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RIFIUTI/TARSU – Denuncia ultrattiva – Cassazione – Ordinanza 19201 del 2/8/2017

Dalle norme si desume che il rapporto tributario relativo alla TARSU è comunque connesso (salvi gli accertamenti dell’ente impositore) ad una dichiarazione ultrattiva (perché con “effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate”) del contribuente, efficace sino a successiva denunzia di variazione ovvero ad accertamento dell’ente.

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IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Sentenza 23572 del 6/11/2009 – Violazioni ultra annuali – Ripetibilità sanzione

anche in tema di imposta di pubblicità, il D.Lgs. n. 507 del 1993, prevede che “la dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta”.
L’annualità dell’imposta è ribadita da Cass. n. 4399/2008, n. 1915/2007, n. 552/2007.
Sussistono pertanto analoga impostazione normativa e analoga ratio legis che impongono di addivenire alla medesima ricostruzione interpretativa.
Nè dal superiore principio della ultrattività della dichiarazione per gli anni successivi (salve le superiori mutazioni dello stato di fatto) potrebbe dedursi la conseguenza della sussistenza di una sola violazione iniziale, in caso di omessa dichiarazione protrattasi per più anni, atteso che la situazione di chi presenta regolarmente la dichiarazione non è certo simmetrica a quella di chi non la presenta, come nel caso in ispecie, del tutto.

 

TARSU – Cassazione – Ordinanza 13486 del 18/5/2019 – Violazioni ultra annuali – Sanzione ripetibile ogni anno

La liquidazione della TARSU si basa su elementi acquisiti a seguito di denuncia da parte del contribuente, che nel corso degli anni possono essere soggetti a variazione e modificazione, con la conseguenza che la omessa denuncia deve essere sanzionata per tutte le annualità per cui si protrae, in quanto, a ciascuno degli anni solari, corrisponde un’autonoma obbligazione che rimane inadempiuta non solo per il versamento dell’imposta, ma anche per l’adempimento dichiarativo, fermo restando che, trattandosi di violazioni della stessa indole commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo, secondo l’istituto della continuazione ex art. 12comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997.

Questa Corte (Cass.26434/2017) ha affermato il seguente principio di diritto: la sanzione va applicata anche per gli anni successivi al primo, con riferimento ad ogni singolo anno di imposta, potendosi applicare per violazione della stessa indole riferite a periodi di imposta diversi, l’istituto della continuazione, ex art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997.

TARI – Violazioni ultrannuali e cumulo giuridico

“La Commissione osserva che il meccanismo del cumulo giuridico delle sanzioni tributarie prevede l’irrogazione di un’unica sanzione per la pluralità di violazioni commesse dal medesimo contribuente, determinata applicando alla sanzione prevista per la violazione più grave gli aumenti previsti dalla legge. Pertanto quando l’illecito continua ripetutamente in relazione alla medesima imposta ma in più periodi d’imposta la continuazione della violazione rientra nella disciplina del comma 5 dell’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997. “

ICI – Dichiarazione – Violazione ultra annuale e continuazione – Cassazione – Sentenza 13068 del 30/6/2020

Conferma l’invocabilità della continuazione in materia la più recente giurisprudenza, per la quale, in tema di ICI, l’omessa denuncia dell’immobile deve essere sanzionata per tutte le annualità per cui si protrae in quanto, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992, a ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione che rimane inadempiuta non solo per il versamento dell’imposta, ma anche per l’adempimento dichiarativo, fermo restando che, trattandosi di violazioni della stessa indole commesse in periodi d’imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo, secondo l’istituto della continuazione ex articolo 12, comma 5, del d. Igs. n. 472 del 1997 (Cass., Sez. 5, n. 13391 del 30 giugno 2016).
Pertanto, deve ritenersi che, in generale, la continuazione possa trovare spazio con riguardo all’ICI e che, in presenza di più violazioni della stessa indole reiterate negli anni (come l’omessa dichiarazione), si applichi l’articolo 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997.