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TOSAP – CTR LIGURIA – Sentenza 483 del 24/4/2018 – Autostrade – Esenzione – Non dovuta

Ai sensi dell’art. 38, d.lgs. n. 507/93, il presupposto impositivo della TOSAP è costituito dall’occupazione, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti o sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni o delle province, che comporti un’effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico, indipendentemente dall’esistenza o meno di una concessione od autorizzazione. Inoltre, ai sensi dell’art. 38, comma 2, d.lgs. n. 507/93, sono soggette alla tassa le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. Un viadotto autostradale sopraelevato comporta la sottrazione o la limitazione dell’uso del suolo pubblico da parte della società che lo ha in gestione la rete autostradale e realizza, perciò, una occupazione di fatto che è tassabile ai fini TOSAP; inoltre, il viadotto autostradale costituisce un “impianto” ai fini dell’art. 38 cit. in quanto esso è costituito da una costruzione completata da strutture, quali gli impianti segnaletici e di illuminazione, che ne aumentano l’utilità ed impedisce l’utilizzazione edificatoria del fondo sottostante e finanche l’utilizzo agricolo riferito a determinate colture. Né alla società che ha la gestione economica e funzionale del viadotto in forza di apposita concessione può essere applicata l’esenzione prevista dall’art. 49, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 507/93, in quanto non si configura un’occupazione da parte dello Stato: infatti, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all’esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito in regime di concessione da un ente che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni.

CONFORMI:

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TOSAP – Cassonetti rifiuti – Esenzione – Non applicabile – Cassazione – Ordinanza 2312 del 30/1/2018

Torna, la Suprema Corte, ad esprimersi ancora una volta sulle invocate esenzioni ai fini Tosap per occupazioni realizzate con cassonetti per la raccolta dei rifiuti. Riconfermando l’univoco orientamento già espresso in numerose occasioni, la VI Sezione ribadisce la debenza del tributo in assenza dei requisiti previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 507/93.

 

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2312 Anno 2018

Questa Corte ha già avuto occasione di recente di affermare, in controversia analoga tra le stesse parti riferita all’anno d’imposta 2004 (cfr. Cass. sez. 5, 12 maggio 2017, n. 11883) la correttezza di detta statuizione, in ragione del fatto che il demanio comunale non costituisce oggetto dell’intervento appaltato ed in quanto «l’occupazione effettuata dalla società con gli impianti adibiti al servizio in questione non rientra neppure nell’ipotesi di cui all’art. 49, lett. e) del d. lgs. n. 507/1993», norma di stretta interpretazione, «che subordina l’esenzione dal tributo al caso in cui sia prevista la devoluzione gratuita di detti impianti al Comune al termine del rapporto concessorio» (in termini analoghi cfr. Cass. sez. 5, 11 giugno 2004, n. 11175), ipotesi pacificamente non ricorrente nella fattispecie in esame.
D’altronde, la dedotta mancanza di un interesse economico della ricorrente in ragione della destinazione a pubblico servizio non è compatibile con la natura lucrativa dell’attività d’impresa svolta dalla ricorrente medesima.
Ne consegue la legittimità della decisione impugnata che, in conformità ai precedenti di questa Corte richiamati dalla CTR (Cass. sez. 5, 29 luglio 2009, n. 17591; Cass. sez. 5, 21 giugno 2004, n. 11553; Cass. sez. 5, 12 gennaio 2004, n. 238; cfr. anche, più di recente, Cass. sez. 5, 27 settembre 2017, n. 22490), ha inteso il concetto di occupazione quale presupposto del tributo in esame in senso oggettivo, implicante il solo fatto della relazione materiale instaurata con la cosa, prescindendo, quindi, oltre che dal contenuto, dal titolo stesso che eventualmente ne disciplini l’utilizzazione.

CANONE UNICO – OSAP – Connessione tra concessione suolo e altri titoli – Consiglio di Stato – Sentenza 5393 del 21/11/2017

La stretta interconnessione tra le autorizzazioni di natura diversa concernenti l’esercizio del commercio, quali quella per l’occupazione del suolo pubblico e quella per l’intervento edilizio relativo all’installazione di un manufatto, non viene meno per il solo fatto che tali titoli siano autonomi o che possano essere rilasciati in tempi diversi, con la conseguenza che il venir meno di uno di tali titoli rende privo di funzione e, quindi, di efficacia anche gli altri.

TOSAP – Cassazione – Ordinanza n.25301 del 25/10/2017 – Parcheggi – Devoluzione gratuita all’Ente – Spetta esenzione

“l’atto aggiuntivo testualmente prevede la finale devoluzione gratuita degli impianti al Comune e l’esenzione TOSAP ex art. 49, comma 1, lett. e, d.lgs. 507/1993, norma che invero esenta «le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima»”