ICI – Immobili istituzionali – Esenzione – Condizioni – Cassazione – Ordinanza 28680 del 30/11/2017

“Secondo l’orientamento di questa Corte “In tema di ICI, l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, a favore degli enti pubblici ivi indicati, spetta non soltanto se l’immobile, destinato esclusivamente ai compiti istituzionali, sia direttamente ed immediatamente impiegato per il loro svolgimento, ma anche ove lo stesso si trovi nella fase in cui vengono espletate le necessarie attività preparatorie, quali l’ottenimento di permessi o concessioni o l’indizione di gare d’appalto” (cass. n. 27086/16, n. 9787/17, la quale, seppur nella diversa ipotesi di cui alla lettera i), afferma che al fine di ottenere l’esenzione dal pagamento, conta anche la fase preparatoria e strumentale.”

Illustrazione Vettori di Vecteezy

RISCOSSIONE COATTIVA – Prescrizione – E’ quinquennale – Cassazione – Sentenza 28576 del 29/11/2017

“Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.

IMPOSTA SOGGIORNO – Consiglio di Stato – Sentenza n.5545 del 27/11/2017 – Agenti contabili e soggetti passivi

“…Non è pertanto dubitabile che già dal momento dell’incasso dell’imposta di soggiorno il gestore alberghiero sia qualificabile come agente contabile nei confronti del Comune.

Lo stesso soggetto non risponde invece per il mancato pagamento dell’imposta da parte del cliente medesimo, unico soggetto passivo ai sensi del sopra citato art. 3 del regolamento (in conformità all’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2011, che si esprime in questi termini: «coloro che alloggiano nelle strutture ricettive…”

CANONE UNICO – OSAP – Connessione tra concessione suolo e altri titoli – Consiglio di Stato – Sentenza 5393 del 21/11/2017

La stretta interconnessione tra le autorizzazioni di natura diversa concernenti l’esercizio del commercio, quali quella per l’occupazione del suolo pubblico e quella per l’intervento edilizio relativo all’installazione di un manufatto, non viene meno per il solo fatto che tali titoli siano autonomi o che possano essere rilasciati in tempi diversi, con la conseguenza che il venir meno di uno di tali titoli rende privo di funzione e, quindi, di efficacia anche gli altri.