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RISCOSSIONE COATTIVA – Cassazione – Ordinanza 1100 del 18/1/2018 – Prescrizione – Quinquennale

..secondo l’insegnamento di questa Corte “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’alt. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. sez. un. n. 23397/16).

CANONE NON RICOGNITORIO – Consiglio di Stato – Parere 133 del 10/1/2018 – Legittimità del Regolamento istitutivo

Ancora una volta, su sollecitazione di un’azienda erogatrice di servizi elettrici,  il Consiglio di Stato torna ad esprimersi sulla legittimità di un Regolamento Comunale istitutivo il Canone Non Ricognitorio. Diverse le problematiche e le criticità sviscerate.

“… non vi è un divieto di cumulo con la COSAP (o con la TOSAP), ma solo una diversità di titolo giuridico, avendo la prima un fondamento di carattere tributario connesso con l’occupazione permanente di uno spazio pubblico in analogia con l’indennizzo dovuto per le servitù prediali senza un nesso di collegamento con impedimenti all’uso generale, mentre il canone non ricognitorio rappresenta un corrispettivo correlato ad una limitazione o modulazione della possibilità dell’utilizzo pubblico tipico del bene che ne precluda l’ordinaria generale fruizione;…”

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COSAP – MEF – Comunicato – 11/1/2018 – Regolamenti e tariffe – Obbligo trasmissione – Abolizione dal 2018

Delibere tariffarie e regolamenti in materia di COSAP

In merito alla trasmissione da parte dei Comuni delle delibere e dei regolamenti adottati in materia di tributi locali, si comunica che, a decorrere dall’anno d’imposta 2018, nell’ambito del servizio “Normativa tributi enti locali” è stato eliminato dalla sezione “Gestione altri tributi comunali” il tipo tributo “COSAP”.

I regolamenti e le delibere tariffarie in materia di COSAP, infatti, avendo ad oggetto un’entrata di natura non tributaria, non rientrano nel novero degli atti per i quali, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prevista la trasmissione al Ministero dell’economia e delle finanze.

CANONE UNICO – Mezzi pubblicitari – Autorizzazione – Non vige il “silenzio assenso”

“L’installazione di impianti pubblicitari è indubbiamente soggetta ad un provvedimento autorizzatorio da parte del Comune, come si evince dal chiaro tenore letterale degli artt. 3, comma 3, del d.lgs. 507/1993 e dall’art. 23, comma 4, del codice della strada, d.lgs. 285/1992, a mente del quale “la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme.”

NOTIFICHE – Cassazione – Ordinanza n.234 del 8/1/2018 – Accertamento – Notifica con posta privata – Inesistenza

“Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che il procedimento di notificazione dell’avviso d’accertamento è stato eseguito tramite agenzia privata, quindi, con modalità non contemplate dall’ordinamento, con conseguente inesistenza giuridica della relativa notifica (v. anche Cass. sez. un. n. 14916/16)”

Tale abrogazione espressa comporta, quindi, la soppressione dell’attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della I. n. 890/1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi dell’art. 201 del d. Igs. n. 285/1992. Detta abrogazione, opera, peraltro, come espressamente sancito dalla succitata norma, con decorrenza dal 10 settembre 2017. Ciò induce a ritenere che, fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ai sensi della succitata norma, debba trovare ancora conferma l’orientamento sinora espresso in materia dalla giurisprudenza di questa Corte innanzi citato