imposta pubblicità

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IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Sentenza n.27497 del 30/12/2014 – Stazione ferroviaria – E’ luogo aperto al pubblico

In realtà, come già osservato dalla citata Cass. n. 2167/2012, ai fini specifici dell’imposta si deve considerare comunque aperto al pubblico lo spazio interno della stazione ferroviaria il cui accesso sia consentito ai soggetti muniti di biglietto di viaggio; ciò in quanto, dalla richiamata disposizione normativa, si evince che il presupposto impositivo debba essere individuato nell’astratta possibilità del messaggio, in rapporto all’ubicazione del mezzo,  di avere un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali solo perché vengono a trovarsi in quel luogo determinato (cfr. anche Cass. civ. sez. V 2 ottobre 2009, n. 21161 e Cass. civ. sez. V 8 settembre 2008, n. 22572 e la più risalente Cass. n. 1930/1990 citata dalla sentenza impugnata).

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IMPOSTA PUBBLICITA’ – Messaggi ideologici – Non sfuggono agli obblighi – Cassazione – Ordinanza 22361 del 22/10/2014

Il D.Lgs. 507 del 1993 disciplina sia la pubblicità che le pubbliche affissioni non aventi contenuto pubblicitario (v. art. 1) e, come già rilevato da questa Corte, i messaggi di propaganda ideologica, contenuti in pubbliche affissioni, non esulano dall’ambito applicazione dell’art. 18 del d.lgs. n. 507/93 e del regolamento comunale attuativo e richiedono quindi la prescritta autorizzazione: l’art.18 prevede espressamente l’istituzione del servizio comunale delle pubbliche affissioni, volto ad assicurare non solo i messaggi diffusi nell’esercizio attività economiche, ma anche a garantire l’affissione di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni “aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica”.(Cass. 20/4/2006 n. 9290).

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IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Sentenza 9016 del 18/4/2014 – Variazione – Obbligo denuncia

Secondo l’art. 8, coma 2, d.lgs. n. 507 cit., “La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione”; norma che, all’evidenza, è nel senso per cui ogni variazione del tipo di pubblicità comporta una nuova e autonoma imposizione; con la conseguenza che alla denuncia di variazione corrisponde, a tutti gli effetti, una denuncia di nuova pubblicità da sottoporre ad una nuova autonoma imposta; e con la finale illazione per cui, non avendo provveduto a dichiarare il nuovo impianto pubblicitario, deve trovare applicazione l’art. 8, comma 4, d.lgs. n. 507 cit., che appunto disciplina i casi di omessa dichiarazione di impianti pubblicitari in precedenza inesistenti.