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TOSAP – Cassazione – Sentenza 13472 del 27/7/2012 – Chiosco senza tenda – Tassabilità

Le non equivoca risultanze di tale rapporto e la mancanza, comunque, di prova della esistenza di pensiline, consente di ritenere assorbite le censure non esaminate dalla CTR che, peraltro, ha rilevato che anche l’eventuale esistenza di tali pensiline, contestata dal Comune, non ne escludesse la tassazione, non potendo essere ricomprese tra i manufatti (balconi verande e simili) che il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 38, comma 2, esclude dall’applicazione della Tosap, avendo anche legittimamente escluso l’applicazione alla fattispecie del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 45, comma 3, concernente le occupazioni temporanee, nonchè del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 44, comma 2, che prevede la riduzione del 30% per le occupazioni permanenti con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, circostanze escluse nella fattispecie.

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TOSAP – Cassazione – Sentenza 14873 del 5/9/2012 – Parcheggio area Ministero Difesa – Esenzione – Non spetta

Non è sufficiente, ai fini di tale esenzione, il riconoscimento di finalità assistenziali in capo al circolo ricreativo del Ministero della difesa, essendo necessarie “finalità specifiche di assistenza” a cui l’aria sia destinata, finalità che sono state legittimamente escluse dalla CTR che ha rilevato come l’aria sia stata utilizzata come parcheggio servente il circolo ricreativo, con pagamento da parte dei soci di un ticket per l’occupazione e la sosta, oltre alla quota di iscrizione al circolo, circostanze che escludono le specifiche finalità di assistenza, con valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità. Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.

CONFORME:

Cassazione-13470-del-27.7.2012

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TOSAP – Parcheggio Università/Ospedale – Esenzione – Spetta – Cassazione – Sentenza 11978 del 13/7/2012

Ne deriva che, per l’esonero dalla tassa per l’occupazione di aree pubbliche, condizione indispensabile è la strumentalità o l’accessorietà dell’impianto e del relativo servizio a una funzione pubblica, al fine di soddisfare quei bisogni essenziali la cui importanza è riconducibile alla strumentalità o accessorietà della istituzione e attuativa della volontà dell’ente territoriale pubblico (così nella giurisprudenza amministrativa degli anni ’90). L’esenzione postula, dunque, che l’occupazione, quale presupposto del tributo, sia posta in essere da soggetto esente per propri fini istituzionali (cfr.C. 18041/09).