2021

Niente PUBBLICITA' di rilevanti dimensioni sugli edifici poste in zone a vincolo

Niente PUBBLICITA’ di rilevanti dimensioni sugli edifici in zone a vincolo

le valutazioni espresse dalle Autorità preposte alla tutela dei vincoli storici e paesaggistici costituiscono manifestazione di ampia discrezionalità di queste ultime, per cui possono essere censurate davanti al giudice amministrativo solo in caso di evidenti errori o di palese illogicità, non potendo il ricorrente pretendere di sostituire il proprio personale giudizio storico o paesaggistico con quello dell’Amministrazione (cfr. sul punto, fra le tante, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezione Giurisdizionale, sentenza del 10.6.2011 n. 418, con la giurisprudenza ivi richiamata).

Il Comune è privo del potere impositivo ai fini TARI per le aree dove è stata istituita l’Autorità Portuale

L’attività di gestione dei rifiuti nell’ambito dell’area portuale, da intendersi come spazio territoriale in cui svolge i suoi compiti la singola Autorità portuale, rientra nella competenza di quest’ultima, la quale per legge è tenuta ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica. Pertanto, nelle zone portuali in cui sia stata istituita l’Autorità Portuale, i Comuni sono privi di ogni potere impositivo. Per converso, nelle zone portuali prive di tale Autorità riemerge la competenza e la privativa comunale in ordine all’istituzione e alla prestazione del servizio di igiene urbana.

SULL’ARGOMENTO:

 

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E’ dovuta la TARI per gli edifici della Santa Sede non adibiti al culto

Nella specie, il giudice di appello si è uniformato al principio enunciato, avendo ritenuto, con motivazione coerente e convincente, l’inapplicabilità dell’esenzione prevista dall’art. 16del Trattato Lateranense sul presupposto che la tassa sui rifiuti non potesse considerarsi un tributo gravante sugli immobili.

SULL’ ARGOMENTO:

 

 

 

 

 

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La recidiva per occupazione abusiva di suolo pubblico giustifica la sospensione dell’attività commerciale

In proposito occorre considerare come l’art. 6 della legge n. 77/97, dispone che “In caso di recidiva nella utilizzazione di mezzi pubblicitari e nella occupazione di suolo pubblico in violazione delle norme di legge e del regolamento comunale, l’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di vendita in sede fissa e su area pubblica di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e alla legge 28 marzo 1991, n. 112, nonché per l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, dispone, previa diffida, la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a tre giorni”.

SULL’ARGOMENTO:

Un breve revival – IMPOSTA PUBBLICITA’ – TOSAP/COSAP – Uso illecito di mezzi pubblicitari e illecita occupazione di suolo pubblico – Legge 25 marzo 1997, n. 77 – Art. 6

TOSAP/COSAP – Tar Rm Sentenza n.8554 del 17/7/2017 – Occupazione abusiva – Legittimo il provvedimento di chiusura dell’esercizio commerciale

TOSAP/COSAP – Tar Na – Sentenza del 1/9/2017 – Occupazione abusiva – Sospensione licenza – Legittimità

 

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Nessuna notifica senza la raccomandata che comunica la giacenza – Non basta avviso nella cassetta postale

L’art. 1, comma 161, della legge 269/2006 nell’autorizzare gli enti locali a notificare i tributi di propria competenza anche a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno non esclude affatto la necessità di assicurare quelle garanzie di certezza e conoscenza da parte del contribuente, previste dall’ordinamento per gli accertamenti tributari per cui, in caso di irreperibilità relativa, la notificazione dell’avviso di accertamento, nel caso di specie da parte dell’AMA di Roma, deve avvenire in base all’art 60 del d.P.R. 600/73 e dell’art. 140 c.p.c. con l’invio della seconda raccomandata che avvisi della giacenza dell’accertamento presso la casa comunale. (G.T.).

Riferimenti normativi: art. 60 d.P.R. 600/73; art. 140 c.p.c.