2021

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COSAP – Autostrade – Viadotti – Esenzione – Non dovuta – Riduzioni – Non si applicano – Cassazione – Sentenza 16395 del 10/6/2021

sicchè, nel caso di occupazione di spazi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato, o nel demanio comunale e provinciale, da parte di una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un’opera pubblica, alla stessa non spetta l’esenzione in quanto è questa ad eseguire la costruzione dell’opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l’opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione (Cass. n. 11886 del 12/05/2017; Cass. n. 19693 del 25/07/2018; Cass. n. 28341 del 05/11/2019).

RASSEGNA SULL’ARGOMENTO:

TOSAP/COSAP – Cassazione – Ordinanze 1963/1964 del 25/7/2018 – Autostrade – Esenzione – Non spetta

 

 

 

TARI – Zone non servite – Riduzioni per motivi oggettivi – Obbligatorietà – Cassazione – Ordinanza 15323 del 3/6/2021

La previsione normativa precisa ed incondizionata sia delle condizioni di operatività che di una misura massima della tariffa applicabile, rispettivamente 20% e 40%, graduabile in ribasso, consente di affermare che tali riduzioni siano obbligatorie e che, al verificarsi delle indicate situazioni oggettive che vanno ad incidere sul presupposto impositivo, spettino ope legis, a prescindere cioè da una loro previsione nel regolamento comunale, come si evince del resto dall’utilizzo dell’espressione “la TARI è dovuta”.

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ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Riscossione – Urge intervento del legislatore – Corte Costituzionale – Sentenza 120 del 10/6/2021

COMUNICATO STAMPA

AGGIO SULLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PUBBLICHE: È URGENTE L’INTERVENTO DEL LEGISLATORE

Il legislatore è tenuto a valutare se l’istituto dell’aggio mantenga ancora «una sua ragion d’essere posto che rischia di far ricadere su alcuni contribuenti, in modo non proporzionato, i costi complessivi di un’attività ormai svolta quasi interamente dalla stessa amministrazione finanziaria e non più da concessionari privati o non sia piuttosto divenuto anacronistico e costituisca una delle cause di inefficienza del sistema». L’eccessiva dimensione delle entrate pubbliche non riscosse, pari a circa mille miliardi di euro accumulati in venti anni, rappresenta infatti un’anomalia non riscontrabile nel panorama internazionale e incide sulla funzione della riscossione, originando il paradosso di addossare su una limitata platea di contribuenti, individuati in ragione della loro solvenza (seppure tardiva rispetto alla fase dell’accertamento dei tributi), il peso di una solidarietà né proporzionata né ragionevole, perché determinata, in realtà, dall’ingente costo della sostanziale impotenza dello Stato a riscuotere i propri crediti…

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IMU – ATER/IACP – Esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992 – Non spetta – Cassazione – Ordinanza 16055 del 9/6/2021

Ebbene questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha ripetutamente affermato, che l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992 non spetta per gli immobili gestiti da IACP, e cioè da aziende per l’edilizia residenziale pubblica, richiedendosi la duplice condizione, insussistente per questa categoria di beni, dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito. (Cass. SU, n. 28160 del 26 novembre 2008; Cass., Sez. 6-5, n.13542 del 1 luglio 2016; Cass., Sez. 5, n. 14226 dell’8 luglio 2015; Cass., Sez. 5, n. 3733 del 17 febbraio 2010).

Coltivatore diretto e Imprenditore Agricolo professionale – Le differenze ai fini ICI/IMU – Cassazione – Ordinanza 12852 del 13/5/2021

Ai fini della qualifica di coltivatore diretto, per la Cassazione, il legislatore richiede che lo stesso si dedichi direttamente ed abitualmente alla coltivazione del fondo, con lavoro proprio o della sua famiglia, mentre per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale è necessario che il soggetto dedichi alle attività agricole di cui all’art. 2735 c.c. almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito da lavoro. Lo I.A.P. non è tenuto direttamente a provvedere alla coltivazione del fondo, ma è sufficiente che lo stesso “conduca” direttamente il terreno agricolo, anche a mezzo di maestranze, trattandosi di un imprenditore che provvede, svolgendo attività di direzione e controllo, alla coltivazione del fondo. Quindi, se per il coltivatore diretto rimane forte il legame con il fondo agricolo, così non è per lo I.A.P., in quanto è evidente l’assenza di un collegamento diretto con l’esercizio di un’attività sul campo, che può esprimersi con modalità direzionali e organizzative dell’attività agricola e di allevamento del bestiame. Diverso, pertanto, anche il trattamento che ne discende ai fini ICI/IMU.