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RIFIUTI – TARSU/TIA – Denuncia variazione – Irretroattività – Cassazione Sentenza 4602 del 28/2/2018

La finalità di questa disciplina è quella – da un lato – di fare salvo il diritto del contribuente di comunicare in ogni momento all’ente impositore la variazione delle condizioni di applicabilità della tariffa precedentemente emerse; e – dall’altro – di escludere che tale comunicazione possa esplicare efficacia retroattiva. Se il primo scopo della disciplina regolamentare risponde al principio di generale emendabilità della dichiarazione fiscale nei dati di scienza, e non di natura volitivo- negoziale, in essa contenuti, la seconda finalità è conforme all’esigenza di indurre il contribuente alla sollecita presentazione della comunicazione di variazione e, al contempo, di preservare all’ente impositore la concreta possibilità di verificare tempestivamente, e sulla base dell’attualità di stato, il fondamento della variazione comunicata. Va osservato che la disciplina regolamentare in esame si pone in linea con quanto stabilito, in sede di normativa speciale, dall’art.66, 5^ co., d.lgs.507/93 (vigente ratione temporis), secondo cui: “Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall’anno successivo”. Si tratta di esclusione legale di efficacia retroattiva delle variazioni aventi ad oggetto, tra l’altro, proprio la riduzione di superficie imponibile ai fini della fiscalità ambientale.”

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Tariffe – Deliberazione – Decorrenza – Cassazione – Ordinanza 949 del 16/1/2019

“Ritiene il collegio di aderire all’orientamento espresso di recente dalla S.C., secondo cui: “In base all’art.37, 1” co., d.lgs. 507/93, le tariffe in materia di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni possono essere adeguate, nei limiti ivi indicati, “con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri”. I decreti di adeguamento – si stabilisce – “accertano l’entità delle variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data a decorrere dalla quale essi sono applicati”. Nel caso di specie rileva il DPCM 16 febbraio 2001 il quale, dopo aver rideterminato (art.1) la tariffa per la pubblicità ordinaria di cui all’articolo 12 d.lgs. 507/93 (con suddivisione dei Comuni in cinque classi differenziate), ha poi stabilito (art.2) che: “La rideterminazione della tariffa per la pubblicità ordinaria di cui all’art. 1 decorre dal 1^ marzo 2001”. Le disposizioni sin qui esaminate debbono essere coordinate con la regola generale desumibile dall’art.3, co. 5^, d.lgs. 507/93 cit. (modificato dall’articolo 10, co. 1^, lettera a), della I. n. 448/01)., secondo cui: “In deroga all’ articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno”.

Da questa disposizione, di rango primario, si evince dunque che le tariffe in questione devono essere fatte oggetto di una specifica delibera comunale; la cui emanazione – soltanto – legittima l’applicazione retroattiva (dalla data di adozione al 1° gennaio del medesimo anno) di una tariffa che, altrimenti, non potrebbe sottrarsi al regime generale di irretroattività della norma impositiva. Ferma dunque restando la vigenza della rideterminazione tariffaria dal 1° marzo 2001 (data a partire dalla quale le nuove tariffe potevano essere recepite dalle amministrazioni comunali), la concreta applicabilità di essa presuppone che, secondo quanto stabilito dalla legge istitutiva, intervenga una delibera di recepimento da parte del Comune; in assenza della quale “si intendono prorogate di anno in anno” le tariffe già adottate. Posto che anche le delibere di recepimento debbono essere emanate entro il 31 marzo di ogni anno, si evince che – in caso di adozione successiva – le nuove tariffe non possano valere che a decorrere dal 1° gennaio dell’anno seguente”

CONFORME:

 

SUL TEMA ANCHE: 

D.P.C.M. 2001 – RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

IMU – Ente in dissesto – Tariffe non retroattive se delibere tardive

Infatti l’efficacia di tali deliberazioni segue il principio generale della irretroattività degli atti impositivi (sempre applicabile in mancanza di espressa deroga stabilita dalla legge) e, pertanto, le delibere, pur legittimamente emesse nel termine previsto dall’art. 251 cit., esplicano i loro effetti solo per l’anno 2015, poichè la norma stessa non ha previsto alcuna efficacia retroattiva e neppure tale efficacia può ritenersi connaturata alla tipologia o alla natura della disposizione.

Anzi l’irretroattività della norma impositiva (sfavorevole al contribuente) risponde nel caso di specie all’esigenza di certezza della imposizione e di tutela dell’affidamento ed è conforme al criterio della capacità contributiva che va sempre correlato all’attualità.