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TARSU – Cassazione – Ordinanza 18497 del 26/7/2017 – Aree di sosta – Dovuta

Invero L’art. 62, comma primo, del D.Lgs. n. 507 del 1993 stabilisce che la tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni. Tale previsione ha carattere generale e subisce solo le deroghe indicate nel comma secondo dello stesso articolo le quali non operano automaticamente al verificarsi delle situazioni previste, ma devono essere di volta in volta dedotte ed accertate con un procedimento amministrativo, la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione. Presupposto della Tarsu è, dunque, la produzione di rifiuti che può derivare anche dall’occupazione di suolo pubblico per effetto di convenzione con il Comune, produzione alla cui raccolta e smaltimento sono tenuti a contribuire tutti coloro che occupano aree scoperte, come appunto stabilisce l’art. 62, comma l, d.lgs. n. 507 cit.. ( cass_7916_2016_tarsu_park); Cass. n. 19152 del 15/12/2003 ).

CONFORMI:

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Sentenza n.18272 del 25/7/2017 – Il pagamento dell’imposta non sana la mancanza di autorizzazione del cartello pubblicitario

…per quanto concerne l’autorizzazione, non può essere presunto il suo rilascio dall’avvenuto pagamento dell’imposta sulla pubblicità, cioè dal mero adempimento di un obbligo tributario nei confronti di un ente diverso, il Comune e che non ha nulla a che vedere con l’autorizzazione di cui si discute, finalizzata – come si è visto – al soddisfacimento di esigenze di sicurezza per la circolazione. 

Canone non ricognitorio- Tar Ge – Sentenza n.664 del 24/7/2017 – Prescinde da avvenuto pagamento Tosap/Cosap

il canone di concessione per l’uso o l’occupazione delle strade, disciplinato dall’art. 27 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, “si configura quale entrata patrimoniale per l’amministrazione proprietaria della strada, gravante sui soggetti titolari di concessione che utilizzano il suolo e il sottosuolo delle pubbliche strade”: in tal senso, “il canone non ricognitorio assume la funzione di corrispettivo per l’uso particolare del suolo e del sottosuolo che è accordato al concessionario”.

Trattandosi di entrata patrimoniale espressamente stabilita da una fonte legislativa e non di tributo, “il canone medesimo va preteso dall’amministrazione anche nell’ipotesi in cui per la stessa occupazione è già corrisposta la TOSAP e la COSAP (cfr. sul punto, ad es., Cass. civ., Sez. V, 27 ottobre 2006 n. 23244 e 31 luglio 2007 n. 16914)”.

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IMPOSTA PUBBLICITA’ – Franchising – Logo – Tassabile – CTR Umbria – Sentenza n.268 del 24/7/2017

Intitolazione: Imposta Comunale Pubblicità – Cassonetti luminosi inferiori a 5 mq – Caso del franchising – Imposta – Dovuta

Massima: La distinzione tra insegna (esente da imposta) e pubblicità (tassata) sancita dall’art.17 comma 1 bis D.Lgs.507/93 non è suscettibile di applicazione analogica, valendo, in tema di esenzioni, il principio di tassatività. In caso di franchising, come nella specie, il principio resta valido in quanto tale contratto non trova valenza sul piano tributario