normativa – Cassazione – Ordinanza 21233 del 13/9/2017

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, per incertezza normativa obiettiva, quale causa di esenzione del contribuente da responsabilità, deve intendersi la situazione che si crea per effetto dell’azione di tutti i formanti del diritto, tra i quali, in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione delle norme, il cui accertamento è rimesso all’esclusiva valutazione del giudice. Ne consegue che detta incertezza è ravvisabile, allorchè risultino difficoltà di individuazione delle disposizioni normative dovute al difetto di esplicite previsioni di legge, ovvero oscurità o ambiguità del testo normativo». (Cass. n. 4685 del 2012, Cass. n. 14142 del 2013).

IMU/ICI – Immobili di aziende pubbliche edilizia residenziale – Imponibilità – CASSAZIONE – Ordinanza 21222 del 13/9/2017

“non occorre un ulteriore atto costitutivo del diritto di superficie, da redigersi in forma scritta, ai sensi dell’art. 1350 cod. civ.. Va considerato, infatti, al riguardo, che, una volta realizzati, gli immobili da destinare ad alloggi economici e popolari, questi non tornano in disponibilità del Comune concedente, ma restano in proprietà dell’ATER che li ha edificati, fino alla momento della traslazione definitiva del diritto dominicale in favore dei singoli acquirenti”

CONFORMI: (AGGIORNAMENTO DEL 31/12/2019)

TOSAP/COSAP – Occupazione abusiva – Sospensione licenza – Legittimità – Tar NA – Sentenza 4220 del 1/9/2017

Basti opporre sul punto che la norma correttamente applicata con il provvedimento, ossia l’art. 3, co. 16, L. n. 94/2009 autorizza proprio la chiusura dell’esercizio di somministrazione, ricollegandola all’abusiva occupazione di suolo pubblico, nel caso di specie reiterata e protrattasi nonostante la notifica della diffida del 8.8.20011 al ricorrente

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TRIBUTI LOCALI – Consiglio di Stato – Sentenza n. 4107 del 29/8/2017 – Delibere tariffarie tardive – Non invalide ma non retroattive

“l’approvazione delle deliberazioni approvate oltre il termine del 30 settembre 2015 non determina in radice la loro illegittimità, ma ne preclude l’applicazione (che sarebbe stata consentita, invece, dall’approvazione tempestiva) a partire dal 1° gennaio 2015.)”