PUBBLICITA’/AFFISSIONI – Tribunale Bologna – Sentenza 1861 del 28/8/2019 – Esposizioni abusive – Committente e coobbligato

“L’estensione della responsabilità per l’infrazione al committente pubblicitario è pienamente coerente con i principi che regolano la contestazione dell’illecito amministrativo e con quelli che, in particolare, si applicano alle violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del D.Lgs. 507/93.Quest’ultimo, nel caso delle violazioni di norme regolamentari comunali in tema di pubbliche affissioni, all’art. 24, comma 2, stabilisce che la sanzione si applichi con la notifica del verbale agli «interessati », correttamente non identificandoli con i soli materiali autori della violazione (Cass. 3630/04).Negli stessi termini si esprime parimenti l’art. 14 L. 689/81 che esige, infatti, che la violazione, quando possibile, sia contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona obbligata in solido o, altrimenti, che gli estremi della violazione siano notificati agli «interessati» residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni dall’accertamento.Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’imputazione della responsabilità pe r le affissioni non autorizzate in capo al committente pubblicitario discende dalla «proprietà del mezzo usato per la commissione della infrazione», e dal « rapporto oggettivo e funzionale della condotta tenuta con l’interesse ovvero gli scopi » del coobligato, ossia del committente del messaggio pubblicitario (Cass. 1040/12; 15000/06Trib. Bologna 1777/14 prodotta sub DOC.IV faSC. Comune di Bologna ).

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TOSAP – Cassazione – Ordinanza 21102 del 7/8/2019 – Consorzi bonifica – Esenzione – Non spetta

“… L’ indirizzo di questa corte di legittimità in materia di esenzione Tosap ex art.49 cit. è nel senso di escludere questa esenzione ogniqualvolta sia ravvisabile una condizione di effettiva alterità soggettiva rispetto agli enti pubblici espressamente e tassativamente menzionati dalla norma (Civile Ord. Sez. 6 Num. 19693 Anno 2018; v. anche Civile Ord. Sez. 5 Num. 25300 Anno 2017) in fattispecie, segnata da ben più stretta interdipendenza con l’ente territoriale di quella riscontrabile nel presente caso, di società comunale ‘in house providing; a nulla rilevando, in senso contrario, né la natura demaniale del bene oggetto dell’attività occupativa (Civile Ord. Sez. 6 Num. 19693 Anno 2018 cit., Civile Sent. Sez. 5 Num. 11886 Anno 2017), né l’interesse generale (dell’ente territoriale e della collettività) perseguito da tale attività (Cassazione Civile Sent. Sez. 5 Num. 22489 Anno 2017). “

 

Occupazione abusiva – Accertamento – Omessa notifica verbale – Irrilevanza

“si ritiene infondata l’eccepita omessa notifica del verbale “prodromico” nei termini perentori previsti dall’art. 14 L. 689/1981 e comunque secondo le modalità e termini previsti dal regolamento in materia di OSP di cui alla Del. C.C. 119/2005, atteso che nella fattispecie in esame non è in predicato il procedimento sanzionatorio (di cui ai commi da 1 a 5 dell’art. 14 bis della Delibera C.C. 119/2005) ma una richiesta di pagamento di indennità di occupazione abusiva che non postula alcuna notificazione prodromica del verbale di accertamento, soggiacendo alla sequenza procedimentale di cui ai commi da 6 a 10 dell’art. 14 bis della predetta Delibera e che scaturisce dal rapporto contenente gli estremi dell’occupazione abusiva all’ufficio competente in materia di riscossione dell’indennità, indicato al comma 3. In ogni caso nell’avviso di pagamento opposto è stato espressamente richiamato il verbale di accertamento che è stato compiutamente portato nella sfera di legale conoscenza dell’attore, atteso che risulta per tabulas , dalla documentazione depositata da Roma Capitale, la regolare notifica in data 07.01.2013 dello stesso ex art. 138 c.p.c. nei termini dell’art. 14 bis del regolamento cosap “.

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Ordinanza 20947 del 6/8/2019 – Frecce segnaletiche – Modalità di applicazione

“…La pronuncia impugnata non ha fatto applicazione del principio affermato da Cass., Sez. 5, n. 252/2012 secondo il quale «In’ tema di imposta comunale sulla pubblicità, l’art. 7, comma 1, del d. Igs. 15 novembre 1993, n. 507, identifica il presupposto impositivo nel “mezzo pubblicitario”, inteso come qualsiasi forma di comunicazione avente lo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi e di migliorare l’immagine aziendale in collegamento inscindibile con la forma adoperata per la divulgazione, con la conseguenza che, nell’ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari, concernenti aziende diverse, collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo».”

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

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NOTIFICHE – Avviso ricevimento privo di generalità – Validità – Cassazione – Ordinanza 20754 del 1/8/2019 – Raccomandata a.r.

Sta di fatto che, come pure evidenziato dal controricorrente, Antonio Casilli ha ricevuto l’atto impositivo, del quale era destinatario, nel proprio domicilio e nella qualità, all’epoca posseduta, di amministratore giudiziario della società, sicché l’attestazione dell’ufficiale postale circa la persona cui l’atto medesimo è stato consegnato è sufficiente per il perfezionamento della notificazione, atteso che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione ha provveduto ad apporre la propria firma, cosa che esclude qualsivoglia rilievo alla dedotta erronea indicazione della iniziale del nome proprio del ricevente. Infatti, ove anche manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l’atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 11708/2011; n. 6395/2014; n. 20918/2016).