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COSAP – Consiglio di Stato – Sez. V – Sentenza n. 5214 del 22/10/2014 – Riparto di giuridisdizione tra “an” e “quantum”

Deve infatti farsi applicazione del criterio costantemente affermato in sede di riparto tra giudice amministrativo e giudice ordinario nella materia di giurisdizione esclusiva relativa alla concessione di beni [ora art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.], secondo cui sono devolute al primo le controversie nelle quali l’amministrazione opera in veste di autorità, pur se i rapporti tra amministrazione e amministrati possano essere ricondotti ad una relazione giuridica “diritto – obbligo”, spettando invece al giudice ordinario quelle che abbiano un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento dell’amministrazione a tutela di interessi generali (solo per citare le più recenti pronunce rientranti in questo indirizzo, indifferentemente relative anche alle concessioni di servizi pubblici: Sez. III, 28 agosto 2014, nn. 4399, 4401, 4404, 4406, 4408, 4410, 4411; Sez. V, 24 settembre 2014 nn. 4802, 4803 e 4804, 25 luglio 2014, n. 3961; 6 luglio 2012, n. 3963; Sez. VI, 10 marzo 2014, n. 1076, 18 aprile 2011 n. 2375). Inoltre, nell’ambito dell’orientamento in questione si precisa che la giurisdizione del giudice ordinario è esclusa, anche nelle controversie relative alla determinazione del canone concessorio, quando a questo fine vengano in rilievo poteri valutativo – discrezionali dell’amministrazione, sia in punto di an debeatur sia in punto di individuazione dei criteri di determinazione del quantum debeatur.

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IMPOSTA PUBBLICITA’ – Messaggi ideologici – Non sfuggono agli obblighi – Cassazione – Ordinanza 22361 del 22/10/2014

Il D.Lgs. 507 del 1993 disciplina sia la pubblicità che le pubbliche affissioni non aventi contenuto pubblicitario (v. art. 1) e, come già rilevato da questa Corte, i messaggi di propaganda ideologica, contenuti in pubbliche affissioni, non esulano dall’ambito applicazione dell’art. 18 del d.lgs. n. 507/93 e del regolamento comunale attuativo e richiedono quindi la prescritta autorizzazione: l’art.18 prevede espressamente l’istituzione del servizio comunale delle pubbliche affissioni, volto ad assicurare non solo i messaggi diffusi nell’esercizio attività economiche, ma anche a garantire l’affissione di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni “aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica”.(Cass. 20/4/2006 n. 9290).

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IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Sentenza 9016 del 18/4/2014 – Variazione – Obbligo denuncia

Secondo l’art. 8, coma 2, d.lgs. n. 507 cit., “La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione”; norma che, all’evidenza, è nel senso per cui ogni variazione del tipo di pubblicità comporta una nuova e autonoma imposizione; con la conseguenza che alla denuncia di variazione corrisponde, a tutti gli effetti, una denuncia di nuova pubblicità da sottoporre ad una nuova autonoma imposta; e con la finale illazione per cui, non avendo provveduto a dichiarare il nuovo impianto pubblicitario, deve trovare applicazione l’art. 8, comma 4, d.lgs. n. 507 cit., che appunto disciplina i casi di omessa dichiarazione di impianti pubblicitari in precedenza inesistenti.