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TOSAP – Occupazioni permanenti con cavi condutture ed impianti

TOSAP – Occupazione con cavi, condutture ed impianti – mancanza della concessione – irrilevanza – debenza del tributo – nell’individuazione del soggetto passivo rileva l’occupante e l’utilizzatore di fatto.  

 

CONFORMI:

TOSAP – Aree di sosta – Tassabilità – Cassazione – Sentenza 18550 del 4/12/2003

La Tosap è dovuta non soltanto in relazione alla limitazione o sottrazione all’uso normale e collettivo di parte del suolo pubblico, ma anche in relazione all’utilizzazione particolare ed eccezionale di cui il tributo rappresenta il corrispettivo.

Il ricorso oggetto della decisione della Corte di Cassazione era stato presentato per chiedere la cancellazione della sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva accolto le ragioni del comune, ritenendo legittimo l’accertamento emesso in ordine alla tassa per l’applicazione di spazi ed aree pubbliche relativamente ad un’area data in concessione ed utilizzata per l’attività di parcheggio. Nel gravame dinanzi alla Suprema Corte il concessionario ha dedotto, quale unico motivo di doglianza, la nullità della sentenza impugnata per omessa o insufficiente motivazione. Il ricorrente, infatti, ha evidenziato che la Commissione tributaria regionale, nel valutare la sussistenza del presupposto oggettivo della tassa, costituito dalla sottrazione del suolo all’uso indiscriminato da parte della collettività, non ha tenuto conto di alcuni aspetti che potevano deporre a favore della intassabilità dell’area in questione.
In primo luogo, ad avviso del ricorrente, i giudici di appello non hanno considerato la circostanza che, proprio in virtù della concessione, l’area era stata correttamente messa a disposizione della collettività. Inoltre, la concessione dell’area era soggetta a diverse limitazioni, sia perché lo svolgimento dell’attività di parcheggio era possibile soltanto per alcune fasce orarie dei giorni feriali, sia perché sussisteva comunque l’obbligo di consentire il libero parcheggio ai veicoli del comune e dei suoi dipendenti.
Il concessionario aggiungeva, inoltre, che le tariffe del parcheggio erano stabilite dal consiglio comunale e che i ricavi derivanti dall’attività dovevano coprire tutti i costi inerenti al rapporto concessorio nonché remunerare il proprio lavoro, per cui i vantaggi conseguenti alla gestione del parcheggio erano pressoché nulli.
La Corte di Cassazione, richiamando le norme che disciplinano la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, ha affermato, invece, che le aree oggetto della controversia erano state correttamente assoggettate alla tassa. Infatti, le disposizioni stabilite convenzionalmente nell’atto di concessione non vanno considerate alla stregua di limitazioni, come dedotto dal ricorrente, ma rappresentano semplicemente delle modalità di utilizzo dell’area. La fattispecie in discorso rientra, pertanto, nell’ambito dell’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi degli articoli 38 e 39 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, che disciplinano rispettivamente l’oggetto e i soggetti passivi della tassa. L’applicazione del tributo non è da correlare esclusivamente alla sottrazione delle aree e degli spazi pubblici all’uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico di singoli soggetti, ma anche ad una utilizzazione particolare ed eccezionale, di cui la tassa in questione rappresenta il corrispettivo. In altri termini, la Corte di Cassazione, confermando il proprio orientamento espresso in precedenti pronunce, ha ribadito che l’utilizzo degli spazi o delle aree per un fine diverso dall’uso indiscriminato da parte della collettività rappresenta, in ogni caso, un presupposto per l’applicazione del tributo. Pertanto, le motivazioni del concessionario, volte ad affermare l’intassabilità delle aree adibite a parcheggio in quanto le stesse non venivano sottratte all’uso della collettività per recare vantaggio ad alcuni soggetti, non hanno trovato un positivo riscontro nell’interpretazione della Suprema Corte.
Né la circostanza che le tariffe di parcheggio applicate dal concessionario sono prestabilite dal comune può costituire, ad avviso dei supremi giudici, motivo di esclusione del vantaggio del concessionario, poiché la gestione del parcheggio si configura come attività imprenditoriale e, in quanto tale, ha un fine eminentemente lucrativo.
E’ il caso di aggiungere che l’esonero dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche può essere stabilito dal comune, con apposita deliberazione, nelle ipotesi specificate nell’art.3, comma 63, lett.b) della legge 28 dicembre 1995, n.549, ossia per le:
a) occupazioni permanenti con passi carrabili;
b) occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato su aree a ciò destinate;
c) occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l’attività agricola nei comuni classificati montani.
In particolare, in relazione alla disposizione contenuta alla lettera b), come chiarito nella circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n.43/E del 20 febbraio 1996, “la facoltà di esonero dal tributo in questione può essere esercitata, non solo per le occupazioni di aree, appositamente individuate dall’Ente locale, da parte di soggetti che svolgono attività di trasporto pubblico non di linea (taxi), ma anche per le occupazioni effettuate, in via permanente, da terzi concessionari su aree destinate dall’ente a parcheggio.” Da ciò deriva che il comune può concedere l’esonero non solo alle occupazioni realizzate con autovetture adibite al trasporto pubblico ma, come ulteriormente specificato nella risoluzione ministeriale n.85/E dell’8 giugno 2000, può “concedere al soggetto giuridico, ritenuto idoneo per la gestione di un servizio di parcheggio pubblico a pagamento, le aree in questione e, conseguentemente, di esentare queste ultime dal pagamento della TOSAP”. La mancata espressa previsione di siffatta agevolazione ha dunque impedito, nel caso di specie, l’accoglimento del ricorso.

Cass_Sentenza_18550_del_4_12_2003

CONFORMI:

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TOSAP – Alcune pronunce giurisprudenziali 1995/1996/1998

CASSAZIONE ROMA Sentenza 09/11/1995 n.11665 Sez.1

TASSA OCCUPAZIONE AREE – PRESUPPOSTO DITTA APPALTATRICE – LAVORI PER LO STESSO COMUNE

La tassa comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche trova fondamento e presupposto nella utilizzazione del suolo pubblico, destinato all’uso collettivo, da parte di singoli, per propri, esclusivi interessi; sulla base di tale postulato, deve ritenersi non applicabile il tributo in esame nei riguardi di occupazione temporanea di suolo pubblico effettuata da ditta appaltatrice per l’esecuzione di lavori per conto dello stesso Comune (sempreche’ l’occupazione sia limitata al tempo e spazio strettamente indispensabili al compimento dei lavori appaltati), in quanto, in questo caso, l’occupazione del suolo pubblico da parte dell’appaltatore consegue all’obbligo dell’Ente committente di consegnargli l’area necessaria per la realizzazione dei lavori affidati.

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE BARI Sentenza 13/11/1996 n.15 Sez.10/P

TOSAP – AREA CONCESSA DIETRO PAGAMENTO AD USO PARCHEGGIO CUSTODITO – ESCLUSIONE DA IMPOSTA

Art.38 Dlg n.507 1993 – Art.7 Dlg n.285 1992

Non e’ assoggettabile alla tassa comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche l’area pubblica concessa dal Comune, dietro pagamento di apposito canone, ai sensi dell’art.7 Dlg 30/04/1992, n.285, per l’attivazione di un parcheggio custodito di autovetture, non sostanziandosi cio’ in una occupazione di suolo pubblico con sottrazione dello stesso all’uso collettivo e costituendo l’eventuale tassazione una evidente duplicazione del canone di concessione gia’ preteso per il servizio di sorveglianza della sosta e per la custodia dei veicoli.

Sentenza 05/07/1995 CDC Sez. n.54 CORTE DEI CONTI

ESENZIONI NON PREVISTE DALLA LEGGE -DELIBERAZIONE COMUNALE -ILLEGITTIMITA’

Art.49 Dlg n.507 1993 – Art.67 Dlg n.507 1993

Si ritiene non legittima la deliberazione con cui il Comune amplia le ipotesi di esenzione da un tributo (nel caso in esame la tassa per l’occupazione di suolo pubblico) previste dalla legge, in conseguenza del principio dell’indisponibilita’ del potere impositivo attribuito ai Comuni. Gli amministratori di tale comune sono responsabili del danno derivante all’Ente dalla mancata entrata.

Sentenza 09/10/1996 CAS Sez.1 n.8827 – CASSAZIONE
TOSAP -CARTELLONI PUBBLICITARI SOSPESI DA TERRA – CALCOLO IMPOSTA

Art.46 Dlg n.507 1993 – Art.47 Dlg n.507 1993

La tassa comunale per l’ occupazione di spazio aereo con oggetto sovrastante il suolo pubblico, nella disciplina di cui agli artt. 194 e seguenti R.D. n. 1175 del 1931 (Testo unico sulla finanza locale), va commisurata, anche con riguardo a tabelloni e cartelli stradali, all’ area della proiezione verticale dell’ oggetto stesso su detto suolo, la quale determina la quantità di terreno occupata sulla base dell’ unità di misura del metro quadrato, senza che assuma rilievo la distanza dei tabelloni o dei cartelli dal suolo.

Sentenza 07/03/1996 TAR Sez.2 n.462

TOSAP -CLASSIFICAZIONE AREE – VINCOLANTE SOLO PER COMUNI CHE NON VI ABBIANO PROVVEDUTO
Art.42 Dlg n.507 1993

L’obbligo dei Comuni di approvare la delibera di classificazione delle aree, sentita la Commissione edilizia e di pubblicare il relativo elenco all’albo pretorio, secondo le prescrizioni dettate dall’art.42 Dlg 15/11/1993, n.507, e’ vincolante per i soli Comuni che non abbiano in precedenza, gia’ provveduto a tale adempimento , ai fini dell’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche,.

 

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE PADOVA Sentenza 08/01/1998 n.390 Sez.1

TASSA OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) – RILASCIO DI CONTRASSEGNO A RESIDENTI PER USO DI POSTI MACCHINA – ESCLUSIONE DA IMPOSTA

Art.38 Dlg n.507 1993 – Art.7 Dlg n.285 1992

Deve ritenersi illegittima la pretesa del Comune di riscuotere la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche a carico dei residenti in una determinata zona in relazione al rilascio agli stessi di contrassegno che li abilita a far sostare i propri autoveicoli in appositi spazi riservati sulla pubblica via, poiche’ la tassa in esame colpisce le occupazioni effettive di suolo pubblico, mentre il contrassegno rilasciato dal Comune non attribuisce un preciso posto-macchina, ma da’ mero titolo ad occupazioni potenziali ed aleatorie degli spazi disponibili da parte di un numero di autovetture superiore a quello degli spazi a disposizione.

CONSIGLIO DI STATO ROMA Decisione 20/12/1996 n.1572 Sez.5

OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE – DA PARTE DI ENTE CHE EROGA SERVIZI PUBBLICI – IMPONIBILITA’ – SUSSISTE

Art.45 Dlg n.507 1993 – Art.46 Dlg n.507 1993

Gli oneri (compresa la relativa tassa) conseguenti all’occupazione di suolo pubblico per l’esecuzione dei lavori di posa di cavi elettrici, da corrispondere al Comune sono dovuti anche dall’Ente nazionale energia elettrica.

Ndr: cfr risoluzione n.137/E/II/4/Q/1409 del 09/06/1997

 

Sentenza 05/07/1995 CDC Sez. n.54 CORTE DEI CONTI
ESENZIONI NON PREVISTE DALLA LEGGE -DELIBERAZIONE COMUNALE -ILLEGITTIMITA’

Art.49 Dlg n.507 1993 – Art.67 Dlg n.507 1993

Si ritiene non legittima la deliberazione con cui il Comune amplia le ipotesi di esenzione da un tributo (nel caso in esame la tassa per l’occupazione di suolo pubblico) previste dalla legge, in conseguenza del principio dell’indisponibilita’ del potere impositivo attribuito ai Comuni. Gli amministratori di tale comune sono responsabili del danno derivante all’Ente dalla mancata entrata.

 

Sentenza 07/03/1996 TAR Sez.2 n.462

TOSAP – PRESUPPOSTO -RIFERIMENTO AD ALTRI PARAMETRI: CAPACITA CONTRIBUTIVA ECC – ILLEGITTIMITÀ

L’art.42 D.Lgs. 15/11/1993, n.507 introducente il criterio di applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche in funzione dell’importanza dell’area e dell’ ampiezza della superficie occupata, considera il beneficio ritratto dall’occupante per l’uso esclusivo del suolo pubblico sottratto all’uso collettivo. Si prescinde dal carattere dell’attività svolta e dalla capacità contributiva dell’occupante.

Sentenza 11/03/1996 CAS Sez.1 n.1996 – CASSAZIONE
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE -NOZIONE -GRIGLIA MARCIAPIEDI PER LOCALI SOTTO IL PIANO STRADALE

La tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche é dovuta non soltanto in relazione alla limitazione o sottrazione all’uso normale o collettivo di parte del suolo, ma anche in relazione all’utilizzazione particolare o eccezionale, di cui il tributo rappresenta il corrispettivo. Nel caso di specie, il privato ha sostituito una parte del piano di calpestio con griglie, al fine di migliorare il godimento dei locali sottostanti al suolo gravato dalla servitù pubblica, godendo, cosi’, di un’utilizzazione particolare dell’area stessa.

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE PADOVA Sentenza 08/01/1998 n.390 Sez.1
TASSA OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) – RILASCIO DI CONTRASSEGNO A RESIDENTI PER USO DI POSTI MACCHINA – ESCLUSIONE DA IMPOSTA

Deve ritenersi illegittima la pretesa del Comune di riscuotere la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche a carico dei residenti in una determinata zona in relazione al rilascio agli stessi di contrassegno che li abilita a far sostare i propri autoveicoli in appositi spazi riservati sulla pubblica via, poiché la tassa in esame colpisce le occupazioni effettive di suolo pubblico, mentre il contrassegno rilasciato dal Comune non attribuisce un preciso posto-macchina, ma dà mero titolo ad occupazioni potenziali ed aleatorie degli spazi disponibili da parte di un numero di autovetture superiore a quello degli spazi a disposizione.

CASSAZIONE ROMA Sentenza 19/05/1998 n.4976 Sez.1

TOSAP – GARAGE SOTTERRANEO – NON COSTITUISCE OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO PUBBLICO – DISTINZIONE

Presupposto impositivo per l’applicazione della tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche é l’occupazione, in maniera reversibile, di qualsiasi natura, effettuata, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa, con la conseguente sottrazione di suolo pubblico all’utilità collettiva. Pertanto, un garage sotterraneo, manufatto permanente e non destinabile diversamente, se non con la demolizione, pur essendo il tetto costituito dalla sovrastante strada, non realizza l’ipotesi un’occupazione reversibile e temporanea.

TOSAP – Cassazione – Sentenza 16672 del 8/8/2005 – Linee telefoniche – Soprassuolo – Tassabilità

Ora, così come ci sono motivi per non tassare i cavi che corrono sui muri (poichè sostanzialmente non occupano spazio pubblico), ci sono invece validi motivi per tassare lo spazio occupato dalle centraline e dai pali, nonchè dai cavi aerei che, correndo questi ultimi su suolo pubblico, collegano le centraline agli edifici, e gli edifici tra loro, posto che la previsione contenuta nell’articolo 46 del D.Lgs. è generale per il soprassuolo, e posto che l’articolo 38, comma 2, non esclude affatto dalla tassazione centraline e cavi che corrono su suolo pubblico. La presenza in aria di un cavo costituisce un fatto di occupazione del soprassuolo che deve essere sottoposto a tassazione.

COSAP/TOSAP – Cassazione – Sentenza 11550 del 2/5/2019 – Rai Way – Canone in misura fissa

“La forfetizzazione di cui alla lettera f), comma l, che si riferisce all’ipotesi speciale delle occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, con l’introduzione del criterio del numero di utenti, sottende un riferimento, implicito ma necessario, all’esistenza di una relazione di servizio tra l’occupazione dello spazio pubblico e la fornitura del servizio ai singoli utenti.

Si tratta di un criterio forfettario che permette di prescindere, per ragioni intuitivamente semplificatorie, dall’onerosissimo calcolo analitico della lunghezza dei cavi, sostituendolo con un valore, quello degli utenti serviti, più facilmente conteggiabile, ma ascrivibile alla stessa logica; se l’azienda fornitrice deve servire un certo numero di utenti, raggiungendoli con i suoi cavi, presumibilmente occuperà uno spazio pubblico corrispondente.

Tale criterio non ha invece alcuna base logica se non vi è contatto diretto fra l’azienda e gli utenti, che non vengono affatto raggiunti dai cavi siti nello spazio pubblico e se addirittura non vi è alcun rapporto fra l’azienda e gli utenti, come nella fattispecie.”

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