2021

ONERI URBANIZZAZIONE – Consiglio di Stato – Sentenza 484 del 15/1/2021 – Sanzioni e riscossione – Giurisdizione amministrativa

Costituisce ius receptum il principio per cui la predetta giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia comprende anche la riscossione mediante cartella di pagamento – ovvero tramite ordinanza-ingiunzione ex art. 2 r.d. n. 639 del 1910 – degli oneri di urbanizzazione con applicazione delle relative sanzioni, restando esclusa dall’ambito di cognizione di tale giudice la sola procedura esecutiva in senso stretto, che ha inizio con il pignoramento – o, quanto ai beni mobili registrati, con l’eventuale provvedimento di fermo – che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Nel caso di specie oggetto della controversia non è la procedura esecutiva in senso stretto, la quale è posta a valle dell’azione proposta dal Comune con la richiesta di decreto ingiuntivo.

 

IMU – Crisi Liquidità – Crediti verso PA – Esimente – Prova – CTR RM – Sentenza 78 del 11/1/2021

“Proprio perché si tratta di un’esimente, è richiesto un adeguato rigore anche nella valutazione della prova fornita, il cui onere grava su chi invoca l’esimente, con la conseguenza che in mancanza, non può che concludersi negativamente per chi la invochi…”

ICI – Cassazione – Ordinanza 351 del 13/1/2021 – Cava edificabile – Imponibilità

“L’area classificata come D/3 nel piano regolatore generale, come quella oggetto del presente scrutinio, adibita ad attività estrattiva secondo lo strumento urbanistico, non può certamente qualificarsi come agricola, ma non per questo è esente dal tributo, posto che è suscettibile di edificazione, ancorché limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali (cfr. ex plurimis e da ultimo Cass. n.31079 del 2019).”

ICI – CTP ME – Sentenza 3403 del 22/5/2017 – Accertamento – Omessa sottoscrizione – Nullità

Ringrazio l’Avv.Alessandro Franciò per la preziosa segnalazione

“Il provvedimento impugnato, invero, non reca la sottoscrizione – né per esteso, né mediante sigla, né attraverso l’apposizione di timbro nominativo – del funzionario che si assume averlo emesso ciò che detennina l’assenza di uno dei requisiti essenziali dell’atto, non potendosi, peraltro, applicare l’art. 1, comma 87, della legge n. 549/95…”