IMPOSTA PUBBLICITA’ – C.T.R. Lombardia – Sentenza 5483 del 1/4/2014 – Carrelli supermercati
Preponderante la funzione pubblicitaria – Tassazione dovuta.
CONFORME:
Preponderante la funzione pubblicitaria – Tassazione dovuta.
CONFORME:
La Commissione osserva che nella fattispecie in ciascuna vetrina sono apposti più cartelli pubblicitari che, seppure singolarmente hanno dimensione inferiore al mezzo metro quadro, sommati con gli altri presenti nella stessa vetrina superano detto limite.
Pertanto non ricorre l’esenzione di legge, essendo il limite di legge di mezzo metro quadro riferito a ciascuna vetrina e non a ciascun cartello.
Questa Corte ha infatti chiarito che “ai veicoli costruiti o strutturalmente trasformati per l’esclusivo o prevalente esercizio dell’attività pubblicitaria, e concretamente utilizzati a tal fine, è applicabile la disciplina di cui all’art. 12 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, relativa alla pubblicità ordinaria, e non quella di cui all’art. 13 del medesimo decreto legislativo, riguardante la pubblicità effettuata con veicoli, poiché questa, a differenza dell’altra, costituisce una modalità eccezionale, insuscettibile di interpretazione estensiva, e che, per il suo tenore letterale, si riferisce ad attività svolta mediante veicoli che mantengano le caratteristiche strutturali e la destinazione d’uso loro propria: nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva affermato l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 12 d.lgs. n. 507 del 1993 in relazione a camion-vela, espressamente adibiti ed immatricolati per l’espletamento di attività pubblicitaria” (Sentenza Cassazione n. 5858_2012).
CONFORMI:
RILEVA LA DISPONIBILITA’ E NON L’EFFETTIVO UTILIZZO:
Il motivo è infondato.
La sentenza del giudice a quo afferma che nella fattispecie era mancante la dichiarazione di pubblicità, presupposto necessario per l’applicabilità della tariffa ridotta per pubblicità relativa a periodi inferiori ad un anno D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ex art. 8, comma 4. In effetti l’art. 8, comma 4 sopra citato prevede che qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli artt. 12 e 13, art. 14, commi 1, 2, 3 si presume ex lege effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell’anno in cui è stata accertata.