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TOSAP – Cassonetti raccolta rifiuti – Tassabilità – Condizioni – Cassazione – Sentenza 2921 del 13/2/2015

La società appaltatrice di un comune per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, salvo che dall’atto di concessione non emerga una diversa volontà pattizia, non ha, quindi, diritto all’esenzione dalla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche prevista dall’art. 49 lettera a) del D.Lgs. n. 507 del 1993. Da un canto, infatti, trattandosi non di appalto d’opera, in cui l’occupazione del suolo pubblico è temporanea e indotta dalle esigenze tecnico – operative connesse all’esecuzione dei lavori, ma dello svolgimento di un servizio pubblico per conto del comune, in cui il suolo demaniale non costituisce l’oggetto dell’intervento appaltato, ma viene occupato in via continuativa con strutture e macchinari, non può sostenersi che l’occupazione sia direttamente riconducibile all’ente locale; d’altro canto, poiché, almeno sotto la vigenza dell’ordinamento delle autonomie locali di cui alla legge n. 142/1990, l’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti è svolta nell’ambito di un rapporto di concessione di servizio pubblico formalizzato in un contratto di appalto, l’occupazione effettuata dalla società appaltatrice con gli “impianti adibiti al servizio” in questione – il cui concetto è integrato dal complesso di attrezzature e macchine necessarie all’impresa concessionaria per lo svolgimento dell’attività – rientra nella ipotesi esonerativa particolare contemplata alla lettera e) dell’art. 49, che tuttavia subordina l’esenzione dalla tassa al caso in cui sia prevista la devoluzione gratuita di detti impianti al comune al termine del rapporto concessorio.(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11175 del 11/06/2004))

TOSAP/COSAP – Pensiline bus – Esenzione – Condizioni

Non sussiste il presupposto impositivo relativamente alla collocazione di pensilina alla fermata di autobus di linea, ove il giudice di merito abbia accertato in fatto che la stessa non sottrae superficie al godimento della collettività, ma, anzi, proteggendo gli utenti del servizio di trasporto dagli agenti atmosferici, agevola lo sfruttamento del suolo pubblico.

 

DIFFORME:

Nel rapporto della Polizia municipale, che fa fede fino a querela di falso, non viene evidenziata la presenza di tettoie o tende e viene rilevata la superficie dell’occupazione di suolo pubblico delimitata da struttura definita a terra sui quattro lati.Le non equivoca risultanze del Rapporto della Polizia municipale e la mancanza, comunque, di prova della esistenza di pensiline, consente di ritenere assorbite le censure non esaminate dalla CTR che, peraltro, ha escluso che l’eventuale esistenza di tali pensiline, circostanza contestata dal Comune e di cui non vi è prova, ne escludesse la tassazione, non potendo essere ricomprese tra i manufatti (balconi verande e simili) che il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 38, comma 2, esclude dall’applicazione della Tosap, avendo anche legittimamente escluso l’applicazione alla fattispecie del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 45, comma 3, concernente le occupazioni temporanee, nonché del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 44, comma 2, che prevede la riduzione del 30% per le occupazioni permanenti con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, circostanze escluse nella fattispecie.»

  • CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE V TRIBUTARIA n.13475 del 27/07/2012

TOSAP – Aree di sosta – Tassabilità – Cassazione – Sentenza 18550 del 4/12/2003

La Tosap è dovuta non soltanto in relazione alla limitazione o sottrazione all’uso normale e collettivo di parte del suolo pubblico, ma anche in relazione all’utilizzazione particolare ed eccezionale di cui il tributo rappresenta il corrispettivo.

Il ricorso oggetto della decisione della Corte di Cassazione era stato presentato per chiedere la cancellazione della sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva accolto le ragioni del comune, ritenendo legittimo l’accertamento emesso in ordine alla tassa per l’applicazione di spazi ed aree pubbliche relativamente ad un’area data in concessione ed utilizzata per l’attività di parcheggio. Nel gravame dinanzi alla Suprema Corte il concessionario ha dedotto, quale unico motivo di doglianza, la nullità della sentenza impugnata per omessa o insufficiente motivazione. Il ricorrente, infatti, ha evidenziato che la Commissione tributaria regionale, nel valutare la sussistenza del presupposto oggettivo della tassa, costituito dalla sottrazione del suolo all’uso indiscriminato da parte della collettività, non ha tenuto conto di alcuni aspetti che potevano deporre a favore della intassabilità dell’area in questione.
In primo luogo, ad avviso del ricorrente, i giudici di appello non hanno considerato la circostanza che, proprio in virtù della concessione, l’area era stata correttamente messa a disposizione della collettività. Inoltre, la concessione dell’area era soggetta a diverse limitazioni, sia perché lo svolgimento dell’attività di parcheggio era possibile soltanto per alcune fasce orarie dei giorni feriali, sia perché sussisteva comunque l’obbligo di consentire il libero parcheggio ai veicoli del comune e dei suoi dipendenti.
Il concessionario aggiungeva, inoltre, che le tariffe del parcheggio erano stabilite dal consiglio comunale e che i ricavi derivanti dall’attività dovevano coprire tutti i costi inerenti al rapporto concessorio nonché remunerare il proprio lavoro, per cui i vantaggi conseguenti alla gestione del parcheggio erano pressoché nulli.
La Corte di Cassazione, richiamando le norme che disciplinano la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, ha affermato, invece, che le aree oggetto della controversia erano state correttamente assoggettate alla tassa. Infatti, le disposizioni stabilite convenzionalmente nell’atto di concessione non vanno considerate alla stregua di limitazioni, come dedotto dal ricorrente, ma rappresentano semplicemente delle modalità di utilizzo dell’area. La fattispecie in discorso rientra, pertanto, nell’ambito dell’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi degli articoli 38 e 39 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, che disciplinano rispettivamente l’oggetto e i soggetti passivi della tassa. L’applicazione del tributo non è da correlare esclusivamente alla sottrazione delle aree e degli spazi pubblici all’uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico di singoli soggetti, ma anche ad una utilizzazione particolare ed eccezionale, di cui la tassa in questione rappresenta il corrispettivo. In altri termini, la Corte di Cassazione, confermando il proprio orientamento espresso in precedenti pronunce, ha ribadito che l’utilizzo degli spazi o delle aree per un fine diverso dall’uso indiscriminato da parte della collettività rappresenta, in ogni caso, un presupposto per l’applicazione del tributo. Pertanto, le motivazioni del concessionario, volte ad affermare l’intassabilità delle aree adibite a parcheggio in quanto le stesse non venivano sottratte all’uso della collettività per recare vantaggio ad alcuni soggetti, non hanno trovato un positivo riscontro nell’interpretazione della Suprema Corte.
Né la circostanza che le tariffe di parcheggio applicate dal concessionario sono prestabilite dal comune può costituire, ad avviso dei supremi giudici, motivo di esclusione del vantaggio del concessionario, poiché la gestione del parcheggio si configura come attività imprenditoriale e, in quanto tale, ha un fine eminentemente lucrativo.
E’ il caso di aggiungere che l’esonero dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche può essere stabilito dal comune, con apposita deliberazione, nelle ipotesi specificate nell’art.3, comma 63, lett.b) della legge 28 dicembre 1995, n.549, ossia per le:
a) occupazioni permanenti con passi carrabili;
b) occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato su aree a ciò destinate;
c) occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l’attività agricola nei comuni classificati montani.
In particolare, in relazione alla disposizione contenuta alla lettera b), come chiarito nella circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n.43/E del 20 febbraio 1996, “la facoltà di esonero dal tributo in questione può essere esercitata, non solo per le occupazioni di aree, appositamente individuate dall’Ente locale, da parte di soggetti che svolgono attività di trasporto pubblico non di linea (taxi), ma anche per le occupazioni effettuate, in via permanente, da terzi concessionari su aree destinate dall’ente a parcheggio.” Da ciò deriva che il comune può concedere l’esonero non solo alle occupazioni realizzate con autovetture adibite al trasporto pubblico ma, come ulteriormente specificato nella risoluzione ministeriale n.85/E dell’8 giugno 2000, può “concedere al soggetto giuridico, ritenuto idoneo per la gestione di un servizio di parcheggio pubblico a pagamento, le aree in questione e, conseguentemente, di esentare queste ultime dal pagamento della TOSAP”. La mancata espressa previsione di siffatta agevolazione ha dunque impedito, nel caso di specie, l’accoglimento del ricorso.

Cass_Sentenza_18550_del_4_12_2003

CONFORMI:

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TOSAP – Alcune pronunce giurisprudenziali 1995/1996/1998

CASSAZIONE ROMA Sentenza 09/11/1995 n.11665 Sez.1

TASSA OCCUPAZIONE AREE – PRESUPPOSTO DITTA APPALTATRICE – LAVORI PER LO STESSO COMUNE

La tassa comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche trova fondamento e presupposto nella utilizzazione del suolo pubblico, destinato all’uso collettivo, da parte di singoli, per propri, esclusivi interessi; sulla base di tale postulato, deve ritenersi non applicabile il tributo in esame nei riguardi di occupazione temporanea di suolo pubblico effettuata da ditta appaltatrice per l’esecuzione di lavori per conto dello stesso Comune (sempreche’ l’occupazione sia limitata al tempo e spazio strettamente indispensabili al compimento dei lavori appaltati), in quanto, in questo caso, l’occupazione del suolo pubblico da parte dell’appaltatore consegue all’obbligo dell’Ente committente di consegnargli l’area necessaria per la realizzazione dei lavori affidati.

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE BARI Sentenza 13/11/1996 n.15 Sez.10/P

TOSAP – AREA CONCESSA DIETRO PAGAMENTO AD USO PARCHEGGIO CUSTODITO – ESCLUSIONE DA IMPOSTA

Art.38 Dlg n.507 1993 – Art.7 Dlg n.285 1992

Non e’ assoggettabile alla tassa comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche l’area pubblica concessa dal Comune, dietro pagamento di apposito canone, ai sensi dell’art.7 Dlg 30/04/1992, n.285, per l’attivazione di un parcheggio custodito di autovetture, non sostanziandosi cio’ in una occupazione di suolo pubblico con sottrazione dello stesso all’uso collettivo e costituendo l’eventuale tassazione una evidente duplicazione del canone di concessione gia’ preteso per il servizio di sorveglianza della sosta e per la custodia dei veicoli.

Sentenza 05/07/1995 CDC Sez. n.54 CORTE DEI CONTI

ESENZIONI NON PREVISTE DALLA LEGGE -DELIBERAZIONE COMUNALE -ILLEGITTIMITA’

Art.49 Dlg n.507 1993 – Art.67 Dlg n.507 1993

Si ritiene non legittima la deliberazione con cui il Comune amplia le ipotesi di esenzione da un tributo (nel caso in esame la tassa per l’occupazione di suolo pubblico) previste dalla legge, in conseguenza del principio dell’indisponibilita’ del potere impositivo attribuito ai Comuni. Gli amministratori di tale comune sono responsabili del danno derivante all’Ente dalla mancata entrata.

Sentenza 09/10/1996 CAS Sez.1 n.8827 – CASSAZIONE
TOSAP -CARTELLONI PUBBLICITARI SOSPESI DA TERRA – CALCOLO IMPOSTA

Art.46 Dlg n.507 1993 – Art.47 Dlg n.507 1993

La tassa comunale per l’ occupazione di spazio aereo con oggetto sovrastante il suolo pubblico, nella disciplina di cui agli artt. 194 e seguenti R.D. n. 1175 del 1931 (Testo unico sulla finanza locale), va commisurata, anche con riguardo a tabelloni e cartelli stradali, all’ area della proiezione verticale dell’ oggetto stesso su detto suolo, la quale determina la quantità di terreno occupata sulla base dell’ unità di misura del metro quadrato, senza che assuma rilievo la distanza dei tabelloni o dei cartelli dal suolo.

Sentenza 07/03/1996 TAR Sez.2 n.462

TOSAP -CLASSIFICAZIONE AREE – VINCOLANTE SOLO PER COMUNI CHE NON VI ABBIANO PROVVEDUTO
Art.42 Dlg n.507 1993

L’obbligo dei Comuni di approvare la delibera di classificazione delle aree, sentita la Commissione edilizia e di pubblicare il relativo elenco all’albo pretorio, secondo le prescrizioni dettate dall’art.42 Dlg 15/11/1993, n.507, e’ vincolante per i soli Comuni che non abbiano in precedenza, gia’ provveduto a tale adempimento , ai fini dell’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche,.

 

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE PADOVA Sentenza 08/01/1998 n.390 Sez.1

TASSA OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) – RILASCIO DI CONTRASSEGNO A RESIDENTI PER USO DI POSTI MACCHINA – ESCLUSIONE DA IMPOSTA

Art.38 Dlg n.507 1993 – Art.7 Dlg n.285 1992

Deve ritenersi illegittima la pretesa del Comune di riscuotere la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche a carico dei residenti in una determinata zona in relazione al rilascio agli stessi di contrassegno che li abilita a far sostare i propri autoveicoli in appositi spazi riservati sulla pubblica via, poiche’ la tassa in esame colpisce le occupazioni effettive di suolo pubblico, mentre il contrassegno rilasciato dal Comune non attribuisce un preciso posto-macchina, ma da’ mero titolo ad occupazioni potenziali ed aleatorie degli spazi disponibili da parte di un numero di autovetture superiore a quello degli spazi a disposizione.

CONSIGLIO DI STATO ROMA Decisione 20/12/1996 n.1572 Sez.5

OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE – DA PARTE DI ENTE CHE EROGA SERVIZI PUBBLICI – IMPONIBILITA’ – SUSSISTE

Art.45 Dlg n.507 1993 – Art.46 Dlg n.507 1993

Gli oneri (compresa la relativa tassa) conseguenti all’occupazione di suolo pubblico per l’esecuzione dei lavori di posa di cavi elettrici, da corrispondere al Comune sono dovuti anche dall’Ente nazionale energia elettrica.

Ndr: cfr risoluzione n.137/E/II/4/Q/1409 del 09/06/1997

 

Sentenza 05/07/1995 CDC Sez. n.54 CORTE DEI CONTI
ESENZIONI NON PREVISTE DALLA LEGGE -DELIBERAZIONE COMUNALE -ILLEGITTIMITA’

Art.49 Dlg n.507 1993 – Art.67 Dlg n.507 1993

Si ritiene non legittima la deliberazione con cui il Comune amplia le ipotesi di esenzione da un tributo (nel caso in esame la tassa per l’occupazione di suolo pubblico) previste dalla legge, in conseguenza del principio dell’indisponibilita’ del potere impositivo attribuito ai Comuni. Gli amministratori di tale comune sono responsabili del danno derivante all’Ente dalla mancata entrata.

 

Sentenza 07/03/1996 TAR Sez.2 n.462

TOSAP – PRESUPPOSTO -RIFERIMENTO AD ALTRI PARAMETRI: CAPACITA CONTRIBUTIVA ECC – ILLEGITTIMITÀ

L’art.42 D.Lgs. 15/11/1993, n.507 introducente il criterio di applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche in funzione dell’importanza dell’area e dell’ ampiezza della superficie occupata, considera il beneficio ritratto dall’occupante per l’uso esclusivo del suolo pubblico sottratto all’uso collettivo. Si prescinde dal carattere dell’attività svolta e dalla capacità contributiva dell’occupante.

Sentenza 11/03/1996 CAS Sez.1 n.1996 – CASSAZIONE
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE -NOZIONE -GRIGLIA MARCIAPIEDI PER LOCALI SOTTO IL PIANO STRADALE

La tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche é dovuta non soltanto in relazione alla limitazione o sottrazione all’uso normale o collettivo di parte del suolo, ma anche in relazione all’utilizzazione particolare o eccezionale, di cui il tributo rappresenta il corrispettivo. Nel caso di specie, il privato ha sostituito una parte del piano di calpestio con griglie, al fine di migliorare il godimento dei locali sottostanti al suolo gravato dalla servitù pubblica, godendo, cosi’, di un’utilizzazione particolare dell’area stessa.

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE PADOVA Sentenza 08/01/1998 n.390 Sez.1
TASSA OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) – RILASCIO DI CONTRASSEGNO A RESIDENTI PER USO DI POSTI MACCHINA – ESCLUSIONE DA IMPOSTA

Deve ritenersi illegittima la pretesa del Comune di riscuotere la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche a carico dei residenti in una determinata zona in relazione al rilascio agli stessi di contrassegno che li abilita a far sostare i propri autoveicoli in appositi spazi riservati sulla pubblica via, poiché la tassa in esame colpisce le occupazioni effettive di suolo pubblico, mentre il contrassegno rilasciato dal Comune non attribuisce un preciso posto-macchina, ma dà mero titolo ad occupazioni potenziali ed aleatorie degli spazi disponibili da parte di un numero di autovetture superiore a quello degli spazi a disposizione.

CASSAZIONE ROMA Sentenza 19/05/1998 n.4976 Sez.1

TOSAP – GARAGE SOTTERRANEO – NON COSTITUISCE OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO PUBBLICO – DISTINZIONE

Presupposto impositivo per l’applicazione della tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche é l’occupazione, in maniera reversibile, di qualsiasi natura, effettuata, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa, con la conseguente sottrazione di suolo pubblico all’utilità collettiva. Pertanto, un garage sotterraneo, manufatto permanente e non destinabile diversamente, se non con la demolizione, pur essendo il tetto costituito dalla sovrastante strada, non realizza l’ipotesi un’occupazione reversibile e temporanea.

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TOSAP – Lavori per conto del Comune – Esenzione – Condizioni e limiti – CASSAZIONE – Sentenza 2782 del 24/3/1999

La tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche trova la sua “ratio” nell’utilizzazione che  il  singolo  fa, nell’interesse proprio o di terzi, di un suolo destinato all’uso della generalità; pertanto, deve escludersi l’applicabilità di detto tributo nel solo caso in cui l’occupante sia una impresa  appaltatrice di lavori da eseguirsi su suolo comunale direttamente per conto del  Comune,  sempre che l’occupazione sia limitata al tempo ed allo spazio  strettamente necessari per il compimento dei lavori (atteso che, in tale ipotesi, l’occupazione del suolo da parte del privato consegue all’obbligo del comune di consegnare all’appaltatore le aree occorrenti per l’esecuzione dell’opera appaltata), e non anche nel caso in cui i lavori medesimi siano stati eseguiti per  conto non del Comune, ma di altro e diverso ente (nella specie, le ferrovie dello Stato).