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IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Sentenza 23572 del 6/11/2009 – Violazioni ultra annuali – Ripetibilità sanzione

anche in tema di imposta di pubblicità, il D.Lgs. n. 507 del 1993, prevede che “la dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta”.
L’annualità dell’imposta è ribadita da Cass. n. 4399/2008, n. 1915/2007, n. 552/2007.
Sussistono pertanto analoga impostazione normativa e analoga ratio legis che impongono di addivenire alla medesima ricostruzione interpretativa.
Nè dal superiore principio della ultrattività della dichiarazione per gli anni successivi (salve le superiori mutazioni dello stato di fatto) potrebbe dedursi la conseguenza della sussistenza di una sola violazione iniziale, in caso di omessa dichiarazione protrattasi per più anni, atteso che la situazione di chi presenta regolarmente la dichiarazione non è certo simmetrica a quella di chi non la presenta, come nel caso in ispecie, del tutto.

 

TOSAP/COSAP – Pensiline bus – Esenzione – Condizioni

Non sussiste il presupposto impositivo relativamente alla collocazione di pensilina alla fermata di autobus di linea, ove il giudice di merito abbia accertato in fatto che la stessa non sottrae superficie al godimento della collettività, ma, anzi, proteggendo gli utenti del servizio di trasporto dagli agenti atmosferici, agevola lo sfruttamento del suolo pubblico.

 

DIFFORME:

Nel rapporto della Polizia municipale, che fa fede fino a querela di falso, non viene evidenziata la presenza di tettoie o tende e viene rilevata la superficie dell’occupazione di suolo pubblico delimitata da struttura definita a terra sui quattro lati.Le non equivoca risultanze del Rapporto della Polizia municipale e la mancanza, comunque, di prova della esistenza di pensiline, consente di ritenere assorbite le censure non esaminate dalla CTR che, peraltro, ha escluso che l’eventuale esistenza di tali pensiline, circostanza contestata dal Comune e di cui non vi è prova, ne escludesse la tassazione, non potendo essere ricomprese tra i manufatti (balconi verande e simili) che il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 38, comma 2, esclude dall’applicazione della Tosap, avendo anche legittimamente escluso l’applicazione alla fattispecie del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 45, comma 3, concernente le occupazioni temporanee, nonché del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 44, comma 2, che prevede la riduzione del 30% per le occupazioni permanenti con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, circostanze escluse nella fattispecie.»

  • CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE V TRIBUTARIA n.13475 del 27/07/2012