CANONE UNICO – PUBBLICITA’ – Mezzi di modeste dimensioni – Necessita autorizzazione – Cassazione – Ordinanza 26346 del 7/11/2017

“Dal complessivo sistema normativo si evince, pertanto, che l’impatto visivo e le potenzialità di disturbo delle insegne, in considerazione delle loro caratteristiche (dimensioni, luminosità, intermittenza, rifrangenza, ecc.) e della correlazione con il luogo e le eventuali installazioni contigue (centro abitato, periferia dello stesso, suburbio, insegne viciniori od assenza di esse, ecc.) devono essere previamente valutate dall’ente proprietario della strada o dal Comune, onde adempiere alla funzione loro demandata della tutela della sicurezza della circolazione (Cass., Sez. 2, n. 4683 del 26 febbraio 2009, Rv. 606766 – 01)”

Massime di giurisprudenza – Cartelli pubblicitari – Installazione non autorizzata – Interpretazione dell’art.23, c. 4, c. s. come norma di genere

(Cass. Civ., sez. II, 26 febbraio 2009, n. 4683)
L’art. 23, comma 4, cod. strada nell’assoggettare ad autorizzazione “la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse”, va interpretato come una norma di genere nella quale la dizione altri mezzi pubblicitari” sussume gli oggetti elencati al comma 1 e cioè le insegne, i manifesti, gli impianti di pubblicità o propaganda, i segni orizzontali reclamistici, le sorgenti luminose che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne attenzione; ne consegue che va considerata come sottoposta all’obbligo di autorizzazione, con relativa sanzione, anche l’apposizione di un’insegna commerciale (nella specie di metri lineari 2.50 x 0.60 sulla parte frontale di un edificio).
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ICI – Cassazione – Ordinanza n.26431 del 8/11/2017 – Ater – Esenzione – Non spetta

In materia di esenzioni, questa Corte ha precisato che: «In tema di ICI, l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. 30 dicembre 1993, n. 504, anche in base all’evoluzione di cui all’art. 7, comma 2 bis, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, conv. in legge 2 dicembre 2005, n. 248 (come sostituito dall’art. 39, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in legge 4 agosto 2006, n. 248), impone di considerare realizzate in senso non esclusivamente commerciale le attività sanitarie e assistenziali che, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, per le concrete modalità di svolgimento, non siano orientate alla realizzazione di profitti, senza che rilevi il mero fatto dell’esistenza di una convenzione pubblica alla base di tale attività. Ne consegue che il contribuente ha l’onere di dimostrare l’esistenza, in concreto, dei requisiti dell’esenzione, mediante la prova che l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti (poiché di tipo assistenziale e sanitario), non sia svolta con le modalità di un’attività commerciale ed abbia quelle finalità solidaristiche alla base delle ragioni di esenzione, mentre spetta al giudice di merito l’obbligo di accertare in concreto le circostanze fattuali, senza far ricorso ad astrazioni argomentative» (Cass. n. 6711 del 2015).

Canone non ricognitorio – Consiglio di Stato – Sentenza n.5071 del 2/11/2017 – Legittimità del regolamento istitutivo

“…b) non vi è un divieto di cumulo con la COSAP (o con la TOSAP), ma solo una diversità di titolo giuridico, avendo la prima un fondamento di carattere tributario connesso con l’occupazione permanente di uno spazio pubblico in analogia con ’indennizzo dovuto per le servitù prediali senza un nesso di collegamento con impedimenti all’uso generale, mentre il canone non ricognitorio rappresenta un corrispettivo correlato ad una limitazione  o modulazione della possibilità dell’utilizzo pubblico tipico del bene che ne precluda l’ordinaria generale fruizione;…

“Infatti, mentre il canone concessorio non ricognitorio costituisce per l’ente pubblico proprietario del terreno una entrata patrimoniale (e non tributaria) che trova la sua giustificazione nella necessità di trarre un corrispettivo per l’uso esclusivo e per l’occupazione dello spazio, concessi contrattualmente o in base a provvedimento amministrativo a soggetti terzi; la TOSAP è un tributo e deve essere corrisposta al Comune, quale ente impositore, al verificarsi di determinati presupposti ritenuti indici seppure indiretti di capacità contributiva. Ancora, la COSAP è un’entrata di carattere patrimoniale, la cui istituzione è rimessa alla facoltà dei Comuni e delle Province in alternativa alla tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche appartenenti al patrimonio indisponibile dei medesimi enti.”

ICI – Accertamenti – Notifica con raccomandata a.r. – Cassazione – Ordinanza n.25952 del 31/10/2017

“la facoltà di provvedere direttamente alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale consente di avvalersi di una modalità di notificazione semplificata, alla quale, pertanto, non si applicano le disposizioni della I.n.890 del 1982 concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziali (Sez.5, n.9111 del 2012).”