NOTIFICHE – Accertamenti – Raccomandata a.r. del concessionario – Legittimità – Cassazione – Ordinanza 14635 del 29/5/2019

“La possibilità della notifica effettuata dal concessionario è espressamente contemplata dal combinato disposto dei commi 158 e 159 dell’ad. 1 della legge 296/2006… Quanto alla legittimità della notifica a mezzo del servizio postale anche da parte del concessionario, ai sensi dell’art 26 1° comma seconda parte del dpr 602/1973, la notifica della cartella di pagamento da parte degli ufficiali d riscossione o di altri soggetti abilitati dal concessionario può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. La giurisprudenza del Supremo Collegio (cfr. Cass nr 3254/2016 17598/2010, 911/201.2 14146/2014) è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982″

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Sanzioni – Cumulo giuridico e recidiva – Compatibilità – Cassazione – Sentenza 13742 del 22/5/2019

“…Il compimento di un’altra violazione incarnante il superamento di quel momento di valore rappresentato dall’accertamento giudiziale della violazione (o dalla definitività della stessa per mancata impugnazione) potrà coniugarsi col disvalore proprio della perpetrazione di una ripetuta condotta di violazioni della stessa indole.

Consegue che, per giustificare la recidiva, nel sistema delineato dall’art. 7 comma 3 e dall’art. 12 comma 5 del d.lgs 472/92 è necessario, quanto alla azione amministrativa e dunque al rilevo fiscale, che la violazione sia stata definitivamente accertata dal Giudice Tributario, ovvero sia divenuta definitiva per la mancata impugnazione della contestazione della violazione.”

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IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Ordinanza 13636 del 21/5/2019 – Veicoli vigilanza privata – Imponibilità – Condizioni

“…Pertanto la norma de qua, pur prevedendo l’esenzione dal pagamento dell’imposta ove l’esposizione di un logo o di una targa configuri un obbligo ex lege, mostra tuttavia di considerare rilevante il rispetto di un limite dimensionale superato il quale si deve ritenere comunque sussistente un’ipotesi di veicolazione di messaggio pubblicitario…

..Ed invero la sentenza impugnata, pur invocando l’ipotesi esonerativa di cui all’art. 17 comma 1 lett. i) del d.lgs. n. 507 del 1993, non ha valutato il requisito dimensionale previsto dalla norma, con ciò omettendo di valutare sia il documento attestante la superficie del logo apposto sulle auto sia comunque di valutare tale dato alla stregua di fatto notorio…”

CONFORMI:

TARSU – Cassazione – Ordinanza 13486 del 18/5/2019 – Violazioni ultra annuali – Sanzione ripetibile ogni anno

La liquidazione della TARSU si basa su elementi acquisiti a seguito di denuncia da parte del contribuente, che nel corso degli anni possono essere soggetti a variazione e modificazione, con la conseguenza che la omessa denuncia deve essere sanzionata per tutte le annualità per cui si protrae, in quanto, a ciascuno degli anni solari, corrisponde un’autonoma obbligazione che rimane inadempiuta non solo per il versamento dell’imposta, ma anche per l’adempimento dichiarativo, fermo restando che, trattandosi di violazioni della stessa indole commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo, secondo l’istituto della continuazione ex art. 12comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997.

Questa Corte (Cass.26434/2017) ha affermato il seguente principio di diritto: la sanzione va applicata anche per gli anni successivi al primo, con riferimento ad ogni singolo anno di imposta, potendosi applicare per violazione della stessa indole riferite a periodi di imposta diversi, l’istituto della continuazione, ex art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997.

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IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Ordinanza 13388 del 17/5/2019 – Dichiarazione tardiva – Sanzione omessa – Dovuta

Dal combinato disposto delle norme riportate si evince che, in caso di omessa o tardiva dichiarazione, viene applicata, in aggiunta all’imposta dovuta, una sanzione sotto forma di sovrattassa (nella misura del 100% dell’imposta dovuta) e che le sovrattasse vengono ridotte qualora il pagamento dell’imposta venga eseguito entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento.

Orbene, fermo restando che la contribuente non ha invocato la riduzione, ma la non debenza, delle sanzioni irrogatele, la stessa, in violazione del principio di autosufficienza, non ha dedotto né, tanto meno, attestato quando le siano stati notificati gli avvisi di accertamento e, soprattutto, in quale data abbia eseguito il pagamento dell’imposta. In quest’ottica, incontestata l’affermazione contenuta nella sentenza qui impugnata, secondo cui le comunicazioni relative alla installazione della targhe viarie sarebbero state successive rispetto alla condotta abusiva posta in essere (non potendo, per l’effetto, essere assimilate a richieste/istanze di autorizzazioni, ai sensi dell’art. 28 del regolamento comunale), non ricorrono neppure i presupposti per disapplicare in via incidentale il detto regolamento, nella parte in cui esclude in via assoluta che la presentazione della dichiarazione e dell’eventuale attestazione del versamento dell’imposta per la pubblicità (esposta senza preventiva autorizzazione) possa esplicare effetti sananti quanto alle sanzioni applicate.