IDRICO – Contributi di bonifica – Dovuti anche per immobili demaniali – Cassazione – Ordinanza 22222 del 12/9/2018

Questa Corte (cfr. Cass. sez. 5, 23 magg10 2014, n. 11466), ha avuto modo di affermare il principio secondo il quale «In tema di contributi di bonifica, il riferimento onnicomprensivo ai beni di “pertinenza” degli enti pubblici, contenuto nell’art. 1O del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, consente di ritenere anche i beni demaniali, assoggettabili, in linea di principio, al potere impositivo di un consorzio di bonifica, non ostandovi il loro regime giuridico rinvenibile nelle disposizioni del sopravvenuto codice civile, il cui art. 823 ne stabilisce semplicemente l’impossibilità di essere oggetto di negozi giuridici privatistici e la loro incommerciabilità, occorrendo, tuttavia, concretamente accertare se gli stessi, qualora inclusi nel perimetro consortile, traggano un vantaggio diretto e specifico dalle opere di bonifica, funzionale ad un loro incremento di valore»

TARSU – Cassazione – Ordinanza 22305 del 13/9/2018 – Prescrizione – Quinquennale

…Resta dunque applicabile la diversa prescrizione breve propria del tributo, TARSU, di cui alla cartella sottesa all’avviso d’intimazione di pagamento, che, come più volte questa Corte ha avuto modo di affermare, è quella quinquennale, giusta il disposto dell’art. 2948, n. 4), c.c. (cfr. Cass. sez. 5, 6 aprile 2018, n. 8741; Cass. sez. 6-5, ord. 14 novembre 2017, n. 26942; Cass. sez. 5, 23 novembre 2011, n. 24679; Cass. sez. 5, 23 febbraio 2010, n. 4283), essendo la TARSU tributo locale strutturato con prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell’ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l’utente è tenuto al suo pagamento in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall’ente impositore, senza che sia necessario per ogni singolo periodo contributivo un riesame dell’esistenza dei presupposti impositivi…”

TARSU/TARES – CTR MOLISE – Sentenza 562 del 11/9/2018 – Aree di sosta in gestione – Non dovuta se trattasi appalto

Stando così le cose, non è possibile affermare che detenesse ovvero occupasse le pubbliche vie o le piazze ove erano dislocati i parcheggi a pagamento ( o, meglio ancora, quelle porzioni di strade e piazze destinate a parcheggio a pagamento, nemmeno tutto l’anno e nemmeno per l’intera giornata) indistintamente e contempo­raneamente utilizzate e fruite dal’intera collettività. E’ ben più ragionevole che AIPA effettivamente gestisse piuttosto il servizio di esazione delle tariffe per i par­cheggi a pagamento che il Comune poteva autonomamente quantificare nell’ an e nel quantum ed anche nell’oggetto (mediante l’ampliamento o la diminuzione dei par­cheggi a pagamento). Nè assume valore decisivo il fatto che l’art. 4 del contratto par­li di consegna del servizio o delle aree di sosta, essendo evidente che non si tratta di consegna in senso fisico dì aree che restano nella detenzione della concessionaria del servizio, trattandosi infatti di aree -fruite e fruibili indistintamente da tutta la colletti­vità, senza alcuna reale possibilità di distinzione tra rifiuti prodotti dall’automobilista che parcheggia e quelli prodotti dai passanti o dagli automobilisti in transito.

Quando dunque i parcheggi sono situati lungo le pubbliche vie e le piazze li­beramente e contestualmente fruite dall’intera collettività, non è possibile affermare che il gestore del servizio a pagamento occupi o detenga le relative superfici ai fini dell’imposta sui rifiuti né che i rifiuti prodotti ne!l’area siano a lui attribuibili.

TOSAP – Occupazioni permanenti con cavi condutture ed impianti

TOSAP – Occupazione con cavi, condutture ed impianti – mancanza della concessione – irrilevanza – debenza del tributo – nell’individuazione del soggetto passivo rileva l’occupante e l’utilizzatore di fatto.  

 

CONFORMI:

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TARSU – Cassazione – Ordinanza 21780 del 7/9/2018 – Esenzione – Prova a carico del contribuente

Questa Corte ha chiarito come “in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, per quelle aree detenute od occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione, atteso che il principio, secondo il quale è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l’esenzione, anche parziale, un’eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale: in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito con cui era stato escluso l’assoggettamento al tributo in considerazione della mera destinazione dell’immobile, in assenza del concreto accertamento dell’improduttività di rifiuti” (Cass. n. 17622 del 2006); “l’art. 62, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, pone a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti, sicché, ai fini dell’esenzione dalla tassazione prevista dal comma 2 del citato art. 62 per le aree inidonee alla produzione di rifiuti per loro natura o per il particolare uso, è onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o in quella di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità e provarle in giudizio in base d elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione” (Cass. n. 19469 del 2014).