2018

Illustrazione Vettori di Vecteezy

ICI – Cassazione – Sanzioni – Cumulo giuridico – Si applica – Ordinanza 18423 del 12/7/2018

…questa Corte ha affermato il principio secondo cui “In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, l’istituto della continuazione, sancito dall’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, secondo cui “quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo”, è applicabile anche all’ICI” ( V. Cass.n. 26077 del 30/12/2015 (così Sez. 5, Sentenza n. 3265 del 02/03/2012).

TRIBUTI IN GENERE – Accertamento – Notifica a mezzo raccomandata a.r. – Relata – Non necessita – Cassazione – Ordinanza 16166 del 19/6/2018

la notifica degli avvisi di accertamento è avvenuta direttamente per il tramite del servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Detta modalità è anche espressamente prevista dall’art. 1, comma 161 della 1. 27 dicembre 2006, n. 296 con riferimento agli enti locali e questa Corte ha più volte avuto modo di osservare che, laddove sia prevista detta forma di notificazione, trovano applicazione le norme del regolamento postale (nella fattispecie il d.m. 1 ottobre 2008) concernenti la consegna dei plichi raccomandati, di modo che non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stata consegnata il plico e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se esso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, 4 luglio 2014, n. 15135).
Nella fattispecie in esame la contribuente, ricevuta la consegna dell’atto impositivo, lo ha impugnato nei termini facendo valere in dettaglio le proprie difese che postulano la puntuale conoscenza dell’atto medesimo.

IMPOSTA PUBBLICITA’ – C.T.R. Emilia Romagna – Sentenza 1561 del 15/6/2018 – Inizio esposizione – Presunzione assoluta

Quanto all’errata e falsa applicazione dei criteri previsti dal Regolamento imposta comunale sulla pubblicità del Comune di , la sentenza si appalesa corretta sia nel riconoscimento della decorrenza ex lege della pubblicità (1 ° gennaio dell’anno in cui è stata accertata la violazione), sia della determinazione dell’ammontare dell’imposta dovuta, aderente alle tariffe stabilite dal Regolamento comunale, in relazione al mezzo pubblicitario utilizzato e alla fattispecie omissiva. In particolare sulla decorrenza della pubblicità dall’inizio dell’anno in cui viene accertata, si è espressa anche la Cassazione, che ha riconosciuto a tale presunzione il carattere assoluto iuris et de iure, che non ammette prova contraria (sentenza n. 13467/2012).

CONFORMI:

TRIBUTI IN GENERE – Garante Privacy – Accesso Civico – Parere del 14/6/2018 – Limiti

In tale quadro, con riferimento ai predetti documenti – considerata la tipologia e la natura dei dati e delle informazioni personali ivi contenuti dai quali è possibile ricostruire la «posizione tributaria dei [..]contribuenti e, di conseguenza, [la] loro situazione economica personale» – si ritiene, conformemente ai precedenti orientamenti del Garante in materia (Provv. del 30 novembre 2017, n. 506, doc. web n. 7316508), che l’amministrazione abbia correttamente negato l’accesso civico, in quanto la relativa ostensione potrebbe comportare ai controinteressati ripercussioni negative, anche sul piano sociale e relazionale, con pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013. A ciò si aggiunga che deve essere tenuta in adeguata considerazione la ragionevole aspettativa di confidenzialità riposta dai contribuenti nei confronti dell’amministrazione e la non prevedibilità delle conseguenze derivanti a questi ultimi dalla conoscibilità da parte di chiunque dei dati personali richiesti (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).

ALTRE ENTRATE – Sanzioni CDS – Statuto del contribuente – Limiti di applicazione – Cassazione – Ordinanza 14368 del 5/6/2018

“Conviene premettere che la legge 27 luglio 2000, n. 212 si applica, in ragione di quanto stabilito nell’art. 17 ed in relazione all’ambito di applicazione dell’intero testo, all’azione dei concessionari finalizzata all’accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione dei tributi, e non quando i concessionari medesimi operino per la riscossione delle sanzioni amministrative per contravvenzione al codice della strada, in quanto, in tale situazione, le norme dell’ordinamento tributario sono applicabili solo se espressamente richiamate e nei limiti di tale richiamo (Cass. 19377/2011).”