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Rifiuti Vettori di Vecteezy

RIFIUTI – Attività stagionale – Riduzione – Prova a carico del contribuente – Cassazione – Ordinanza 1998 del 24/1/2019

Va precisato al riguardo che, in tema di raccolta di rifiuti solidi urbani, il d. Igs. n. 507 del 1993 contempla, all’art. 66, dei temperamenti dell’imposizione per le situazioni che obiettivamente possono comportare una minore utilizzazione del servizio, come nel caso dell’uso stagionale, previsto dalla lett. b) del co. 3 di tale disposizione. Siffatte esclusioni non sono, peraltro automatiche, giacché la norma succitata – ponendo una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell’area – dispone altresì che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità debbano essere dedotte dal contribuente o nella denuncia originaria o in quella in variazione, ed essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi rilevabili direttamente, o a mezzo di idonea documentazione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19173 del 23/09/2004; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18862 del 20/09/2004; Cass. 19459/03, 19173/04). La possibilità di addurre la stagionalità dell’attività in sede processuale, ove non preceduta da apposita denuncia al Comune, si doveva perciò ritenere preclusa.

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Ordinanza 1360 del 18/1/2019 – Messaggi generici – Vetrofanie/immagini – Imponibili

Il collegio condivide, infatti, il consolidato orientamento espresso dalla S.C., secondo cui: “costituisce fatto imponibile qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti – indipendentemente dalla ragione e finalità della sua  adozione – obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l’attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica”. (Cassazione Sentenza n. 17852 del 3/9/2004, Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 30 giugno 2010, n. 15449). Occorre, infatti, distinguere la funzione sostanzialmente decorativa da quella pubblicitaria in grado di veicolare un messaggio diretto a raggiungere una pluralità di possibili acquirenti. Nel caso di specie, come accertato nella sentenza impugnata si tratta di “grandi fotografie  che coprono l’intera superficie delle vetrine di un supermercato e rappresentano cibi vari (latte, verdure, pane, formaggi, ecc.), materie prime, scene agresti, persone che cucinano, persone che consumano pasti in compagnia della famiglia o di amici”. Tali immagini inequivocabilmente promuovono l’attività dell’esercente e sono dirette a richiamare l’attenzione dell’eventuale acquirente, in quanto sono strettamente attinenti all’attività commerciale svolta all’interno del supermercato. Va ritenuta, pertanto, la natura pubblicitaria dei mezzi sottoposti a tassazione oggetto del presente giudizio, assolvendo gli stessi ad una funzione promozionale di vendita.

CONFORMI:

 

Giustizia Vettori di Vecteezy

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Verbale di pubblico ufficiale – Insuperabile valore probatorio in caso di mancata querela di falso – Cassazione – Ordinanza 1354 del 18/1/2019

E tale conclusione – incentrata sulla inidoneità della contestazione probatoria mossa dalla società contribuente, in quanto non tradottasi nella proposizione di querela di falso – attesta che il giudice di appello ha esaminato il punto fondamentale di causa, dando sintetica ma congrua motivazione delle fonti del proprio convincimento; appunto nel senso della  intangibilità dell’efficacia probatoria attribuibile al verbale dei vigili urbani, in quanto non fatto oggetto della necessaria querela di falso. Va detto che si tratta di motivazione di totale conferma di quanto aveva già ritenuto il giudice di primo grado, secondo cui “per quel che concerne il numero e la superficie dei mezzi, l’avviso di accertamento non merita censura in quanto basato sulla rilevazione dei VVUU che la documentazione prodotta dalla ricorrente non è in grado di infirmare”.

RIFIUTI – Aree autostradali – Escluse da tassazione – Cassazione – Ordinanza 1341 del 18/1/2019

Nell’ambito delle aree autostradali e delle relative pertinenze, l’attività di raccolta e di gestione dei rifiuti compete al concessionario dell’autostrada, il quale, in base all’art. 14 del codice della strada, è tenuto ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto di rifiuti fino alla discarica. Ne consegue che, in relazione a tale attività, deve ritenersi esclusa la competenza dei Comuni che sono pertanto privi di qualsivoglia potere impositivo ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non essendo tale potere configurabile in favore di un soggetto diverso da quello che espleta il servizio.” (Cassazione civile sez. trib. del 09 marzo 2011n. 5559). La pronuncia ora richiamata ha chiarito che l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica è esclusa dalla competenza comunale. 

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Tariffe – Deliberazione – Decorrenza – Cassazione – Ordinanza 949 del 16/1/2019

“Ritiene il collegio di aderire all’orientamento espresso di recente dalla S.C., secondo cui: “In base all’art.37, 1” co., d.lgs. 507/93, le tariffe in materia di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni possono essere adeguate, nei limiti ivi indicati, “con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri”. I decreti di adeguamento – si stabilisce – “accertano l’entità delle variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data a decorrere dalla quale essi sono applicati”. Nel caso di specie rileva il DPCM 16 febbraio 2001 il quale, dopo aver rideterminato (art.1) la tariffa per la pubblicità ordinaria di cui all’articolo 12 d.lgs. 507/93 (con suddivisione dei Comuni in cinque classi differenziate), ha poi stabilito (art.2) che: “La rideterminazione della tariffa per la pubblicità ordinaria di cui all’art. 1 decorre dal 1^ marzo 2001”. Le disposizioni sin qui esaminate debbono essere coordinate con la regola generale desumibile dall’art.3, co. 5^, d.lgs. 507/93 cit. (modificato dall’articolo 10, co. 1^, lettera a), della I. n. 448/01)., secondo cui: “In deroga all’ articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno”.

Da questa disposizione, di rango primario, si evince dunque che le tariffe in questione devono essere fatte oggetto di una specifica delibera comunale; la cui emanazione – soltanto – legittima l’applicazione retroattiva (dalla data di adozione al 1° gennaio del medesimo anno) di una tariffa che, altrimenti, non potrebbe sottrarsi al regime generale di irretroattività della norma impositiva. Ferma dunque restando la vigenza della rideterminazione tariffaria dal 1° marzo 2001 (data a partire dalla quale le nuove tariffe potevano essere recepite dalle amministrazioni comunali), la concreta applicabilità di essa presuppone che, secondo quanto stabilito dalla legge istitutiva, intervenga una delibera di recepimento da parte del Comune; in assenza della quale “si intendono prorogate di anno in anno” le tariffe già adottate. Posto che anche le delibere di recepimento debbono essere emanate entro il 31 marzo di ogni anno, si evince che – in caso di adozione successiva – le nuove tariffe non possano valere che a decorrere dal 1° gennaio dell’anno seguente”

CONFORME:

 

SUL TEMA ANCHE: 

D.P.C.M. 2001 – RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE