TARSU – Cassazione – Ordinanza 22305 del 13/9/2018 – Prescrizione – Quinquennale

…Resta dunque applicabile la diversa prescrizione breve propria del tributo, TARSU, di cui alla cartella sottesa all’avviso d’intimazione di pagamento, che, come più volte questa Corte ha avuto modo di affermare, è quella quinquennale, giusta il disposto dell’art. 2948, n. 4), c.c. (cfr. Cass. sez. 5, 6 aprile 2018, n. 8741; Cass. sez. 6-5, ord. 14 novembre 2017, n. 26942; Cass. sez. 5, 23 novembre 2011, n. 24679; Cass. sez. 5, 23 febbraio 2010, n. 4283), essendo la TARSU tributo locale strutturato con prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell’ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l’utente è tenuto al suo pagamento in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall’ente impositore, senza che sia necessario per ogni singolo periodo contributivo un riesame dell’esistenza dei presupposti impositivi…”

TARSU/TARES – CTR MOLISE – Sentenza 562 del 11/9/2018 – Aree di sosta in gestione – Non dovuta se trattasi appalto

Stando così le cose, non è possibile affermare che detenesse ovvero occupasse le pubbliche vie o le piazze ove erano dislocati i parcheggi a pagamento ( o, meglio ancora, quelle porzioni di strade e piazze destinate a parcheggio a pagamento, nemmeno tutto l’anno e nemmeno per l’intera giornata) indistintamente e contempo­raneamente utilizzate e fruite dal’intera collettività. E’ ben più ragionevole che AIPA effettivamente gestisse piuttosto il servizio di esazione delle tariffe per i par­cheggi a pagamento che il Comune poteva autonomamente quantificare nell’ an e nel quantum ed anche nell’oggetto (mediante l’ampliamento o la diminuzione dei par­cheggi a pagamento). Nè assume valore decisivo il fatto che l’art. 4 del contratto par­li di consegna del servizio o delle aree di sosta, essendo evidente che non si tratta di consegna in senso fisico dì aree che restano nella detenzione della concessionaria del servizio, trattandosi infatti di aree -fruite e fruibili indistintamente da tutta la colletti­vità, senza alcuna reale possibilità di distinzione tra rifiuti prodotti dall’automobilista che parcheggia e quelli prodotti dai passanti o dagli automobilisti in transito.

Quando dunque i parcheggi sono situati lungo le pubbliche vie e le piazze li­beramente e contestualmente fruite dall’intera collettività, non è possibile affermare che il gestore del servizio a pagamento occupi o detenga le relative superfici ai fini dell’imposta sui rifiuti né che i rifiuti prodotti ne!l’area siano a lui attribuibili.

TOSAP – Occupazioni permanenti con cavi condutture ed impianti

TOSAP – Occupazione con cavi, condutture ed impianti – mancanza della concessione – irrilevanza – debenza del tributo – nell’individuazione del soggetto passivo rileva l’occupante e l’utilizzatore di fatto.  

 

CONFORMI:

#entratelocali #tributilocali #dirittotributario #dirittoamministrativo

TARSU – Cassazione – Ordinanza 21780 del 7/9/2018 – Esenzione – Prova a carico del contribuente

Questa Corte ha chiarito come “in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, per quelle aree detenute od occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione, atteso che il principio, secondo il quale è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l’esenzione, anche parziale, un’eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale: in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito con cui era stato escluso l’assoggettamento al tributo in considerazione della mera destinazione dell’immobile, in assenza del concreto accertamento dell’improduttività di rifiuti” (Cass. n. 17622 del 2006); “l’art. 62, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, pone a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti, sicché, ai fini dell’esenzione dalla tassazione prevista dal comma 2 del citato art. 62 per le aree inidonee alla produzione di rifiuti per loro natura o per il particolare uso, è onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o in quella di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità e provarle in giudizio in base d elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione” (Cass. n. 19469 del 2014).

Illustrazione Vettori di Vecteezy

ENTRATE LOCALI – Potestà regolamentare dei Comuni – Limiti e funzione – Cassazione – SS.UU. – Sentenza 20681 del 9/8/2018

mentre le Regioni sono poste su di un piano di assoluta pariteticità con lo Stato, gli enti locali minori esercitano un potere regolamentare ai sensi dell’art. 117, comma 6, della Cost. e dell’art. 52 del D.Igs n. 446 del 1997, cioè attraverso una fonte normativa sub primaria. Infatti pur essendo in presenza di un regolamento che può essere emanato anche in assenza di una legge di autorizzazione, detto potere subisce evidenti limiti, in quanto in ogni caso deve tenere conto dei vincoli finanziari e delle altre importanti novità contenute nel testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (artt. 149 – 269), approvato con D.lgs 18 agosto n. 267 che detta disposizioni in materia di finanza propria e derivata. In ogni caso, a mente del novellato art. 119 Cost., le risorse economiche devono consentire di finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuite a ciascun ente ed ovviamente queste  non possono che essere costituite da risorse proprie e da tributi che detti enti sono legittimati ad istituire in armonia con i principi della Carta fondamentale, di coordinamento della finanza pubblica, del sistema tributario e, soprattutto, nel rispetto dei vincoli comunitari.

 

IN ARGOMENTO:

“Regolamento Comunale può essere disapplicato quando eccede i limiti di legge, (ex multis: Cass. 18108/2016) ma il presupposto di legge del canone OSAP appare qui rispettato, posto che esso si individua nella occupazione di un suolo pubblico che in questo caso senz’altro sussiste. TOSAP e COSAP, sebbene il secondo abbia sostituito la prima, per giurisprudenza pacifica hanno natura diversa perché la prima è un tributo e la seconda è un corrispettivo per l’occupazione di spazi (Cass. s.u. n. 61/2016; v. anche n. 12167/2003) che trova la sua compiuta ed autonoma disciplina nel Regolamento adottato dal Comune (art. 53, d.lgs. 446/1997).”