IMPOSTA PUBBLICITA’ – Corte Costituzionale – Sentenza 141 del 8/5/2009 – Cimp – Natura tributaria
Il prelievo del CIMP assume natura di tributo e, dunque,
le relative controversie sono devolute alla cognizione del giudice
tributario.
Il prelievo del CIMP assume natura di tributo e, dunque,
le relative controversie sono devolute alla cognizione del giudice
tributario.
Non beneficia dell’esenzione di cui all’art.17,comma 1,lettera i) D.Lgs.15 novembre 1993 n.507 l’indicazione della ditta riportata su di un cartello di dimensione superiore al mezzo metro quadrato posto in calce,sia pure non separatamente,ad un cartello esposto,per obbligo di legge,all’interno di un cantiere edile.
“…la targa professionale assolve il compito di rendere pubblico l’esercizio dell’attività svolta in quel luogo, e questo concetto è da ritenersi compreso nella previsione del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, art. 5, che considera rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di un’attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato…”