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ICI – Cassazione – Sentenza n.1694 del 24/1/2018 – Aree demaniali – Concessionario – Debenza del tributo

“…( Cass. n. 3761 del 18/02/2014; Cass. n. 9935 del 16/04/2008; Cass. n. 1718 del 26/01/2007 ) secondo cui il concessionario di un’area demaniale, sulla quale abbia ottenuto l’autorizzazione ad edificare uno stabilimento balneare, è titolare di una vera e propria proprietà superficiaria, sia pure avente natura temporanea…”

Invero l’art. 11, comma 2-bis, del d.lgs. n. 504 del 1992, disponendo che gli avvisi di liquidazione e accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati, non comporta un obbligo di indicare anche l’esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile (cfr. Cass. n. 14094 del 11/06/2010).

ICI – Immobili istituzionali – Esenzione – Condizioni – Cassazione – Ordinanza 28680 del 30/11/2017

“Secondo l’orientamento di questa Corte “In tema di ICI, l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, a favore degli enti pubblici ivi indicati, spetta non soltanto se l’immobile, destinato esclusivamente ai compiti istituzionali, sia direttamente ed immediatamente impiegato per il loro svolgimento, ma anche ove lo stesso si trovi nella fase in cui vengono espletate le necessarie attività preparatorie, quali l’ottenimento di permessi o concessioni o l’indizione di gare d’appalto” (cass. n. 27086/16, n. 9787/17, la quale, seppur nella diversa ipotesi di cui alla lettera i), afferma che al fine di ottenere l’esenzione dal pagamento, conta anche la fase preparatoria e strumentale.”

ICI – Immobili di interesse storico-artistico – Cassazione – Ordinanza 27077 del 15/11/2017

per gli immobili qualificati d’interesse storico-artistico, vi è necessità di contemperare l’entità del tributo con le ingenti spese che i proprietari sono tenuti ad affrontare per preservare le caratteristiche degli immobili stessi; essa, pertanto, è applicabile esclusivamente agli immobili sottoposti al vincolo ‘diretto’

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ICI – Cassazione – Ordinanza n.26644 del 10/11/2017 – Accertamento – Motivazione – Allegazione delibere – Non necessita

“Così quanto, in particolare, alla destinazione urbanistica del terreno; all’indice di fabbricabilità; alla superficie concretamente edificativa e, pi in Ric.n.27238/13 rg. – Ud.del 3 ottobre 2017 st. generale, a tutti gli elementi incidenti sulla determinazione della base imponibile. La stessa ricorrente cita giurisprudenza di questa corte di legittimità in materia di Ici (Cass. 13105/12), secondo cui non necessitano di materiale allegazione all’avviso di accertamento gli atti a contenuto normativo (anche secondari, quali le delibere ed i regolamenti comunali) che debbono reputarsi giuridicamente noti per effetto dell’adozione delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione.”

“in materia tributaria, l’obbligo di motivazione dell’atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa, in modo da poter valutare sia l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'”an” ed il “quantum debeatur”

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ICI – Cassazione – Ordinanza n.26431 del 8/11/2017 – Ater – Esenzione – Non spetta

In materia di esenzioni, questa Corte ha precisato che: «In tema di ICI, l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. 30 dicembre 1993, n. 504, anche in base all’evoluzione di cui all’art. 7, comma 2 bis, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, conv. in legge 2 dicembre 2005, n. 248 (come sostituito dall’art. 39, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in legge 4 agosto 2006, n. 248), impone di considerare realizzate in senso non esclusivamente commerciale le attività sanitarie e assistenziali che, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, per le concrete modalità di svolgimento, non siano orientate alla realizzazione di profitti, senza che rilevi il mero fatto dell’esistenza di una convenzione pubblica alla base di tale attività. Ne consegue che il contribuente ha l’onere di dimostrare l’esistenza, in concreto, dei requisiti dell’esenzione, mediante la prova che l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti (poiché di tipo assistenziale e sanitario), non sia svolta con le modalità di un’attività commerciale ed abbia quelle finalità solidaristiche alla base delle ragioni di esenzione, mentre spetta al giudice di merito l’obbligo di accertare in concreto le circostanze fattuali, senza far ricorso ad astrazioni argomentative» (Cass. n. 6711 del 2015).