Ancora una volta, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulle modalità di applicazione alle cosiddette “pre-insegne”. Ribadiscono, i giudici della Cassazione, quanto già espresso con precedenti pronunciamenti (segnatamente con la Sentenza n. 252 del 12/1/2012):
“l’interpretazione sistematica della citata norma di cui all’art. 7, comma 1 e 2 del d. lgs. n. 507/1993, in relazione all’art. 6, comma 2 del citato decreto, che estende al soggetto nel cui interesse è diffuso il messaggio pubblicitario la solidarietà per l’obbligazione tributaria posta a carico del titolare o comunque di colui che ha la disponibilità del “mezzo pubblicitario”; previsione, quest’ultima, che, come espresso dalla succitata sentenza, non può che trovare «esclusiva giustificazione razionale nell’indissolubile legame tra “mezzo” e messaggio, pubblicitario individuato come fondamento del presupposto d’imposta”.
BREVE RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE
CORTE DI CASSAZIONE
- CASSAZIONE Sentenza 15654 del 12/8/2004;
- CASSAZIONE Sentenza 17852 del 3/9/2004;
- CASSAZIONE Sentenza 20830 del 26/10/2005;
- Cass. Civ. 6313 del 13.03.2009
- CASSAZIONE Sentenza 23383 del 4/11/2009;
- CASSAZIONE Sentenza 252 del 12/1/2012 ;
- CASSAZIONE Ordinanza 8077 del 29/3/2017;
- Civile Ord. Sez. 6 Num. 10459 Anno 2018;
- Civile Ord. Sez. 6 Num. 29706 Anno 2018;
- Civile Ord. Sez. 5 Num. 20947 Anno 2019
- Civile Ord. Sez. 5 Num. 20948 Anno 2019
CONFORMI:
COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI E PROVINCIALI
- CTR TOSCANA n.1769/2015;
- CTP LC 16/2016;
- CTR LOMBARDIA 1476/2016
- CTR LOMBARDIA 4475_2017
- Sentenza_2917_17_12_2018_CTR_EMILIA_ROMAGNA