cosap

COSAP – Caratteristiche del prelievo temporaneo – Assenza di previsione regolamentare – Prescrizione – Decennale – Cassazione – Ordinanza 3710 del 8/2/2019

“Non fondato è anche il secondo motivo, concernente il termine di prescrizione del diritto al canone Osap. Invero, la Corte territoriale ha escluso che detto diritto di credito fosse nella specie estinto per effetto di prescrizione quinquennale (p. 9); argomentando sul fatto che le Sezioni Unite, già da alcuni anni (e, precisamente, con sentenza n. Civile Sent. Sez. U Num. 11026 Anno 2014_presc_temp) hanno affermato che: “l’art. 24 del Regolamento del COSAP del Comune di Milano prevede la prescrizione quinquennale del diritto dell’utente al rimborso di quanto indebitamente pagato per il titolo considerato, ma nulla dispone in merito alla prescrizione  delle pretese del comune”, con la conseguenza che “del tutto arbitraria si rileva, perché priva di qualsiasi referente logico o normativo” l’assimilazione della prescrizione quinquennale alla prescrizione del diritto al canone Osap; dunque, il Supremo Collegio, in assenza di un preciso riferimento normativo ha escluso la prescrizione breve (sulla base dell’interpretazione a contrario dell’art. 24 del Regolamento del Comune di Milano); ed ha ritenuto il canone Osap non assimilabile ad un canone locatizio. A detto riguardo si osserva che il canone Osap, a differenza del canone locatizio, trova titolo in diversi e specifici provvedimenti autorizzativi (e non in un unico provvedimento, fonte dell’obbligazione, assimilabile al contratto di locazione).”

CONFORMI:

COSAP – Cassazione – Ordinanza 29455 del 15/11/2018 – Uso speciale del bene pubblico – Fonte di diritto del credito

...la fonte del diritto di credito del Comune consiste nell’uso speciale del bene pubblico destinato alla generalità dei cittadini, cui consegue il pagamento di un canone predeterminato secondo le tariffe deliberate dal consiglio comunale (principio affermato nella citata ordinanza n. 18769 del 2017 e richiamato nella Sentenza n. 11673 del 11/05/2017 Rv. 644125 pure cit., nonché in Sez. 5, Sentenza n. 13476 del 27/07/2012 Rv. 623662). b) L’avviso di liquidazione, ossia l’accertamento, costituisce solo il primo atto della procedura per la riscossione del canone che consente lo spontaneo pagamento e deve essere attivato negli ordinari termini di prescrizione del credito.

c) Il diritto al COSAP non può essere considerato oggetto di trattativa privata (v. ordinanza n. 18769 del 2017 cit.) e comunque non è ipotizzabile una rinunzia al credito per facta concludentia, essendo in  tal caso richiesta per la pubblica amministrazione la forma scritta (v. sentenza 11673/2017 cit.)

d) L’obbligazione nasce con l’occupazione del demanio pubblico, con o senza titolo.

Civile Ord. Sez. 2 Num. 29455 Anno 2018

CONFORMI:

 

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CANONI RICOGNITORI E NON – Consiglio di Stato – Sentenza 5862 del 11/10/2018 – Coesistenza con Tosap e Cosap

Ritiene infatti il Collegio che possa trovare applicazione, per omogeneità di ratio, il consolidato principio, elaborato in relazione al canone concessorio non ricognitorio di cui all’art. 27, commi 7 ed 8, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), per cui cui è possibile per l’amministrazione comunale pretendere un canone di concessione per l’uso o l’occupazione delle strade, anche nell’ipotesi in cui per la stessa occupazione sia già corrisposta la Tosap o la Cosap (sul punto, anche Cass. civ., Sez. V, 27 ottobre 2006, n. 23244 e 31 luglio 2007, n. 16914), laddove tale entrata patrimoniale sia fondata su una specifica disposizione di legge (ex multis, Cons. Stato, V, 26 marzo 2003 n. 1751; IV, 22 aprile 1996, n. 524; II, 18 gennaio 2017, n. 120; V, 2 novembre 2017, n. 5071; V, 31 dicembre 2014, n. 6459). Ai fini descrittivi, va detto che il canone concessorio non ricognitorio è un corrispettivo dovuto ad un’amministrazione come controprestazione per l’uso particolare del suolo pubblico, ed è differente da quello definito ricognitorio, determinato senza tener conto dei parametri del beneficio economico (o del danno arrecato, anche in prospettiva futura) relativi all’occupazione del suolo.

Tale possibilità trova fondamento, in termini generali, innanzitutto nel richiamato nell’art. 27, del d.lgs. n. 285 del 1992, per cui “La somma dovuta per l’uso o l’occupazione delle strade e delle loro pertinenze può essere stabilita dall’ente proprietario della strada in annualità ovvero in unica soluzione.

Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l’oggetto principale dell’impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l’utente ne ricava”. Tale orientamento si fonda, come ricordato dal primo giudice, sulla considerazione della diversità di natura dei due istituti: mentre il canone di concessione trova la sua giustificazione nella necessità per l’ente pubblico proprietario del terreno di trarre un corrispettivo per l’uso esclusivo e per l’occupazione dello spazio concessi contrattualmente o in base a provvedimento amministrativo a soggetti terzi (corrispettivo che può anche corrispondere, in tutto o in parte, al ristoro per l’eventuale deminutio patrimoniale patita dall’amministrazione in conseguenza dell’uso del bene fatto dall’utilizzatore), la tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche è istituto di diritto tributario, dovuta al Comune quale ente impositore al verificarsi di determinati presupposti, ritenuti dal legislatore indici seppure indiretti di capacità contributiva.

Ne consegue che al canone concessorio non può essere attribuita natura di prestazione patrimoniale imposta, e quindi non ha fondamento la censura di violazione della riserva di legge di cui all’art. 23 Cost.

TOSAP – Occupazioni permanenti con cavi condutture ed impianti

TOSAP – Occupazione con cavi, condutture ed impianti – mancanza della concessione – irrilevanza – debenza del tributo – nell’individuazione del soggetto passivo rileva l’occupante e l’utilizzatore di fatto.  

 

CONFORMI:

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COSAP – Tribunale RM – Sentenza 15823 del 30/7/2018 – Assenza concessione – Assenza accertamento occupazione abusiva – Canone – Non è dovuto

“…E’, quindi, da evidenziare che, nel caso concreto, non risulta essere stata rilasciata alcuna concessione in relazione all’occupazione in esame, né è stata fornita la prova del contrario conseguendone che il Comune, non può pretendere somme a titolo di canone di concessione né ad altro titolo atteso che peraltro, non ha formulato alcuna pretesa rapportata ad un indennizzo per occupazione senza titolo, ipotesi questa espressamente prevista dall’art. 14 della deliberazione ma in nessun modo adombrata nella richiesta di pagamento, con riferimento alle intercapedini in questione, mancandone il presupposto.”

CONFORME: