TARSU – Cassazione – Ordinanza 31307 del 4/12/2018 – Campeggio – Aree scoperte – Riduzione – Prova a carico del contribuente

...Tuttavia, poiché ai sensi dell’art. 62, comma primo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 – che costituisce previsione di carattere generale – la Tarsu è dovuta per il mero fatto che si occupino o si detengano locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni), sia le deroghe alla tassazione indicate nel comma secondo del medesimo art. 62, sia le riduzioni delle superfici tariffarie stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione, con l’ulteriore precisazione che le riduzioni di cui al citato art. 66 hanno effetto soltanto dall’anno successivo, come prescritto dal comma quinto della norma medesima.(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15867 del 13/08/2004). Nella specie non risulta che la società contribuente abbia provato, attraverso elementi obiettivamente rilevabili o idonea documentazione, il suo diritto ad ottenere una riduzione della tassazione oltre la misura percentuale del 50% già riconosciuta dal Comune, con riguardo alla superficie tassabile, in considerazione della difficoltà di procedere a un’esatta misurazione delle aree praticabili, produttive di rifiuti destinati a verde, aventi funzione ornamentale, o di isolamento delle piazzole…

#entratelocali #tributilocali #dirittotributario #dirittoamministrativo

TARSU – Cassazione – Ordinanza 31287 del 4/12/2018 – Riduzione tariffaria – Zona non servita – Prova a carico del contribuente

Mette conto, invero, considerare che, l’omesso svolgimento, da parte del Comune, del servizio di raccolta – sebbene istituito ed attivato – nella zona ove è ubicato l’immobile a disposizione dell’utente (ovvero lo svolgimento effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento comunale sul servizio di nettezza urbana) comporta, ai sensi dell’art. 59, commi 2 e 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la conseguenza che il tributo è dovuto in misura ridotta, non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. Ora, considerato che con la perizia di parte prodotta in appello il Comune avrebbe inteso provare che l’immobile del contribuente beneficiava del servizio di raccolta di rifiuti poiché era collocato non già in C.da Molarotta ma in C.da Forgitelle, ove asseritamente il servizio veniva svolto regolarmente, la CTR non ha dato conto delle ragioni per le quali, pur alla luce di tale documento, spettava la richiesta riduzione.

tributi locali

TRIBUTI IN GENERE – Le foto di Google ammesse come prove nel processo penale ed amministrativo

“…Infine, i fotogrammi scaricati dal sito internet “Google Earth’: in quanto rappresentano fatti, persone o cose, costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili ai sensi dell’art. 234, comma 1, cod. proc. pen., o 189, cod. proc. pen. …” Penale Sent. Sez. 3 Num. 48178 Anno 2017_google

GIUSTIZIA PENALE:

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA:

GIUSTIZIA TRIBUTARIA:

TRIBUTI LOCALI – Prescrizione – E’ quinquennale – Cassazione – Sentenza 30362 del 23/11/2018

Invero, i tributi locali si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell’ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente,  ai sensi dell’art. 2948. n. 4, e.e., sì come già affermato dalla Cassazione, con sentenza del 23 febbraio 2010, n. 4283, avuto riguardo proprio a tributi locali (tasse per lo smaltimento rifiuti, per l’occupazione di suolo pubblico, per concessione di passo carrabile, contributi di bonifica).

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Sentenza 30053 del 21/11/2018 – Maggiorazioni – Si applicano all’intera superficie

“Alla luce della giurisprudenza formatasi in seno a questa Corte, dalla quale non vi è ragione per discostarsi, in tema di imposta comunale sulla pubblicità, con l’art. 12, comma quarto, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che prevede l’applicabilità di una superiore tariffa nel caso di superfici espositive di dimensioni eccedenti i metri quadrati 5,5, il legislatore ha voluto adeguare l’imposizione all’efficacia pubblicitaria del messaggio, nella convinzione che più esso è grande, più è capace di suggestionare o convincere; le maggiorazioni devono, pertanto, necessariamente riferirsi al messaggio stesso nella sua interezza e, quindi, alla totalità della superficie e non alle sue singole parti eccedentarie (Sez. 5, Sentenza n. 4909 del 07/03/2005; Sez. 5, Sentenza n. 24925 del 10/10/2008; Sez. 5, Sentenza n. 16214 del 09/07/2010).”

CONFORMI: