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IMU – Cassazione – Ordinanza 22123 del 13/10/2020 – Leasing – Risoluzione anticipata – Soggetto passivo è il locatore
Torna ancora la Cassazione, questa volta nella veste della sesta sezione, a dirimire la dibattuta questione della soggettività passiva, a fini IMU, in caso di risoluzione anticipata di un contratto di leasing per un immobile. Il contenzioso in materia aveva difatti conosciuto, nel 2019, arresti dagli esiti difformi con le pronunce sotto riportate che, oggi, tuttavia, sembrano trovare un più ampio ed organico inquadramento con l’ordinanza 22123 che ribadisce e conferma il determinarsi in capo al locatore di tutti gli obblighi tributari. Il legislatore, a detta della sesta sezione, avrebbe infatti ritenuto rilevante e prevalente, ai fini fiscali, non tanto la materiale riconsegna del fabbricato quanto, al contrario, il vincolo contrattuale.
“nell’alveo Imu si predilige l’esistenza di un vincolo contrattuale fondato sulla detenzione qualificata del bene da parte dell’utilizzatore che prescinde dalla detenzione materiale dello stesso. E’ il contratto a determinare la soggettività passiva del locatario e non la disponibilità del bene, quindi il venir meno dell’originario vincolo giuridico (per scadenza naturale o per risoluzione anticipata) fa venir meno la soggettività passiva in capo a quest’ultimo, determinando l’automatico passaggio della stessa in capo al locatore, con rilevanza del presupposto impositivo del possesso nella logica del pieno rispetto del principio della legalità che impone appunto una rigorosa applicazione dei presupposti d’imposta a prescindere da quanto previsto nelle varie istruzioni ministeriali.”
CONFORMI:
DIFFORMI:
RIFIUTI – Variazione – Omissione – Proprietario tenuto al pagamento – CTR LT – Sentenza 2212 del 16/7/2020
Tale assetto normativo che attribuisce l’obbligo del pagamento al soggetto che in concreto produce i rifiuti, tuttavia, non esclude che il Comune debba essere informato delle variazioni intervenute rispetto alla denuncia originaria.
Infatti, l’art. 70, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 507 del 1993 prevede che “La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l’utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione (omissis…)”.