TRIBUTI LOCALI – Cassazione – Sentenza 27577 del 30/10/2018 – Accertamento – Responsabile Procedimento – Omessa indicazione – Non è motivo di nullità

…l’indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell’Amministrazione finanziaria non è richiesta, dall’art. 7, I. n. 212 del 2000, a pena di nullità, in quanto tale sanzione è stata introdotta per le sole cartelle di pagamento dall’art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, nella I. n. 31 del 2008, applicabile peraltro soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008 (Cass. S.U. n. 11722/2010), e che gli unici requisiti richiesti per l’emissione dell’avviso di accertamento, atto impositivo mediante il quale viene formalmente azionata la pretesa nei confronti del contribuente, sono quelli che consentono alla parte incisa di prendere conoscenza degli elementi di fatto e di diritto sui cui il credito tributario si fonda, la cui rispondenza al modello legale è stata positivamente verificata dai giudici di primo e secondo grado.

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TRIBUTI LOCALI – Cassazione – Ordinanza 26579 del 22/10/2018 – Contraddittorio – Obbligo – Non sussiste

“…principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte  (Cass. 9 dicembre 2015, n. 24823), che, limitato l’ambito di applicabilità dell’art. 12, comma 7, della 1. n. 212/2000 ai soli casi di accessi, ispezioni o verifiche presso il locali del contribuente, hanno chiarito che «in tema di tributi c.d. non armonizzati, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi cd. armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto» (tra la successiva giurisprudenza conforme si vedano, tra le altre, Cass. sez. 5, 3 febbraio 2017, n. 2875; Cass. sez. 6-5, ord. 20 aprile 2017, n. 10030; Cass. sez. 6-5, ord. 5 settembre 2017, n. 20799; Cass. sez. 6-5, ord. 11 settembre 2017, n. 21071; Cass. sez. 6-5, ord. 14 novembre 2017, n. 26943; Cass. sez. 6-5, ord. 6 febbraio 2018, n. 2873).

RIFIUTI – TARSU – Cassazione – Centri commerciali – Spazi comuni – Dovuta dal gestore – Sentenza 26201 del 18/10/2018

“In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per i “centri commerciali integrati” (e i locali in multiproprietà), soggetti passivi sono coloro che occupano o detengono i locali in uso esclusivo, mentre chi gestisce i servizi comuni è responsabile in solido, come si desume dall’art. 63 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il quale contrappone colui dal quale “la tassa è dovuta” (comma 1) a colui che ne “è responsabile” (comma 3), nonché dal soppresso comma 4 del medesimo articolo, che prevedeva l’obbligo del responsabile di presentare al Comune l’elenco dei singoli occupanti, all’evidente scopo di consentire all’amministrazione di perseguire il debitore principale del tributo”. Il gestore dei servizi comuni all’interno del centro commerciale integrato è dunque responsabile in solido – con singoli detentori dei locali in uso esclusivo – per il pagamento della Tarsu.

IDRICO – Determinazione a forfait – Illegittimità – Cassazione – Ordinanza 25794 del 16/10/2018

…in quanto il pagamento richiesto dal comune non corrisponde al c.d. “minimo garantito” ma è calcolato a forfait, in maniera uguale per tutte le utenze e prescinde, quindi, dal consumo della singola utenza. In questa determinazione forfettaria del prezzo non si rinviene nessuna configurazione bipartita della tariffa idrica, tipica della somministrazione del”minimo garantito”, che presuppone una parte fissa (comprendente i costi per la produzione e per la erogazione del servizio) e una parte variabile (commisurata alla effettiva quantità di acqua consumata dall’utente). Non avendo effettuato, il Comune di …….., alcuna misurazione del consumo dei singoli utenti e non risultando nemmeno installato nell’abitazione del ….. un contatore, appare evidente che esso proceda ad una liquidazione forfettaria di tali importi.

IMPOSTA PUBBLICITA’ – CTR ABRUZZO – Sentenza 936 del 11/10/2018 – Aumenti tariffari – Legittimità

“…Passando quindi al merito, va invece osservato che proprio la norma di interpretazione autentica, intervenuta appunto a dipanare la questione degli aumenti tariffari in tema di imposta di pubblicità creatasi a seguito della succedutasi normativa e delle sentenza che l’hanno applicata, ha sancito la ultrattività degli aumenti tariffari intervenuti precedentemente alla sua entrata in vigore, sicché, dato questo pacifico, fondando la pretesa in contestazione su un aumento disposto al più tardi nel 2008, non v’è motivo di ritenere illegittima la stessa…”

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