IMPOSTA PUBBLICITA’ – Tariffe – Deliberazione – Decorrenza – Cassazione – Ordinanza 949 del 16/1/2019

“Ritiene il collegio di aderire all’orientamento espresso di recente dalla S.C., secondo cui: “In base all’art.37, 1” co., d.lgs. 507/93, le tariffe in materia di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni possono essere adeguate, nei limiti ivi indicati, “con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri”. I decreti di adeguamento – si stabilisce – “accertano l’entità delle variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data a decorrere dalla quale essi sono applicati”. Nel caso di specie rileva il DPCM 16 febbraio 2001 il quale, dopo aver rideterminato (art.1) la tariffa per la pubblicità ordinaria di cui all’articolo 12 d.lgs. 507/93 (con suddivisione dei Comuni in cinque classi differenziate), ha poi stabilito (art.2) che: “La rideterminazione della tariffa per la pubblicità ordinaria di cui all’art. 1 decorre dal 1^ marzo 2001”. Le disposizioni sin qui esaminate debbono essere coordinate con la regola generale desumibile dall’art.3, co. 5^, d.lgs. 507/93 cit. (modificato dall’articolo 10, co. 1^, lettera a), della I. n. 448/01)., secondo cui: “In deroga all’ articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno”.

Da questa disposizione, di rango primario, si evince dunque che le tariffe in questione devono essere fatte oggetto di una specifica delibera comunale; la cui emanazione – soltanto – legittima l’applicazione retroattiva (dalla data di adozione al 1° gennaio del medesimo anno) di una tariffa che, altrimenti, non potrebbe sottrarsi al regime generale di irretroattività della norma impositiva. Ferma dunque restando la vigenza della rideterminazione tariffaria dal 1° marzo 2001 (data a partire dalla quale le nuove tariffe potevano essere recepite dalle amministrazioni comunali), la concreta applicabilità di essa presuppone che, secondo quanto stabilito dalla legge istitutiva, intervenga una delibera di recepimento da parte del Comune; in assenza della quale “si intendono prorogate di anno in anno” le tariffe già adottate. Posto che anche le delibere di recepimento debbono essere emanate entro il 31 marzo di ogni anno, si evince che – in caso di adozione successiva – le nuove tariffe non possano valere che a decorrere dal 1° gennaio dell’anno seguente”

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SUL TEMA ANCHE: 

D.P.C.M. 2001 – RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

IMPOSTA PUBBLICITA’/AFFISSIONI – Cassazione – Ordinanza n.100 del 4/1/2019 – Affissioni abusive – Responsabilità solidale

In via preliminare, va richiamato il principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: in tema di sanzioni amministrative, emesse, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ex art. 24, per affissione di manifesti contenenti messaggi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione, deve ritenersi che la responsabilità solidale della persona giuridica, o dell’ente privo di personalità giuridica, nel caso di violazione commessa dal rappresentante o al dipendente degli enti medesimi, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze – consentano di includere nell’ambito applicativo della norma non soltanto i soggetti legati alla persona giuridica o all’ente da un formale rapporto organico ovvero da un rapporto di lavoro subordinato, ma anche tutti i casi in cui rapporti siano caratterizzati in termini di affidamento (inteso come materiale consegna all’autore della violazione del materiale pubblicitario) o di avvalimento (inteso come attività di cui il committente si giova) a condizione che l’attività pubblicitaria sia comprovatamente riconducibile all’iniziativa del beneficiario quale committente o autore del messaggio pubblicitario o che sia documentato il rapporto tra autore della trasgressione e opponente, restando, comunque, escluso che il beneficiarlo del messaggio pubblicitario sia solidalmente responsabile della violazione per il solo fatto di averne potuto trarre giovamento. (cfr. Cass. n. 13770 del 2009).

CANONE CONCESSIONE IMPIANTI PUBBLICITARI – Cassazione – Sez.Unite – Sentenza 33689 del 31/12/2018 – Rimborso – Diniego – Giurisdizione – E’ quella del giudice ordinario

“Ciò posto, è assodato che appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa all’ordinario canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP). Infatti l’obbligo del pagamento di un canone per l’utilizzazione di suolo pubblico non ha natura tributaria, esulando dalla doverosità della prestazione e dal collegamento di questa alla pubblica spesa (Cass. Sez. U., 28/10/2015, n. 21950), dopo che la Corte costituzionale (sent. n. 64 del 2008) ha dichiarato l’incostituzionalità dell’attribuzione alle commissioni tributarie della cognizione sulle controversie sul canone in questione (Cass. Sez. U., 26/11/2008, n. 28161).

Allo stesso modo, non possono che spettare alla giurisdizione del giudice ordinario anche le controversie relative a qualsivoglia altra tipologia di canone che l’ente locale pretenda ulteriormente per la concessione di spazi ed aree per l’installazione di impianti pubblicitari (Cass. Sez. U., 16/04/2009, n. 8994), a mente dell’art. 63 d.lgs. n. 446/1997. 

Costituisce, in materia di concessioni amministrative di beni pubblici, jus receptum il principio di diritto secondo cui l’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., nell’attribuire la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, fa espressamente salve le controversie aventi ad oggetto indennità, canoni od altri corrispettivi, che restano assoggettati al regime generale, a seconda che involgano diritti soggettivi a contenuto patrimoniale o l’esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione dei canoni od alla debenza del rimborso.

Ne consegue che le controversie sull’an e sul quantum del canone come corrispettivo della concessione appartengono alla giurisdizione ordinaria, avendo ad oggetto diritti soggettivi a contenuto patrimoniale senza involgere la validità degli atti amministrativi che hanno condotto alla stipula della convenzione o regolano la stessa (Cass. Sez. U., 04/09/2018, n. 21597). “

Civile Ord. Sez. U Num. 33689 Anno 2018

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TARSU – Cassazione – Sentenza 33425 del 27/12/2018 – Imballaggi terziari – Tassabili

Ne deriva che i rifiuti degli imballaggi terziari non possono es­sere assimilati dai comuni ai rifiuti urbani. Ciò non comporta, però, che tali categorie di rifiuti siano, di per sé, esenti dalla TARSU, ma che ad esse si applica la disciplina stabilita per i ri­fiuti speciali, che è quella dettata dal d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, il quale rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo l’esclusione dalla tassa della sola parte della superficie in cui, per struttura e destina­zione, si formano esclusivamente rifiuti speciali (Cass. n. 5377 del 30.11.2011; Cass. n. 4793 del 2015; Cass. nn. 4792 e 4793 del 2016), tenendo conto dei relativi regolamenti comunali. 

Nel caso di imballaggi secondari è previsto dall’art. 21, comma 7, del decreto Ronchi l’esonero dalla privativa comuna­ le qualora sia provato l’avviamento al recupero. In tal caso, l’operatore economico ha l’onere di dimostrare l’effettivo e cor­retto avviamento al recupero attraverso valida documentazio­ne, comprovante il conferimento dei rifiuti a soggetti autorizza­ ti a detta attività in base alle norme del d.lgs. n. 22 del 1997 e si determina, allora, non già la riduzione della superficie tassa­ bile, prevista dal d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, per il solo caso di produzione di rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati), bensì il diritto ad una riduzione tariffaria de­ terminata in concreto, a consuntivo, in base a criteri di propor­zionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recu­pero (in virtù di quanto previsto, in generale, già dal d.lgs. n. 507 del 1993, art. 67, comma 2, e poi, più specificamente dall’art. 49, comma 14, del decreto Ronchi e dal d.P.R. n. 15 del 1999, art. 7, comma 2, il quale, nell’approvare il “metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di riferimento per la gestione dei rifiuti urbani”, può, nella fase transitoria, essere applicato dai comuni anche ai fini della TARSU) (Cass. n. 9731 del 2015).

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Ordinanza 32648 del 17/12/2018 – Mezzi pubblicitari bifacciali – Modalità di applicazione

“…la norma (art. 7 D.Ivo n. 507 del 1993) prevede come tipica l’ipotesi della tassazione duplice in caso di superficie doppia del cartellone, e, solo come ipotesi speciale di tassazione unica, quella in cui i mezzi pubblicitari siano di contenuto identico, riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro. Quella invocata dal ricorrente, è dunque, l’ipotesi di uno speciale regime di tassazione rispetto a quella normale della imposizione plurima, fondata sulla pluralità di messaggi pubblicitari.
E’ stata la società ad invocare questa ipotesi, a dispetto delle altre, e dunque gravava su di essa l’onere di dimostrare che il contenuto pubblicitario era unico, non rientrante nell’ipotesi tipica prevista dalla norma…”