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TOSAP/COSAP – Viadotti Autostradali – Esenzione – Non spetta – Cassazione – Ordinanze 1963/1964 del 25/7/2018

Parte ricorrente, anche attraverso la memoria, sollecita la revisione del suddetto orientamento, ma le considerazioni addotte non appaiono all’uopo convincenti. Quelle che tendono a ricondurre l’occupazione allo Stato risultano, infatti, non in linea in primo luogo con la natura di stretta interpretazione delle norme tributarie che prevedano esenzioni o agevolazioni (cfr., tra le molte, più di recente, Civile Sent. Sez. 5 Num. 8869 Anno 2016; Civile Sent. Sez. 5 Num. 7037 Anno 2014, presupposto interpretativo condiviso da ultimo anche da Corte cost. 20 novembre 2017, n. 242) e, segnatamente, con specifico riferimento alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, con l’interpretazione di questa Corte dell’art. 49, comma 1 lett. a) del d. lgs. n. 507/1993, secondo cui l’esenzione per lo Stato e gli altri enti, di cui alla citata norma, postula che l’occupazione, quale presupposto del tributo, sia posta in essere direttamente dal soggetto esente (cfr., più in generale, Cass. sez. 5, 6 agosto 2009, n. 18041), nel caso di specie non risultando quindi pertinenti i richiami di parte ricorrente alla giurisprudenza che riconduce allo Stato l’occupazione quale ente appaltante delle opere di realizzazione autostradale. Non può, peraltro, condividersi la configurazione della Società Autostrade unicamente come longa manus dell’ente concedente, nel caso di specie l’Anas, inteso dalla ricorrente come ente riconducibile allo Stato soprattutto in relazione alla sua natura giuridica di Amministrazione autonoma al tempo dell’affidamento delle opere in concessione, non potendo invero non condividersi quanto specificamente evidenziato nelle succitate pronunce del 2017 di questa Corte riguardo al fatto che la Società Autostrade, titolare di concessione per la progettazione e realizzazione dell’opera pubblica, ne ricava dalla gestione il diritto di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati per la durata prevista dalla concessione.

CONFORMI:

COSAP – Tribunale Ferrara – Sentenza 444 del 6/6/2018 – Area vicinale – Caratteristiche – Passo carraio

Posto che la strada vicinale si presume costituita ex collatione privatorum agrorum (si veda Cass., Sez. Seconda, Sentenza n. 6773 del 04/05/2012), tale che su di essa viene a formarsi una comunione incidentale fra tutti i proprietari dei fondi antistanti e resta di proprietà privata anche qualora assoggettata ad uso pubblico, occorreva provare quindi che si fosse in presenza di una strada, pur avente le caratteristiche della strada vicinale…

Dell’uso pubblico dell’area (che lo stesso ricorrente non definisce strada), non viene fornita alcuna prova: l’utilizzo da parte di terzi soggetti ed anche del Consorzio di B., contestato dall’Ente nella propria comparsa, non è stato provato.

Questa striscia di terreno non è quindi “una strada”, neanche vicinale privata: non è anche applicabile l’esenzione di cui al comma 5 bis dell’art. 5 del Regolamento Comunale. È una striscia di terreno: quindi l’accesso dell’abitazione è collocato su via del G., ed è quindi dovuto il pagamento del canone in ossequio all’art. 5 del Regolamento comunale: “dicesi passo carrabile, ogni accesso anche a rasa ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli. I passi carrabili sono sempre soggetti al canone, applicato con le modalità previste dall’art.26; tutti i passi carrabili debbono essere segnalati da apposita tabella regolamentare, e autorizzati ai sensi del Codice della Strada”.

Posto che il cancello è un accesso sulla via del G., pur attraversando la striscia di terreno di cui è causa, la circostanza che quest’area non sia una strada importa che il pagamento del canone è dovuto.”

COSAP – Occupazione abusiva – Presunzione decorrenza – Cassazione – Ordinanza 13574 del 30/5/2018

«In sede di adozione dei regolamenti finalizzati a disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, i Comuni non sono abilitati ad individuare e definire le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e l’aliquota massima dei singoli tributi, essendo tali aspetti riservati alla legge; ne deriva che i Comuni, in tema di occupazione abusiva di suolo pubblico da parte del concessionario, non possono estendere la presunzione di continuità dell’occupazione, prevista dall’art. 63, comma 2, d.lgs. 15.12.1997, n. 446, ad un periodo superiore a trenta giorni antecedenti al verbale di accertamento o, nel caso di più verbali, a ciascun verbale di accertamento ».

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COSAP/TOSAP – Cassazione – Ordinanza 10733 del 4/5/2018 – Occupazione con griglie – Tassabilità

” Ne deriva che è obbligato al pagamento del canone il condominio che abbia sostituito con griglie una parte del piano di calpestio di un’area gravata da servitù pubblica di passaggio, al fine di migliorare il godimento dei locali sottostanti al suolo, e ciò in quanto esso gode di un’utilizzazione particolare dell’area medesima» (Cass. 18037/2009)…

CONFORMI

COSAP – Cassazione – Ordinanza 10499 del 3/5/2018 – Coesistenza con altri canoni – Legittimità

Resta da affrontare il problema della compatibilità del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche con altri canoni concessori. Questa Corte, seppur in tema di TOSAP, ha dato risposta favorevole al quesito, affermando che la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) è compatibile (art. 17, comma sessantatreesimo, della legge 15 maggio 1997, n. 127) con il pagamento di un canone concessorio, provento di natura e fondamento del tutto diversi dal primo, ed è, quindi, dovuta dal concessionario, a meno che il Comune non abbia esercitato il potere facoltativo di ridurla o annullarla (Sez. 5, Sentenza n. 23244 del 27/10/2006 Rv. 594956). Questo principio, di carattere generale, ben può valere anche con riferimento al canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dall’art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, come modificato dall’art. 31 della legge n. 448 del 1998.