Imposta Pubblicità

PUBBLICITA’ – Impianti abusivi – Omessa vigilanza – Danno erariale – E’ configurabile – Corte dei Conti – Abruzzo – Sentenza n. 50 del 4/5/2017

A fronte di una sistematica disattenzione nella gestione del fenomeno della pubblicità abusiva, sia sotto il profilo autorizzativo/concessorio, che sotto quello fiscale e sanzionatorio, da cui emergono mancati introiti da sanzioni amministrative, imposta di bollo, diritti di istruttoria e segreteria, scatta un pregiudizio patrimoniale nei confronti dell’Ente tale da configurare precise responsabilità amministrative per i funzionari e per gli amministratori.

L’ omessa adozione di iniziative volte a contrastare e a rimuovere il fenomeno dell’abusivismo pubblicitario, desumibile anche dal non aver assunto provvedimenti quali diffide, sanzioni, rimozioni coattive o inviti alla regolarizzazione, finisce poi con l’ingenerare un negativo impatto estetico dell’impiantistica abusiva sull’assetto urbano.

In tale contesto, risultando ignorate le disposizioni e le prescrizioni di cui al Codice della strada per la collocazione degli impianti, si pongono inoltre serie criticità e pericoli anche in ordine alla sicurezza della circolazione stradale.

Non può essere invocato ad esimente, nel periodo contestato, il rilievo dell’intervenuto incremento del gettito dell’imposta comunale sulla pubblicità dipendendo, quest’ultimo, da fattori diversi. Viene tra l’altro rievato anche che la dichiarazione presentata ai comuni ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, non sostituisce l’autorizzazione prevista dall’art. 23 del Codice e che la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari non può essere ricompresa tra le attività che possono essere avviate ai sensi dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza titolo autorizzativo con una semplice denuncia di inizio attività.

 

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IMPOSTA PUBBLICITA’- Agenzie immobiliari e di viaggio – Breve rassegna di giurisprudenza

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ – agenzie immobiliari –  annunci esposti su vetrine – non possono essere considerati prodotti merceologici – dimensioni complessive superiori al mezzo metro quadrato – tassabilita’

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LA GESTIONE DEL SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE è regolata dal “principio di cassa” – Una breve rassegna

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IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Sentenza 6916 del 17/3/2017 – Centro commerciale – Luogo aperto al pubblico

Centro commerciale – luogo aperto ai soli operatori dotati di partita iva – tassabilita’ messaggi – ammessa in quanto comunque luogo aperto al pubblico

CONFORMI:

CENTRO COMMERCIALE – Luogo aperto al pubblico – Messaggio pubblicitario – Assoggettabilità all’imposta -Sussiste.

Il presupposto normativo della imposta sulla pubblicità è costituito dalla funzione pubblicitaria dei cartelli per i quali è prevista l’imposta, essendo soggetta a tributo ogni comunicazione con il pubblico che risulti obiettivamente idonea a far conoscere a possibili acquirenti il nome, l’attività, il prodotto di un’azienda a prescindere dal carattere effettivamente reclamistico. Il fatto che detta pubblicità venga svolta in un luogo aperto al pubblico, quale è un cento commerciale per grossisti non la esclude dall’applicazione dell’imposta, in considerazione del fatto che l’accesso al suddetto centro è consentito alla generalità dei cittadini (a differenza del vero e proprio acquisto riservato ai grossisti).

L’ insegna situata sul box interno al Centro commerciale non ne esclude la capacità pubblicitaria.

CANONE UNICO – PUBBLICITA’ – Permesso di costruire – Non necessita – Consiglio di Stato – Sentenza 236 del 19/1/2017

Gli interessi legati all’assetto urbanistico, pertanto, devono essere perseguiti dal Comune non attraverso la duplicazione dei titoli autorizzatori, ma vanno, al contrario, valutati, nel rispetto del principio di semplificazione e unicità del procedimento amministrativo, all’interno del procedimento di rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art. 23, comma 4, codice della strada, con la conseguenza che quest’ultima autorizzazione dovrà essere negata nel caso in cui l’installazione risulti incompatibile con le esigenze urbanistico-edilizie.