RISCOSSIONE COATTIVA – Ingiunzione – Sottoscrizione – Funzionario – Atto di designazione – Cassazione – Ordinanza 26556 del 23/11/2020

La quinta Sezione della Suprema Corte, richiamando una precedente pronuncia in materia, ribadisce la necessità che, in caso di affidamento del servizio di riscossione coattiva al concessionario, l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile deve risultare da apposito atto sottoscritto.

“Il contribuente contesta la legittimazione della funzionaria che ha sottoscritto l’ingiunzione. Pone una questione di prova della legittimazione non una questione di motivazione dell’atto. Non sussiste alcuna presunzione di legittimità dell’atto d’ingiunzione. Va aggiunto che, con sentenza n.31707/2018, la Corte ha precisato che “in caso di delega da parte dell’ente pubblico dei poteri di accertamento e riscossione al concessionario, la sottoscrizione del provvedimento impositivo è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, purché risulti, unitamente alla fonte dei dati, in un apposito atto sottoscritto dal concessionario, che assolve alla medesima funzione garantita, nell’ipotesi di gestione diretta dell’imposta da parte dell’ente pubblico, dal “provvedimento di livello dirigenziale” di cui all’art. 1, comma 8’7, secondo alinea, della I. n. 549 del 1995″.

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Tardivo versamento – Sanzione – Non riducibile – Cassazione – Ordinanza 23986 del 29/10/2020

“la CTR ha esercitato il potere di determinare la sanzione (avuto riguardo alla gravità della  violazione, desunta anche dalla condotta dell’agente, all’opera da lui svolta per  l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle  condizioni economiche e sociali) di cui all’art. 7, primo comma, d.lgs. n. 472 del 1997, che  tuttavia non è dato in caso di condotta illecita sanzionata in misura fissa (Cass. n. 1660/2013, proprio in materia di sanzione ex art. 13 d.lgs n. 471 del 1997).”

CONTENZIOSO – Corte Costituzionale – Ordinanza 225 del 27/10/2020 – Ingiunzione entrate patrimoniali – Competente giudice dove ha sede ente locale

“…che in particolare la richiamata sentenza n. 158 del 2019 ha affermato che «[v]algono al riguardo i princìpi già enunciati nella sentenza n. 44 del 2016, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina la quale prevede, per le entrate tributarie, che le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione, nonché quelle proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997, sono devolute alla competenza della commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi e i suddetti soggetti hanno sede, anziché di quella nella cui circoscrizione ha sede l’ente locale concedente»..”

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GESTIONE SERVIZI – Cassazione – Relazione 56 del 8/7/2020 – Rinegoziabilità dei contratti

“Proprio la portata sistematica della buona fede oggettiva nella fase esecutiva del contratto ex art. 1375 c.c. assume assoluta centralità, postulando la rinegoziazione come cammino necessitato di adattamento del contratto alle circostanze ed esigenze sopravvenute. La correttezza è suscettibile di assolvere, nel contesto dilaniato dalla pandemia, la funzione di salvaguardare il rapporto economico sottostante al contratto nel rispetto della pianificazione. Il contemperamento tra istanze creditorie e debitorie relative alle prestazioni temporaneamente impossibili o eccessivamente onerose va intrapreso attraverso il ricorso alla rinegoziazione.”

RISCOSSIONE COATTIVA – Precetto – Reiterazione – Modalità – Cassazione – Ordinanza 25480 del 12/11/2020

“…Si tratta infatti del medesimo tributo per gli stessi anni (e quindi della stessa causa petendi) e pertanto una volta notificato tempestivamente il titolo esecutivo il Comune ha assolto all’onere a lui imposto a pena di decadenza dall’art. 1 comma 163 della legge n. 296/2006 e può notificare l’atto avente funzione di precetto contestualmente o successivamente; né può dirsi che l’ente creditore una volta notificato il titolo esecutivo abbia l’obbligo di rinnovare detta notifica ogni tre anni perché si tratta appunto di decadenza, che è evitata dal compimento dell’atto, e non di atto interruttivo della prescrizione. Una volta evitata la decadenza, la scelta dei tempi per procedere all’esecuzione forzata è rimessa all’ente creditore, che può attivarsi quando e come ritiene opportuno purché nel termine di prescrizione del credito…”