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ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – TARSU – Riscossione a mezzo ruolo – Prescrizione – Quinquennale – Cassazione – Ordinanza 17363 del 17/6/2021

“in tema di riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), la notifica della cartella di pagamento non è sottoposta ad alcuna decadenza, ma deve essere eseguita nel termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla scadenza di ogni singola annualità del tributo, che si struttura come prestazione periodica regolata dall’art. 2948, n. 4), c.c., convertendosi tale termine in quello ordinario decennale solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo, che consente l’esperimento  dell’actio iudicati ai sensi dell’art. 2953 c.c.”

ICI – Aree edificabili – Valore – Retroattività – Sanzioni pregresse dovute – Cassazione – Ordinanza 15198 del 1/6/2021

In ogni caso, la censura si sarebbe rivelata infondata nel merito, atteso che le sanzioni e gli interessi sono collegati al mancato pagamento di quanto effettivamente dovuto e l’applicazione retroattiva dei parametri di riferimento non costituisce la fonte del sorgere dell’obbligo del pagamento dell’imposta.

#entratelocali #tributilocali #dirittotributario #dirittoamministrativo

I tributi comunali dentro e oltre la crisi – IFEL/ANCI/UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI

I tributi comunali dentro e oltre la crisi

 

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IMU/ICI – Aree destinate ad attività estrattiva – Strutture a supporto dell’attività – Costituiscono aree fabbricabili – Sentenza del 20/05/2021 n. 2656 – Comm. Trib. Reg. per il Lazio Sezione/Collegio 10

Massima:  È dovuta l’Imu per le aree destinate ad attività estrattiva che devono ritenersi edificabili ex art. 1, co. 2, del d.lgs. 504/92 sussistendo tutti e due gli elementi che qualificano il presupposto dell’Imu e cioè l’edificabilità quale deriva dagli strumenti di pianificazione urbanistica e l’edificabilità di fatto riconducibile alla concreta possibilità di realizzare strutture edilizie a supporto dell’attività estrattiva. (G.T.).

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ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Notifica diretta – Compiuta giacenza – Cassazione – Ordinanza 16183 del 9/6/2021

In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall’Amministrazione senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell’avviso di giacenza, nel caso in cui l’agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto)