TOSAP – Cassazione – Ordinanza 2653 del 5/2/2020 – Opera pubblica – Esenzione – Condizioni

“L’esenzione prevista in favore del Comune dall’art. 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993 in ragione del carattere eccezionale delle norme di agevolazione tributaria non può trovare applicazione al di là degli stretti confini stabiliti dalla disposizione nella identificazione dei soggetti destinatari (sicché, come ha avuto modo di rilevare questa Corte, tale esenzione nemmeno può essere applicata in favore di una società partecipata dal Comune, quand’anche operante come società in house providing: v. Cass. n. 25300 del 2017

TOSAP – Condotte idriche e fognarie – Tassazione separata

“Da tale premessa ne discende che a fronte di due distinte condutture-fognaria e idrica ,come è nella specie- ad esse non possono che corrispondere due distinte occupazioni di suolo pubblico con conseguente duplice tassazione che non può ritenersi duplicazione per il diverso servizio ma afferente ad una differente occupazione di suolo pubblico… Occorre infatti tenere distinte ai fini in questione la natura unitaria della gestione del servizio, dall’occupazione dello spazio pubblico degli impianti relativo alle condotte fognarie, che si differenzia da quella delle condotte idriche sicché non si può parlare di una duplicazione di tassazione…”

CANONE UNICO – PUBBLICITA’ – Società sportive dilettantistiche – Esenzione – Condizioni – Cassazione – Ordinanza 2184 del 30/1/2020

…In conclusione gli enti di cui al primo comma dell’art.90 della legge 289/2002 vanno esenti da imposta sulla pubblicità laddove effettuino in modo diretto propaganda della propria attività al fine di ampliare la base dei propri associati e dei propri soci e di diffondere, così, l’attività sportiva dilettantistica…

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Ordinanza 308 del 10/1/2020 – Foto dal web – Prova

“In particolare, si è ritenuto che in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all’art. 2712 c.c. il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta. (Cass 17526/16).”

BREVE RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

ICI – Locali di Onlus a fini non istituzionali – Esenzione – Non spetta – CTR TOSCANA – Sentenza 1889 del 17/12/2019

“Ciò posto si osserva che l’articolo 7 co. l lettera i) del d.lgs. 504/92 stabilisce che l’esenzione dall’imposta locale richiede contemporaneamente il rispetto di tre requisiti: vi dev’essere un utilizzo diretto da parte di un ente non-profit riconducibile alla definizione data dall’articolo 73 lettera C del Tuir; l’attività effettivamente svolta nell’immobile deve rientrare nell’ambito di quelle individuate dalla norma sopra citata (attività previdenziali e assistenziali, sanitarie, didattiche, sportive e ricreative eccetera); essa deve essere esercitata con modalità non commerciali prive di scopo di lucro, attuative di principi di solidarietà e sussidiarietà e, per loro natura, non in concorrenza con altri operatori del medesimo settore.”