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RIFIUTI – Tariffa giornaliera – Modalità di calcolo – La posizione della Cassazione

Sul punto in relazione al numero di presenze effettive questa Corte si è già espressa affermando che (Sez. 5, Sentenza n. 8316 del 04/04/2013) “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l’utilizzo di una “tariffa convenzionale” stabilita dal regolamento comunale, quale base di calcolo della tassa dovuta dall’esercente il commercio ambulante nel mercato settimanale per l’uso discontinuo di un posto fisso, riferita al  numero dei giorni in cui è consentita la presenza settimanale stessa (e dunque, nella specie, 52 nell’anno), rispetta le prescrizioni dell’art. 77 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che non impone si debba tenere conto, per il criterio della omogenea potenzialità dei rifiuti e ai fini del calcolo, dei giorni di presenza effettiva, posto che il principio generale che governa la TARSU è costituito dal rapporto con la disponibilità dell’area produttiva di rifiuti per il periodo consentito dalla occupazione o dalla detenzione temporanea, anche in ragione dei costi fissi derivanti dalla relativa messa a disposizione.

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Ordinanza 9492 del 18/4/2018 – Mezzi di identico contenuto in connessione

“In tema di imposta sulla pubblicità, l’art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 507 del 1993, che riproduce sostanzialmente il contenuto dell’ultimo comma dell’art. 17 del d.P.R. n. 639 del 1972, considera come un unico mezzo pubblicitario, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, una pluralità di messaggi che presentino un collegamento strumentale inscindibile fra loro ed abbiano identico contenuto, anche se non siano tutti collocati in un unico spazio o in un’unica sequenza.” (Cass. n. 23567/2009, Cassazione-16315-del-28.6.2013, Civile Ord. Sez. 6 Num. 22322 Anno 2014).”

IMPOSTA PUBBLICITA’- Cassazione – Sentenze 9490/2018 e 6917/2017 – Autonoleggi in aeroporto – Esenzione – Condizioni

Autonoleggi – Accesso all’area solo da parte della clientela – Esenzione – Condizioni

“…le scritte”Sixt” apposte su paline e cassonetti assolvono alla specifica funzione di indirizzare i clienti della società di autonoleggio verso il luogo, di pertinenza della predetta società, in cui vanno prelevati o riconsegnati i veicoli noleggiati, trattandosi di luogo, il parcheggio, “il cui accesso è riservato solamente ai clienti delle varie società di noleggio che vi operano”, non si pone in contrasto con il quadro normativo che disciplina l’imposta comunale sulla pubblicità, secondo l’interpretazione costantemente data da questa Corte.…la decisione impugnata evidenzia che lo scopo di promuovere la domanda di beni e/o servizi, e di pubblicità per la società di appartenenza, risulta recessivo rispetto a quello di indirizzare i clienti, che hanno già concluso un contratto di noleggio, verso il luogo in cui sono parcheggiati i veicoli, luogo peraltro di pertinenza della società Win Rent, in quanto operante, con esercizio ad essa riconducibile, nell’ambito aeroportuale milanese…

RIFIUTI – TARSU – Locali per fanghi termali – Tassabili – Cassazione – Sentenza 8910 del 11/4/2018

Ciò non esclude, infatti, la produzione anche di rifiuti solidi urbani, in ragione di una presenza umana che, rapportata all’attività che ivi si svolge, certamente non appare sporadica o occasionale, sicché vale il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui

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TARSU – Cassazione – Sentenza n.8908 del 11/4/2018 – Parcheggio coperto – Tassabile

I giudici del merito avrebbero dovuto considerare che “La tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse alle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti … ” (art. 62, comma 1, D.Lgs. n. 50771993), ed in conseguenza avrebbero dovuto accertare se la contribuente avesse effettivamente dimostrato i presupposti fattuali per poter beneficiare citate esclusioni dall’assoggettamento al tributo, e non limitarsi a rilevare “il vincolo di destinazione ad uso pubblico” del parcheggio coperto per cui è causa, destinazione funzionale dell’immobile che non conduce affatto a ritenere che lo stesso sia improduttivo di rifiuti solidi urbani.